Art. 6 
 
        Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale 
 
  1. L'elezione del  Presidente  del  libero  Consorzio  comunale  e'
indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre  il
sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. 
  2. La data dell'elezione, da svolgersi di  norma  in  una  domenica
compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, e' fissata preventivamente
con delibera della Giunta del libero Consorzio comunale. In  sede  di
prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in  una
domenica compresa tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2015. 
  3.  Il  decreto  e'  notificato  alla  Prefettura  territorialmente
competente, al  Presidente  del  Tribunale  ove  ha  sede  il  libero
Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali,
ai  segretari  dei  comuni  del  libero  Consorzio  comunale  ed   e'
pubblicato, anche online, negli albi  pretori  del  libero  Consorzio
comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il  quarantacinquesimo
giorno antecedente quello della votazione. 
  4. In prima  applicazione  della  presente  legge,  il  decreto  di
indizione delle elezioni di cui al comma 1 e' emanato dal  Presidente
della Regione entro 45 giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  5. Il Presidente  del  libero  Consorzio  comunale  e'  eletto  dai
sindaci  e  dai  consiglieri  comunali,  in  carica,  che  compongono
l'Adunanza  elettorale  del  libero  Consorzio  comunale.  Non   sono
elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla
carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235. 
  6. Sono candidabili a Presidente del libero  Consorzio  comunale  i
sindaci  dei  comuni  appartenenti  allo  stesso   libero   Consorzio
comunale, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla  data
di svolgimento delle elezioni. Non e' candidabile il sindaco  sospeso
di diritto dalla  carica,  ai  sensi  dell'articolo  11  del  decreto
legislativo n. 235/2012. 
  7. Risulta eletto il  candidato  che  abbia  riportato  il  maggior
numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto  il  candidato
piu' anziano di eta'. 
  8. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, lo  statuto  del  libero  Consorzio  comunale  puo'  prevedere
l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente, a decorrere
dal  primo  rinnovo  successivo  all'elezione  da  svolgersi  con  le
modalita' di cui al presente articolo. Qualora gli statuti dei liberi
Consorzi comunali e delle Citta' metropolitane che  rappresentino  la
maggioranza della  popolazione  della  Regione  prevedano  l'elezione
diretta, il Governo presenta  all'Assemblea  regionale  siciliana  il
disegno di legge che stabilisce le modalita' di  elezione  diretta  a
suffragio universale del Presidente del libero Consorzio  comunale  e
del Sindaco metropolitano.