Art. 4 Norma interpretativa dell'art. 23 della legge regionale 81/1998 1. A far data dall'entrata in vigore della legge regionale 81/1998 e come confermato dalla modifica del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Regione non e' piu' competente al rilascio delle concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, fatte salve le previsioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 94 della legge regionale 7/2003 e successive modificazioni.