Art. 5 
 
               Spese di istruttoria del demanio idrico 
 
  1. Le entrate derivanti  dalle  spese  di  istruttoria  di  cui  al
capitolo UPB 03.05.001 n. 35013/E, istituito con l'art. 92, comma  2,
lett. e), della  legge  regionale 7/2003,  possono  essere  destinate
anche alle missioni di natura  ispettiva  svolte  dal  personale  del
Dipartimento Opere Pubbliche,  Governo  del  Territorio  e  Politiche
Ambientali, con istituzione di specifico capitolo di spesa  «Missioni
di natura ispettiva del personale del  Dipartimento  Opere  Pubbliche
Governo del Territorio e Politiche Ambientali».