Art. 3 
 
        Competenza regionale in materia di polizia idraulica 
                   ed intervento sui corsi d'acqua 
 
  1. Nelle more della classificazione di cui all'art.  19,  comma  6,
della legge  regionale  16  settembre  1998,  n.  81  (Norme  per  il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e  delle
opere idrauliche delle diverse categorie,  cosi'  come  definite  dal
R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di  legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), spettano alla
Regione, in ossequio all'art. 94, comma  5,  lett.  b),  della  legge
regionale 17 aprile 2003,  n.  7  (Disposizioni  finanziarie  per  la
redazione del bilancio annuale 2003  e  pluriennale  2003-2005  della
Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale  2003)),  le  competenze
relative alle funzioni di  polizia  idraulica,  pronto  intervento  e
manutenzione di cui al suddetto R.D. 523/1904 e al  R.D.  9  dicembre
1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di  1ª  e
2ª categoria e delle opere di bonifica) ivi comprese quelle spettanti
all'autorita' amministrativa  in  relazione  alle  limitazioni  e  ai
divieti all'esecuzione di opere in grado di influire sul  regime  dei
corsi d'acqua di cui all'Allegato A. 
  2. Nelle more della definizione, ai sensi dell'art.  19,  comma  7,
della legge regionale 81/1998, delle forme di compartecipazione  agli
oneri finanziari conseguenti alle attribuzioni di cui al  comma  1  e
all'art. 94, comma 5, della legge  regionale  7/2003,  nonche'  delle
modalita' di quella richiesta ai  frontisti  e  proprietari  di  beni
immobili, resta salvo quanto dettato dal R.D. 523/1904 in materia  di
costituzione  del  Consorzio  degli  interessati  e  della   relativa
modalita' di contribuzione finanziaria di  cui  agli  articoli  18  e
seguenti del medesimo R.D. 523/1904.