Allegato 
 
Regolamento per  la  concessione  ai  Comuni  di  contributi  per  la
  predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in  attuazione
  dell'art. 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno  2007,  n.
  15. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per l'erogazione dei contributi di cui  all'art.  9,  comma  1  della
legge regionale 18 giugno 2007, n. 15  (Misure  urgenti  in  tema  di
contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio  energetico
nelle illuminazioni per esterni  e  per  la  tutela  dell'ambiente  e
dell'attivita' svolta dagli osservatori astronomici),  a  favore  dei
Comuni per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione. 
 
                               Art. 2. 
 
                             Beneficiari 
 
    1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento
i  Comuni,  localizzati  sul  territorio  regionale,  che   intendono
predisporre il piano comunale di illuminazione. 
 
                               Art. 3. 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. La domanda di  contributo  deve  pervenire,  esclusivamente  a
mezzo  posta  elettronica  certificata,   alla   Direzione   centrale
competente in materia di energia, Servizio competente in  materia  di
energia, entro il termine del 1° marzo di ogni anno,  utilizzando  il
modello di cui all'allegato A al  presente  regolamento,  disponibile
sul sito internet della Regione. 
    2.  La   domanda   di   contributo,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante  o  da  altro  soggetto   autorizzato,   a   pena   di
inammissibilita', e' corredata dalla seguente documentazione: 
      a) deliberazione del Consiglio Comunale a mezzo della quale  si
sia  assunto  l'impegno   di   approvare   il   piano   comunale   di
illuminazione; 
      b) relazione descrittiva dei contenuti del  piano  comunale  di
illuminazione; 
      c) spesa prevista per la predisposizione del piano comunale  di
illuminazione; 
      d) cronoprogramma contenente le tempistiche  delle  varie  fasi
previste a partire dal provvedimento di  concessione  del  contributo
fino all'approvazione del piano comunale di illuminazione. 
    3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 1 della  legge
regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della  finanza  locale
del Friuli Venezia Giulia, nonche'  modifiche  a  disposizioni  delle
leggi regionali  19/2013,  9/2009  e  26/2014  concernenti  gli  enti
locali), dal 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo  sistema
di finanziamento regionale previsto nell'art. 14 della medesima legge
regionale, le domande di  contributo  sono  presentate  alla  Regione
dalle Unioni territoriali  intercomunali  per  conto  dei  Comuni  di
riferimento. 
 
                               Art. 4. 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la  sussistenza  dei
presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonche'
la completezza della relativa domanda. 
    2.   Il   responsabile   dell'istruttoria   richiede    eventuali
integrazioni  assegnando  al  soggetto  richiedente  un  termine  non
superiore a quindici giorni per la presentazione delle stesse. 
 
                               Art. 5. 
 
             Oggetto del contributo e spese ammissibili 
 
    1. Sono ammesse  a  contributo  le  spese  relative  ai  compensi
professionali, comprensivi  di  I.V.A.  ed  oneri  previdenziali,  da
corrispondere per l'attivita' di  redazione  del  piano  comunale  di
illuminazione. 
    2.  Il  piano  comunale   di   illuminazione,   quale   strumento
urbanistico  finalizzato  al  coerente  sviluppo  degli  impianti  di
illuminazione esterna sul territorio comunale,  deve  perseguire,  in
coerenza con le disposizioni della legge  regionale  n.  15/2007,  il
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
      a) riduzione dell'inquinamento luminoso; 
      b) risparmio energetico; 
      c) uniformita' dei criteri di progettazione degli impianti; 
      d) programmazione della  realizzazione  dei  nuovi  impianti  e
della   modifica,   adeguamento,   manutenzione,   sostituzione    ed
integrazione degli impianti di illuminazione esistenti con i relativi
finanziamenti e le previsioni di spesa. 
    3. Il piano comunale di illuminazione, corredato di cartografia e
tabelle dati, deve avere i seguenti contenuti minimi: 
      a) considerazioni introduttive: 
        1) normativa regionale sul tema dell'inquinamento luminoso  e
del risparmio energetico nella illuminazione esterna; 
        2) obiettivi e ambito di applicazione del Piano medesimo; 
      b) inquadramento territoriale dell'ambito di applicazione: 
        1) posizione geografica; 
        2) confini; 
        3) centri abitati; 
        4)  popolazione  e  relative  statistiche   di   crescita   o
decremento; 
        5) infrastrutture e sistema viabilistico; 
        6) aree produttive e commerciali; 
        7) evoluzione storica dell'illuminazione sul territorio; 
        8) aree omogenee cui applicare tipologie simili di impianti; 
        9) eventuali fasce di rispetto degli osservatori astronomici; 
        10) integrazione con altri piani territoriali; 
      c) classificazione illuminotecnica del territorio: 
        1) individuazione delle prestazioni  illuminotecniche  minime
secondo i criteri del rapporto tecnico CEN/TR 13201-1 delle strade  e
degli  ambiti   particolari   del   territorio,   quali,   a   titolo
esemplificativo, giardini  e  parchi,  parcheggi  e  piazze,  incroci
stradali di una certa complessita', rotonde e svincoli; 
      d) stato di fatto dell'illuminazione pubblica sul territorio: 
        1) censimento  dei  punti  luce  per  tipo  di  applicazione,
apparecchio, sostegno, sorgente e potenza; 
        2) presenza di sistemi di gestione del flusso luminoso; 
        3) stato dei quadri elettrici; 
        4) consumi energetici annui per abitante; 
        5) andamento dei costi energetici  e  manutentivi  nel  corso
degli anni, complessivi e per abitante; 
        6) numero  di  punti  luce  per  abitante  e  per  chilometro
quadrato; 
        7) potenza media dei punti luce installati; 
        8) conformita' degli impianti alla legge regionale n. 15/2007
ed alle altre norme vigenti, tenuto conto della data di realizzazione
degli impianti; 
      e) adeguamenti degli impianti esistenti: 
        1) individuazione, sulla base dello stato  di  fatto  di  cui
alla  lettera  d),  delle  priorita'  d'intervento  per   classi   di
situazioni, quali, a titolo esemplificativo, impianti  critici  sotto
l'aspetto della sicurezza elettrica, impianti critici sotto l'aspetto
della sicurezza stradale, impianti ad elevato  impatto  ambientale  e
alto consumo energetico, impianti realizzati dopo l'entrata in vigore
della legge regionale n. 15/2007 e non conformi alla stessa; 
        2) modalita' di intervento; 
        3)  analisi  economica  comprendente  risparmi  energetici  e
previsioni di spesa; 
      f) pianificazione dei nuovi impianti: 
        1)  programmazione  di  eventuali  nuovi  interventi  per  la
valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualita'  della
vita, la sicurezza del traffico e delle persone; 
        2) indicazioni progettuali di massima per i nuovi impianti  e
richiamo alle disposizioni  dell'art.  8  della  legge  regionale  n.
15/2007, con particolare riferimento al rispetto della tolleranza del
15 per cento  sulle  prestazioni  illuminotecniche  minime  derivanti
dalla classificazione illuminotecnica del territorio; 
        3) previsioni di spesa e  di  consumo  energetico  dei  nuovi
impianti. 
    4.  L'I.V.A.  e'  ammessa  a  contributo  solo  qualora  non  sia
recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 
 
                               Art. 6. 
 
        Assegnazione del contributo, limite massimo e cumulo 
 
    1. Il contributo e' assegnato nella misura del 50 per cento della
spesa riconosciuta ammissibile con il procedimento a  graduatoria  di
cui all'art. 36 della legge regionale 20  marzo  2000,  n.  7  (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso), entro il limite massimo di € 10.000 (diecimila). 
    2. Il contributo e' assegnato  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie previste dall'art. 4, comma 21 della  legge  regionale  6
agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio  2015  e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della  legge
regionale 21/2007), salvo  che  le  risorse  stanziate  nel  bilancio
regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste. 
    3. La graduatoria delle domande di contributo  e'  formata  sulla
base della data e dell'ora di ricezione  della  domanda  medesima  al
Protocollo della Direzione centrale competente in materia di energia,
dando priorita' ai Comuni che hanno gia' affidato  la  redazione  del
piano comunale di illuminazione. 
    4. Con l'atto di approvazione  della  graduatoria  delle  domande
ammissibili  a  contributo  si  procede  al  riparto  delle   risorse
finanziarie disponibili. 
 
                               Art. 7. 
 
                             Concessione 
 
    1. Il procedimento di  concessione  del  contributo  si  conclude
entro novanta giorni dalla scadenza del termine  stabilito  dall'art.
3, comma 1 per la presentazione delle domande di contributo. 
    2. Con il provvedimento di concessione del contributo e'  fissato
il termine per l'approvazione del piano comunale di illuminazione  da
parte del Consiglio Comunale, che comunque non puo' essere  superiore
a dodici mesi a decorrere  dalla  data  del  provvedimento  medesimo,
nonche' il termine  per  la  presentazione  della  documentazione  di
rendicontazione  della  spesa  che  non  puo'  essere   superiore   a
centoventi giorni decorrenti dal termine assegnato per l'approvazione
del piano medesimo. 
    3. La concessione del contributo e'  disposta  sulla  base  della
documentazione prevista dall'art. 3, nonche' della  dichiarazione  di
accettazione del contributo nella misura assegnata, sottoscritta  dal
soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente  e
presentata, a pena di  decadenza,  entro  il  termine  assegnato  dal
responsabile del procedimento. 
    4. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile
a causa dell'insufficiente disponibilita' di risorse, e' finanziata a
condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza,
entro il termine assegnato dal  responsabile  del  procedimento,  una
dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta. 
 
                               Art. 8. 
 
                             Erogazione 
 
    1. Il contributo e' erogato previa richiesta del  beneficiario  e
presentazione  della  deliberazione   del   Consiglio   Comunale   di
approvazione  del  piano  comunale  di  illuminazione  e  del   piano
medesimo. 
 
                               Art. 9. 
 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. Nel termine previsto  dal  provvedimento  di  concessione  del
contributo, il Comune presenta la dichiarazione di cui  all'art.  42,
comma 1 della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 10. 
 
                              Controlli 
 
    1. L'Amministrazione regionale ha facolta' di disporre  controlli
ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o  di  chiarimenti
al beneficiario, ai sensi dell'art. 42, comma 3 della legge regionale
n. 7/2000. 
 
                              Art. 11. 
 
                               Revoche 
 
    1. Il contributo e' revocato per qualsiasi inadempimento connesso
alla  rendicontazione  o  comunque  agli  obblighi   conseguenti   al
provvedimento  di  concessione.  In  particolare  il  contributo   e'
revocato  in  mancanza  di  approvazione  del   piano   comunale   di
illuminazione da  parte  del  Consiglio  comunale  entro  il  termine
previsto dal provvedimento di concessione. 
 
                              Art. 12. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Per l'anno 2015, le  domande  di  contributo  sono  presentate
entro il termine del 30 ottobre 2015. 
 
                              Art. 13. 
 
                     Modifica della modulistica 
 
    1.  Alle  eventuali  modifiche  del  modello  della  domanda   di
contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede
con decreto del Direttore centrale competente in materia di energia. 
 
                              Art. 14. 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000  e  alle  altre  norme
vigenti in materia. 
 
                              Art. 15. 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Il rinvio alle leggi richiamate nel  presente  regolamento  si
intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle
modifiche  ed  integrazioni  intervenute  successivamente  alla  loro
emanazione. 
 
                              Art. 16. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione.