Art. 6 
 
 Disciplina dell'autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi 
        ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane 
 
  1. Il presente articolo, in attuazione dell'art. 124, comma 6,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale), disciplina le fasi di autorizzazione  provvisoria  degli
scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per
il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti
e sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati  all'adempimento
degli obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione
europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione  o
alla dismissione degli stessi. 
  2. La disciplina di cui al comma 1 e' emanata al fine di: 
  a) assicurare la realizzazione tempestiva  degli  interventi  sugli
impianti  di  depurazione  delle  acque   reflue   urbane   o   sulle
infrastrutture ad essi connesse, utili a  superare  le  procedure  di
infrazione comunitaria e garantire la tutela e salvaguardia dei corpi
idrici recettori; 
  b) garantire il raggiungimento o mantenimento  degli  obiettivi  di
qualita' dei corpi idrici recettori in cui  recapitano  gli  scarichi
degli impianti oggetto di intervento; 
  c) assicurare, a garanzia degli obiettivi di cui alle lettere a)  e
b), adeguati controlli sulle attivita' di adeguamento degli  impianti
di che trattasi e sullo stato di qualita' dei corpi idrici recettori. 
  3. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  2,  la  Giunta  regionale
disciplina, con provvedimento emanato su  proposta  del  Dipartimento
competente, le fasi  di  autorizzazione  provvisoria  degli  scarichi
degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo
necessario allo svolgimento di interventi,  sugli  impianti  o  sulle
infrastrutture ad essi connesse. 
  4.  Nella  predisposizione  e   nella   successiva   adozione   del
provvedimento indicato al comma 3, la Giunta regionale si attiene  ai
criteri di seguito indicati: 
    a) la durata massima dell'autorizzazione provvisoria,  legata  al
periodo di svolgimento degli interventi, fino alla messa in  funzione
dell'impianto  conforme,  come  da  cronoprogramma  dei  lavori   che
costituisce parte  integrante  del  provvedimento  di  autorizzazione
provvisoria, non  puo'  superare  i  diciotto  mesi,  salvo  un'unica
proroga concedibile di non  oltre  tre  mesi,  in  maniera  espressa,
dall'autorita'  competente,  supportata   da   adeguate   motivazioni
tecniche o connessa ad eventi  imprevedibili,  non  dipendenti  dalla
condotta del Soggetto Gestore dell'impianto e  attestati  formalmente
dallo stesso. Il Soggetto Gestore che fa  istanza  di  autorizzazione
provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente  ogni
modifica al cronoprogramma dei lavori; 
    b)  durante   il   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione
provvisoria sono  sospesi  i  controlli  di  cui  alla  Direttiva  in
Allegato 3 alle Norme Tecniche di  Attuazione  del  Piano  di  Tutela
delle Acque adottato  dalla  Giunta  regionale  con  deliberazione  9
agosto 2010, n. 614; 
  c) durante il periodo di validita' dell'autorizzazione provvisoria,
i controlli sullo scarico, finalizzati alla verifica del rispetto  di
quanto comunicato dal Gestore  nel  cronoprogramma  dei  lavori,  che
costituisce parte  integrante  del  provvedimento  di  autorizzazione
provvisoria,  sono  definiti  nel  provvedimento  di   autorizzazione
stessa; 
  d)  l'Agenzia  regionale  per  la  tutela   dell'ambiente   (ARTA),
nell'ambito dei  propri  compiti  istituzionali,  monitora  il  corpo
idrico recettore, durante il periodo di  vigenza  dell'autorizzazione
provvisoria, al fine di verificare che gli  scarichi  provvisori  non
determinino deterioramento dello stato di qualita' degli stessi corpi
idrici; 
  e) l'istanza  di  autorizzazione  provvisoria  allo  scarico  e  il
relativo cronoprogramma di cui alla precedente lettera a)  contengono
le modalita' e i tempi degli allacci, all'impianto di depurazione  in
fase di adeguamento, di piccoli insediamenti urbani,  con  un  carico
non superiore ai 50 abitanti equivalenti, gia' realizzati al  momento
dell'entrata  in  vigore  della  presente   legge,   anche   se   non
regolamentati dalla convenzione di cui  alla  delibera  della  Giunta
regionale n. 792 del 4.11.2013 necessaria per gli insediamenti urbani
di nuova realizzazione. Tali allacci previsti nel cronoprogramma  dei
lavori, vanno realizzati contestualmente all'attivazione  di  presidi
depurativi che garantiscono il rispetto del principio di cui al comma
2, lett. b).