Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Abruzzo in versione telematica (BURAT). 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  "Bollettino
Ufficiale della Regione". 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
 
    L'Aquila, 30 ottobre 2015 
 
                              D'ALFONSO