Art. 5 Spese di istruttoria del demanio idrico 1. Le entrate derivanti dalle spese di istruttoria di cui al capitolo UPB 03.05.001 n. 35013/E, istituito con l'art. 92, comma 2, lett. e), della legge regionale 7/2003, possono essere destinate anche alle missioni di natura ispettiva svolte dal personale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, con istituzione di specifico capitolo di spesa «Missioni di natura ispettiva del personale del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali».