Art. 6 Disciplina dell'autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane 1. Il presente articolo, in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti e sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi. 2. La disciplina di cui al comma 1 e' emanata al fine di: a) assicurare la realizzazione tempestiva degli interventi sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o sulle infrastrutture ad essi connesse, utili a superare le procedure di infrazione comunitaria e garantire la tutela e salvaguardia dei corpi idrici recettori; b) garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici recettori in cui recapitano gli scarichi degli impianti oggetto di intervento; c) assicurare, a garanzia degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), adeguati controlli sulle attivita' di adeguamento degli impianti di che trattasi e sullo stato di qualita' dei corpi idrici recettori. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, la Giunta regionale disciplina, con provvedimento emanato su proposta del Dipartimento competente, le fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse. 4. Nella predisposizione e nella successiva adozione del provvedimento indicato al comma 3, la Giunta regionale si attiene ai criteri di seguito indicati: a) la durata massima dell'autorizzazione provvisoria, legata al periodo di svolgimento degli interventi, fino alla messa in funzione dell'impianto conforme, come da cronoprogramma dei lavori che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, non puo' superare i diciotto mesi, salvo un'unica proroga concedibile di non oltre tre mesi, in maniera espressa, dall'autorita' competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell'impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore che fa istanza di autorizzazione provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori; b) durante il periodo di validita' dell'autorizzazione provvisoria sono sospesi i controlli di cui alla Direttiva in Allegato 3 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 9 agosto 2010, n. 614; c) durante il periodo di validita' dell'autorizzazione provvisoria, i controlli sullo scarico, finalizzati alla verifica del rispetto di quanto comunicato dal Gestore nel cronoprogramma dei lavori, che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, sono definiti nel provvedimento di autorizzazione stessa; d) l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA), nell'ambito dei propri compiti istituzionali, monitora il corpo idrico recettore, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria, al fine di verificare che gli scarichi provvisori non determinino deterioramento dello stato di qualita' degli stessi corpi idrici; e) l'istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico e il relativo cronoprogramma di cui alla precedente lettera a) contengono le modalita' e i tempi degli allacci, all'impianto di depurazione in fase di adeguamento, di piccoli insediamenti urbani, con un carico non superiore ai 50 abitanti equivalenti, gia' realizzati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche se non regolamentati dalla convenzione di cui alla delibera della Giunta regionale n. 792 del 4.11.2013 necessaria per gli insediamenti urbani di nuova realizzazione. Tali allacci previsti nel cronoprogramma dei lavori, vanno realizzati contestualmente all'attivazione di presidi depurativi che garantiscono il rispetto del principio di cui al comma 2, lett. b).