Allegato A (Riferito agli articoli 2 co. 2, 8 co. 2 e 18 co. 1) CAMPO DI APPLICAZIONE REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 Settori e attivita' esclusi dal regolamento (UE) n. 1407/2013 1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi: a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti per attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione; e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. 2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. 3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o piu' dei settori o svolge anche altre attivita' che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attivita' a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che le attivita' esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento. 4. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per: a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agri col o,eccezione fatta per le attivita' svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali e' considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. Definizione di impresa unica ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominate su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.