Art. 3 Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d'acqua 1. Nelle more della classificazione di cui all'art. 19, comma 6, della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e delle opere idrauliche delle diverse categorie, cosi' come definite dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), spettano alla Regione, in ossequio all'art. 94, comma 5, lett. b), della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), le competenze relative alle funzioni di polizia idraulica, pronto intervento e manutenzione di cui al suddetto R.D. 523/1904 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica) ivi comprese quelle spettanti all'autorita' amministrativa in relazione alle limitazioni e ai divieti all'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua di cui all'Allegato A. 2. Nelle more della definizione, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge regionale 81/1998, delle forme di compartecipazione agli oneri finanziari conseguenti alle attribuzioni di cui al comma 1 e all'art. 94, comma 5, della legge regionale 7/2003, nonche' delle modalita' di quella richiesta ai frontisti e proprietari di beni immobili, resta salvo quanto dettato dal R.D. 523/1904 in materia di costituzione del Consorzio degli interessati e della relativa modalita' di contribuzione finanziaria di cui agli articoli 18 e seguenti del medesimo R.D. 523/1904.