Art. 11 
 
Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione
                               europea 
 
  1. I fondi relativi  a  trasferimenti  dello  Stato  e  dell'Unione
europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente  legge,  non
impegnati   alla   scadenza    dell'esercizio    finanziario    2014,
costituiscono  economie  di  spesa  e  concorrono   alla   formazione
dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 8.