Art. 7 
 
                Modifiche alla legge regionale 1/2003 
 
  1. Per le medesime finalita' di cui all'art. 8,  all'art.  3  della
legge regionale 13 febbraio  2003,  n.  1  (Integrazione  alla  legge
regionale 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime
autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque
reflue domestiche)), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2  le  parole  «per  essere  destinati  ad  opere  di
risanamento e di riduzione dei corpi idrici»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e  sono  destinate  agli  interventi   di   realizzazione
adeguamento  e  potenziamento  degli  impianti   di   depurazione   e
collettamento individuati nel  Piano  d'Ambito  e  nei  documenti  di
programmazione  approvati  ai  sensi  dell'art.   149   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme  in  materia  ambientale),
secondo le priorita' di cui al Piano di Tutela delle Acque regionale.
I Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato comunicano entro  il
31 gennaio di ogni anno alla  Provincia  territorialmente  competente
l'elenco aggiornato degli interventi da finanziare con  gli  introiti
delle sanzioni;  in  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  trova
applicazione l'art. 152 del D.Lgs. 152/2006.»; 
    b) il comma 3 e' abrogato.