Art. 4 
 
   Norma interpretativa dell'art. 23 della legge regionale 81/1998 
 
  1. A far data dall'entrata in vigore della legge  regionale 81/1998
e come confermato dalla modifica del Titolo V della  Costituzione  di
cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la  Regione  non
e'  piu'  competente  al  rilascio  delle  concessioni   di   piccola
derivazione di acqua pubblica, fatte salve le previsioni  di  cui  ai
commi  3-bis,   3-ter   e   3-quater   dell'art.   94   della   legge
regionale 7/2003 e successive modificazioni.