Art. 7 Modifiche alla legge regionale 1/2003 1. Per le medesime finalita' di cui all'art. 8, all'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Integrazione alla legge regionale 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «per essere destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei corpi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «e sono destinate agli interventi di realizzazione adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione e collettamento individuati nel Piano d'Ambito e nei documenti di programmazione approvati ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo le priorita' di cui al Piano di Tutela delle Acque regionale. I Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia territorialmente competente l'elenco aggiornato degli interventi da finanziare con gli introiti delle sanzioni; in caso di mancato rispetto del termine trova applicazione l'art. 152 del D.Lgs. 152/2006.»; b) il comma 3 e' abrogato.