Allegato Avvertenza Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») coordinato con: decreto del Presidente della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 73/R, sopra riportato. Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti»), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi. Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»). CAPO I Ambito oggettivo di applicazione Art. 1. Oggetto (Articolo 24, comma 2, e 69 legge regionale n. 1/2009) 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 24, comma 2, e 69 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), disciplina le modalita' di assunzione agli impieghi presso l'amministrazione regionale e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nonche' la materia degli incarichi extraimpiego autorizzabili e conferibili ai dipendenti. CAPO II Reclutamento del personale Sezione I Selezioni pubbliche Art. 2. Modalita' di copertura dei posti tramite selezione dall'esterno (Articolo 24, comma 2, lettera a), legge regionale n. 1/2009) 1. Il personale da inquadrare nelle categorie A, B, C e D viene reclutato mediante: a) selezione per esami; b) selezione per titoli ed esami; c) selezione per titoli; d) selezione per corso-concorso. 2. Il personale da inquadrare nelle categorie A e B viene reclutato anche mediante avviamento a selezione tramite servizi per l'impiego, ai sensi della normativa vigente, previa verifica della compatibilita' con le mansioni da svolgere. 3. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo le modalita' indicate al comma 1, lettere a), b) e d). 4. La Regione utilizza i dati personali dei candidati ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dalle prove selettive, nonche' ai fini dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di reclutamento del personale, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. Art. 3. Modalita' di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1. Le selezioni del personale da reclutare a tempo determinato sono effettuate secondo le seguenti modalita': a) per il personale da reclutare nelle categorie A e B, mediante avviamento a selezione tramite servizi per l'impiego previa verifica della compatibilita' con le mansioni da svolgere in riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali; b) per il personale da reclutare nelle categorie C e D, nel profilo professionale con posizione economica D1, mediante selezioni per titoli, previo avviso pubblico, distinte per profili professionali ed eventualmente in riferimento alla localizzazione delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali. 2. L'amministrazione, ove lo ritenga necessario in relazione ai compiti da svolgere, puo' procedere alla preventiva verifica dell'idoneita' dei candidati in ordine di graduatoria. La verifica dell'idoneita' non comporta valutazione comparativa. 3. Le assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti speciali che richiedono il possesso di esperienze o competenze specifiche possono essere effettuate mediante selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami. 4. L'assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro dipendente da pubbliche amministrazioni o aziende private e' subordinata alla presentazione delle relative dimissioni. Art. 4. Modalita' di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato (Articolo 28, legge regionale n. 1/2009) 1. Le graduatorie perle assunzioni a tempo determinato hanno validita' triennale. 2. Le assunzioni di personale a tempo determinato sono effettuate attingendo prioritariamente dalle graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato. Al termine dello scorrimento di ciascuna graduatoria la stessa non puo' piu' essere utilizzata. 3. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie a tempo indeterminato che rinunciano all'assunzione a tempo determinato restano collocati nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato. 4. Le graduatorie a tempo determinato, nell'ambito della loro validita' triennale, possono essere scorse piu' volte fino all'entrata in vigore delle nuove, salvo il divieto di procedere all'assunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria per piu' di una volta. Il divieto non opera qualora il candidato abbia lavorato per un periodo inferiore a novanta giorni e il rapporto di lavoro non sia cessato per dimissioni dell'interessato.1 5. Qualora per la copertura del posto a tempo determinato sia necessaria una particolare professionalita' in relazione ai compiti da svolgere lo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato per soli titoli puo' avvenire sulla base del possesso di uno specifico titolo di studio tra quelli previsti dal bando o di un altro specifico requisito, nel rispetto dell'ordine delle stesse. 6. Il candidato utilmente collocato in una graduatoria regionale che presta servizio a tempo determinato presso la Regione Toscana in quanto assunto da altra graduatoria regionale, mantiene il proprio posto nella graduatoria ma puo' essere nuovamente chiamato dalla medesima solo al termine del rapporto di lavoro in essere. 7. La Regione puo' consentire l'utilizzo da parte degli enti dipendenti delle graduatorie predisposte dalla stessa per le assunzioni a tempo determinato esclusivamente per esigenze eccezionali. Art. 5. Selezione per esami (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1. Per la copertura di posti di categoria inferiore alla D il bando di selezione puo' stabilire che la prova scritta consista in una prova a carattere teorico-pratico o in una serie di test, unitamente o disgiuntamente a quesiti, da risolvere in un tempo predeterminato, tendenti ad accertare la preparazione e la professionalita' dei candidati. 2. Per la copertura di posti di categoria D il bando di selezione puo' stabilire che la prova scritta abbia carattere teorico-pratico o consista in una serie di test o di test e quesiti a risposta sintetica. 3. Qualora la prova si svolga sotto forma di test e' consentito il ricorso ad una ditta specializzata. I test sono predisposti, ove possibile, con modalita' che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati, e in tal caso alla ditta puo' essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione di selezione, anche la predisposizione degli elaborati unitamente o disgiuntamente alla valutazione dei test. 4. Per particolari professionalita' il bando di selezione puo' stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali. Art. 6. Selezione per titoli ed esami (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1. Nelle selezioni per titoli ed esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima dello svolgimento delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. 2. Nei casi in cui la selezione non preveda lo svolgimento della prova scritta, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata prima dello svolgimento della prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima della prova orale medesima. 3. Il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 4. Il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli non puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivamente attribuibile. 5. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame. Art. 7. Selezione per soli titoli (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1. Nelle selezioni per soli titoli i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile, singolarmente e per categorie, sono indicati nel bando. Art. 8. Corso-concorso (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce le tipologie di selezione in base alla categoria ed al profilo professionale relativi ai posti da coprire. 2. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui possono far parte uno o piu' docenti dello stesso, procede ad esami scritti ovvero ad esami scritti ed orali e alla predisposizione di una graduatoria di merito. 3. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorati fino ad un massimo del 100 per cento, e' stabilito dal bando di selezione. 4. Ai partecipanti al corso, ad esclusione dei dipendenti regionali, puo' essere concessa, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio pari al 50 per cento dello stipendio mensile lordo previsto per la categoria oggetto del corso-concorso. 5. Ai dipendenti regionali a tempo indeterminato partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento. La partecipazione al corso non puo' comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario. Art. 9. Prove preselettive (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1. Per il perseguimento di obiettivi di celerita' ed economicita' l'amministrazione puo' procedere alla preselezione dei candidati mediante ricorso a test selettivi o a prove psico-attitudinali. La predisposizione delle prove preselettive, anche mediante ricorso a sistemi automatizzati, puo' essere affidata a ditte specializzate che operano sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. 2. Per motivi di celerita' delle procedure l'amministrazione puo' indicare nel bando il numero di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione. 3. Al termine della preselezione la commissione comunica l'esito della prova alla competente struttura regionale, che procede con decreto all'ammissione dei candidati alle prove d'esame sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione. Art. 10. Categorie riservatarie e preferenze (Articolo 24, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 1. Nei bandi di selezione le riserve di cui al comma 3, previste da leggi nazionali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a selezione. 2. Qualora si renda necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge in relazione al limite di cui al comma 1, la stessa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche delle singole categorie nella percentuale del 15 per cento senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori della selezione; b) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a selezione. 4. A parita' di merito, i titoli di preferenza seguono il seguente ordine di priorita': a) gli insigniti di medaglia al valore militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; n) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione; r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s) gli invalidi ed i mutilati civili; t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato servizio senza aver riportato sanzioni disciplinari nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla piu' giovane eta'. Art. 11. Utilizzo di graduatorie di pubbliche amministrazioni (Articolo 28, legge regionale n. 1/2009) 1. L'utilizzo da parte della Regione delle graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni puo' avvenire qualora la stessa non abbia a disposizione proprie graduatorie relative alla medesima categoria e profilo professionale, unicamente per le assunzioni di personale da assegnare alle sedi di servizio che rientrano nello stesso ambito provinciale dell'amministrazione titolare della graduatoria. Sezione II Procedure di selezione Art. 12. Domanda di ammissione alla selezione (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dichiara sotto la propria responsabilita': a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza; b) di possedere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di stato membro dell'Unione europea (UE), con un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, e di possedere i diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; c) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data, del luogo di conseguimento e della scuola o istituto o universita' che lo ha rilasciato; d) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso; e) di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura; g) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari; h) l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza a parita' di punteggio ai sensi della vigente normativa, con specificazione dei titoli stessi; i) l'indirizzo presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del recapito telefonico; j) che le dichiarazioni rese sono documentabili. 2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorieta', sono soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. «Testo A»). 3. Nelle selezioni per le quali e' prevista la valutazione dei titoli i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o sostitutive di atto di notorieta' ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. Le pubblicazioni o altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti in originale ovvero in copia fotostatica, purche' venga contestualmente allegata o inserita nella domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nella quale il candidato dichiari che la copia fotostatica e' conforme all'originale. 4. In caso di presentazione della domanda di ammissione alla selezione in via telematica le pubblicazioni e gli altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti con modalita' informatiche ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. 5. La documentazione di cui al comma 3 deve pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda. 6. Non sono tenuti in considerazione i titoli e le relative dichiarazioni sostitutive rese con modalita' non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente o che pervengono all'amministrazione oltre il termine di scadenza del bando. 7. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei titoli posseduti non e' soggetta ad autenticazione ove sia inclusa nel testo della domanda, ovvero sia ad essa allegata e presentata direttamente al dipendente incaricato a riceverla o al responsabile del procedimento, ovvero sia allegata alla domanda ed inviata a mezzo posta unitamente a copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identita' o di riconoscimento del candidato in corso di validita'. Sono ritenuti validi solamente i documenti di identita' o di riconoscimento provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica amministrazione. Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento di identita' o di riconoscimento, il candidato viene ammesso al concorso ma non si procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 8. I titoli e le pubblicazioni di cui al comma 3 devono essere documentabili. 9. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) fanno esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell'ausilio eventualmente necessario, nonche' dell'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. Art. 13. Presentazione della domanda di ammissione alla selezione (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1. Le domande di cui all'art. 12 e l'eventuale documentazione allegata sono spedite con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione entro il termine di scadenza fissato dal bando. Puo' essere consentita la presentazione della domanda a mano secondo le modalita' previste dal bando. 2.² Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per motivate esigenze organizzative e funzionali tale termine puo' essere ridotto fino a quindici giorni. 3. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 4. Le domande prive di sottoscrizione e le domande spedite oltre il termine di scadenza fissato dal bando sono irricevibili. I candidati per i quali sia stata accertata l'irricevibilita' della domanda non sono ammessi alla selezione. Art. 14. Ammissione alla selezione (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1. I requisiti prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. 2. Per il perseguimento di obiettivi di celerita' ed economicita' l'amministrazione puo' procedere all'ammissione con riserva alle prove di selezione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione. 3. L'amministrazione, nel bando, puo' disporre che tutti i candidati che hanno presentato domanda sono tacitamente ammessi alla prima prova e pertanto sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario indicati nel relativo avviso. 4. Al termine della prima prova d'esame, la commissione comunica l'esito della stessa alla competente struttura regionale, che procede con decreto all'ammissione dei candidati alla prova successiva sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione. 5. L'amministrazione puo' in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successivo all'espletamento delle prove d'esame, disporre con provvedimento motivato l'esclusione dalla procedura stessa dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando. 6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle prove preselettive di cui all'art. 9. Art. 15. Commissioni esaminatrici (Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009) 1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento di personale e possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dall'art. 9. 2. Le commissioni per la copertura di posti di categoria C o superiore sono composte da cinque membri di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. 3. Le commissioni per la copertura di posti di categorie A e B sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. Qualora per motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente ad una delle prove di esame, lo stesso e' sostituito dal vicepresidente ed in tal caso uno dei membri supplenti, di cui al comma 4, integra la commissione. 4. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresi' nominati due supplenti per le commissioni relative ai posti di categoria C o superiore ed un supplente per le commissioni relative ai posti di categorie A e B. I supplenti devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi e partecipano alle sedute delle commissioni senza diritto di voto, salva l'ipotesi in cui sostituiscano, su indicazione del presidente della commissione, uno dei membri effettivi in caso di assenza o impedimento. 5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C. In caso di assenza del segretario in una seduta di svolgimento di prove concorsuali per motivi di forza maggiore lo stesso e' sostituito da uno dei membri supplenti su indicazione del presidente. 6. Alle commissioni possono partecipare per gli esami di lingua straniera e per materie speciali membri aggiunti che presenziano obbligatoriamente ai lavori della commissione solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di competenza. 7. La composizione delle commissioni esaminatrici e' determinata in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 8. Salvo motivata impossibilita' almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici e' riservata alle donne. 9. I componenti della commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono essere inquadrati in categorie inferiori a quella della selezione bandita. 10. I componenti delle commissioni, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano sotto la propria responsabilita' che non sussistono situazioni di incompatibilita' con i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilita' previste dalla legge per i componenti delle commissioni esaminatrici. 11. Qualora sia ritenuto necessario e' costituito un comitato di vigilanza composto da dipendenti regionali che collabora con la commissione esaminatrice per gli adempimenti relativi allo svolgimento della prova scritta. Se il numero dei candidati ammessi superi le duecento unita', il dirigente competente in materia di reclutamento di personale puo' attribuire ad uno dei componenti il comitato di vigilanza funzioni di coordinamento del lavoro del comitato, sulla base delle disposizioni impartite dallo stesso dirigente. 12. Le commissioni per le selezioni a tempo determinato di cui all'art. 6 sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. A tali commissioni si applicano le disposizioni contenute nei commi da 3 a 10. 13. La commissione costituita per i fini di cui all'art. 24, comma 8, della legge regionale n. 1/2009 verifica il possesso dei requisiti attinenti al posto da coprire sulla base del curriculum del dipendente assegnato e eventualmente di un colloquio. La commissione e' composta dal dirigente responsabile in materia di reclutamento del personale, dal dirigente responsabile della struttura cui afferisce il posto da coprire e da altro componente scelto dall'amministrazione. 14. Ai componenti delle commissioni che verificano il possesso dei requisiti professionali ai fini del trasferimento da altre amministrazioni compete il compenso di cui all'art. 19. Art. 16. Sottocommissioni di esame (Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009) 1. Qualora i candidati ammessi alla selezione superino le cinquecento unita', l'amministrazione su richiesta del presidente della commissione esaminatrice, puo' procedere alla nomina di una o piu' sottocommissioni, costituite con le stesse modalita' previste per la commissione. In tal caso i criteri per la valutazione dei titoli e le modalita' necessarie per dare uniformita' alla valutazione dei candidati sono preventivamente stabiliti in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione. 2. Le sottocommissioni provvedono all'assistenza alle prove scritte e pratiche, all'esame dei risultati delle stesse ed all'espletamento delle prove orali. 3. La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni e redige un'unica graduatoria ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2009. Art. 17. Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni (Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009) 1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei candidati, il termine per la conclusione dei propri lavori. Il termine e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 2. Il bando di concorso stabilisce i termini massimi di conclusione dei lavori della commissione. 3. L'inosservanza dei termini e' giustificata da parte della commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al direttore generale competente in materia di personale. Art. 18. Adempimenti della commissione esaminatrice (Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009) 1. La commissione, con la presenza di tutti i suoi membri e del segretario, procede all'esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento. 2. La commissione per la valutazione delle prove delibera a maggioranza di voti palesi. Non e' ammessa l'astensione. 3. Il segretario redige il verbale di tutte le sedute della commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale e' sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso. 4. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformita' al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e ai curricula, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai curricula, i voti dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei. 5. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale le proprie osservazioni, ma e' tenuto comunque a firmare il verbale. 6. In caso di persistente rifiuto di firma del verbale il presidente ne da' atto nel verbale, che trasmette immediatamente al dirigente responsabile in materia di reclutamento di personale, il quale con decreto motivato dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione. In tal caso sono fatte salve le operazioni gia' eseguite, previa ricognizione da parte della commissione nella sua nuova composizione. 7. Il commissario inadempiente e' escluso da qualunque commissione di selezione regionale per un periodo non inferiore a cinque anni. Art. 19. Compensi spettanti ai componenti di commissione (Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009) 1. A tutti i componenti effettivi e supplenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici, esterni (parole soppresse)³ all'amministrazione regionale, e' corrisposto un compenso in misura non superiore ai seguenti importi: a) euro 700,00 per selezioni fino a 50 candidati ammessi; b) euro 1.000,00 per selezioni fino a 150 candidati ammessi; c) euro 1.500,00 per selezioni fino a 400 candidati ammessi; d) euro 2.000,00 per selezioni fino a 1.000 candidati ammessi; e) euro 2.500,00 per selezioni oltre 1.000 candidati ammessi. 2. L'ammontare del compenso e' determinato dal dirigente competente in materia di reclutamento tenuto conto della complessita' delle operazioni concorsuali e il compenso e' corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti ed il segretario hanno partecipato. 3. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni ai sensi dell'art. 16, i compensi di cui al comma 1 sono attribuiti ai componenti delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati. 4. Ai componenti e al segretario delle commissioni di esame e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il rimborso spese, con le modalita' previste per i dipendenti regionali. 5. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento del personale con cadenza biennale. 6. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza. Al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per ogni giorno di presenza. 7. Ai componenti delle commissioni per le selezioni per il conferimento delle borse di studio dell'amministrazione regionale e' corrisposto il compenso di cui al comma 1 in misura ridotta fino al 30 per cento. Art. 20. Diario delle prove (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1. Il diario delle prove selettive e' portato a conoscenza dei candidati non meno di dieci giorni prima della data delle prove medesime mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana o sul sito istituzionale della Regione Toscana. Nel caso in cui non sia possibile, per ragioni organizzative, procedere secondo le modalita' di cui sopra le comunicazioni ai candidati del diario delle prove sono effettuate con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione almeno dieci giorni prima della data stabilita per le prove medesime. Art. 21. Comunicazione dell'esito delle prove scritte (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1. La commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l'attribuzione dei punteggi, comunica agli interessati l'ammissione o non ammissione alla prova orale e il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Tale comunicazione puo' essere effettuata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana. Art. 22. Disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove orali (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, ne danno tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena la esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione. La commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, puo' disporre, in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva purche' non oltre dieci giorni dalla prima convocazione. 2. Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa. 3. Il rinvio e' concesso su richiesta dell'interessata da comunicare al presidente della commissione, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, da presentare alla commissione entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. 4. La richiesta di rinvio della prova puo' essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista. 5. Il termine di rinvio non puo' essere superiore, in nessun caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione di gravidanza. 6. La commissione esaminatrice puo' disporre in qualunque momento visita medica nei confronti dei candidati di cui ai commi 1 e 2. Art. 23. Accertamento dei requisiti per l'accesso (Articolo 24, comma 2, lettera a), legge regionale n. 1/2009) 1. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonche' i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni, possono essere invitati dalla competente struttura regionale a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 12. 2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere confermate qualora le stesse sostituiscano dichiarazioni la cui validita' temporale sia scaduta al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 3. Le dichiarazioni sostitutive devono essere nuovamente confermate quando i requisiti in esse contenuti debbano essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'assunzione. 4. Prima di procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro l'amministrazione puo' effettuare la verifica della idoneita' fisica all'impiego. 5. Entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro l'amministrazione regionale procede ai controlli previsti dalla normativa sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 6. Qualora dal controllo di cui al comma 5 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall'impiego. Art. 24. Sede di servizio (Articolo 24, comma 2, lettera a), legge regionale n. 1/2009) 1. L'assegnazione della sede di servizio ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie puo' essere effettuata previo colloquio con gli interessati con riferimento alle caratteristiche del posto da coprire. 2. Qualora le sedi lavorative dei posti da coprire siano ubicate in localita' diverse, e' consentita agli interessati la scelta della sede secondo l'ordine di graduatoria, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 3. I dipendenti regionali vincitori della selezione che sono in servizio presso le sedi lavorative previste per i posti da coprire sono confermati, a domanda, nelle sedi di appartenenza. Art. 25. Modalita' organizzative e procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali (Articolo 24, comma 2, legge regionale n. 1/2009) 1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali, con particolare riferimento a: a) determinazione delle prove scritte; b) comportamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte; c) svolgimento delle prove scritte; d) svolgimento delle prove orali; e) svolgimento di altre prove; f) punteggio delle singole prove e punteggio finale; g) ritiro della documentazione prodotta dai candidati. CAPO III Rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 26. Rapporto di lavoro a tempo parziale. Trasformazione in rapporto a tempo pieno (Articolo 24, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 1. L'assunzione puo' avvenire con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale. 2. L'amministrazione regionale, su domanda del dipendente assunto a tempo parziale, puo' procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nel caso in cui sia vacante e disponibile un posto di pari categoria. 3. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non puo' essere presentata prima che siano trascorsi tre anni dalla data di assunzione. Art. 27. Modalita' di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (Articolo 24, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 1. I dipendenti che intendono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale presentano domanda almeno sessanta giorni prima della data indicata per la decorrenza della trasformazione, optando per una modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa compresa tra il 33,33 e l'83,33 per cento di quella a tempo pieno, articolata in giorni della settimana o in mesi dell'anno. 2. I dipendenti non possono richiedere modifiche della modalita' di articolazione della prestazione a tempo parziale prima di un anno dalla decorrenza dell'ultima trasformazione. 3. Nel caso in cui si modifichi il numero delle giornate lavorative settimanali, alla data di trasformazione del rapporto di lavoro il dipendente deve aver fruito delle ferie e delle festivita' soppresse maturate fino a tale data. 4. La trasformazione del rapporto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 5. Al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi da 1 a 4. Art. 28. Esclusioni e limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (Articolo 24, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e' esclusa nei seguenti casi: a) per il personale a tempo determinato; b) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova; c) per il personale dirigente; d) per particolari profili individuati dall'amministrazione nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale, in considerazione delle caratteristiche del servizio; d-bis)4 per il personale titolare di posizione organizzativa. 2.5 Il personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale cui viene assegnato un incarico di posi zione organizzativa e' tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, pena la decadenza dall'incarico. 2-bis.6 Il personale che percepisce indennita' di turno puo' accedere al solo rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. CAPO III-BIS7 Valutazione del personale Sezione I Ciclo di gestione e sistema di misurazione e valutazione della qualita' della prestazione Art. 28-bis. Principi generali (Articolo 20 legge regionale n. 1/2009) 1. La Regione adotta, nel rispetto delle relazioni sindacali, un sistema di misurazione e valutazione della qualita' della prestazione al fine di: a) migliorare l'organizzazione dell'ente e la qualita' delle prestazioni erogate; b) incentivare il buon andamento dell'amministrazione; c) valorizzare ed incentivare il merito sulla base dei risultati; d) assicurare la trasparenza delle informazioni relative all'organizzazione. 2. La Regione favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del miglioramento continuo dei processi e dei servizi. Art. 28-ter. Ciclo di gestione della prestazione (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 1. Ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'art. 28-bis la Regione sviluppa il ciclo di gestione della prestazione in maniera coerente con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale. 2. Costituiscono fasi del ciclo di gestione della prestazione: a) la individuazione degli obiettivi, con l'articolazione dei risultati attesi e dei relativi indicatori; b) l'assegnazione degli obiettivi al personale, in modo coerente con l'allocazione delle risorse; c) il monitoraggio delle attivita' in corso di esercizio e l'attivazione di eventuali interventi correttivi; d) la misurazione e valutazione della qualita' della prestazione; e) l'applicazione di sistemi premianti; f) la rendicontazione e la trasparenza dei risultati conseguiti. Art. 28-quater. Obiettivi (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 1. Gli obiettivi di cui all'art. 28-ter, comma 2, lettera a) sono: a) rilevanti e pertinenti rispetto al ciclo della programmazione regionale; b) specifici e misurabili in termini chiari e concreti; c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualita' degli interventi; d) riferibili ad un periodo temporale determinato; e) comparabili con standard di riferimento se definiti con altre amministrazioni regionali; f) correlati con la modernizzazione e il miglioramento dell'organizzazione e dei processi; g) correlati alla qualita' e quantita' delle risorse disponibili. Art. 28-quinquies. Piano della qualita' della prestazione organizzativa, programmi di direzione generale e piani di lavoro (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale approva il piano della qualita' della prestazione organizzativa, documento programmatico annuale con proiezione triennale adottato in coerenza con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale. 2. Nel piano della qualita' della prestazione organizzativa sono definiti gli obiettivi, gli indicatori e i valori di riferimento su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi e sono esplicitati gli obiettivi individuali del direttore generale, dell'avvocato generale e dei direttori.8 3. In coerenza con il piano della qualita' della prestazione organizzativa sono sviluppati annualmente i programmi di direzione (parola soppressa)9 e i piani di lavoro, che costituiscono la base per la misurazione e la valutazione della qualita' della prestazione del personale dirigente e delle categorie. Art. 28-sexies. Relazione sulla qualita' della prestazione (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale approva la relazione sulla qualita' della prestazione che evidenzia i risultati raggiunti nell'anno precedente e ne assicura la conoscenza attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Art. 28-septies. Sistema di misurazione e valutazione della qualita' della prestazione organizzativa (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualita' della prestazione evidenzia la correlazione fra la qualita' della prestazione organizzativa e quella individuale. 2. Il sistema di misurazione e valutazione della qualita' della prestazione organizzativa e' finalizzato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi dell'ente e delle strutture organizzative in cui si articola, cosi' come definiti nel piano della qualita' della prestazione organizzativa. 3. Il sistema si basa sui seguenti criteri: a) individuazione ex ante delle priorita' e valutazione ex post degli obiettivi conseguiti, delle attivita' svolte e dei servizi offerti; b) valutazione dell'efficienza dell'amministrazione nell'impiego delle risorse a disposizione; c) individuazione e valutazione degli effetti dell'azione amministrativa; d) comparabilita' se definita in accordo con altre amministrazioni regionali. Art. 28-octies. Sistema di misurazione e valutazione della qualita' della prestazione individuale (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualita' della prestazione individuale e' finalizzato alla misurazione del contributo dei singoli in coerenza con il ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione. 2. Il sistema e' articolato su tre distinti fattori di valutazione: a) contributo al raggiungimento degli obiettivi organizzativi come definiti nel piano della qualita' della prestazione organizzativa; b) raggiungimento degli obiettivi individuali o di gruppo assegnati; c) competenze e comportamenti professionali e organizzativi messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo. 3. La misurazione e valutazione dei risultati individuali dei dirigenti e' collegata altresi' alla capacita' di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata anche tramite l'articolazione dei giudizi, nel pieno rispetto del principio del merito. 4. L'incidenza dei fattori di valutazione e' modulata in funzione dei diversi livelli di responsabilita' e del ruolo esercitato all'interno dell'ente. Art. 28-novies. Strumenti e modalita' per la misurazione e valutazione della qualita' della prestazione organizzativa e individuale (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 1. Con delibera della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, sono definiti il metodo, gli strumenti e le modalita' per la misurazione e valutazione della qualita' della prestazione organizzativa e individuale, con particolare riferimento a soggetti, tempi del processo e incidenza dei fattori di valutazione. Sezione II Organismo indipendente di valutazione Art. 28-decies. Istituzione e funzioni (Articolo 20, comma 2, lettera a), legge regionale n. 1/2009) 1. E' istituito un organismo indipendente di valutazione (OIV) unico per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti al fine di: a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la Giunta regionale in merito alle criticita' riscontrate; b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualita' della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso; c) validare la relazione sulla qualita' della prestazione; d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione; e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti; f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza; g) valutare gli esiti di eventuali rilevazioni sul clima organizzativo promosse dall'amministrazione. 2. L'OIV definisce con proprio regolamento le norme concernenti il proprio funzionamento. 3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle competenti strutture regionali. Art. 28-undecies. Composizione, requisiti, incompatibilita', durata in carica e indennita' (Articolo 20, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1.10 L'OIV e' composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre a cinque membri. L'incarico e' conferito con una decorrenza e per una durata che consenta l'avvio e la conclusione di non piu' di tre cicli di valutazione e puo' essere rinnovato una sola volta. 1-bis.11 Alle riunioni dell'OIV partecipa un dirigente dell'amministrazione individuato dal direttore generale, con funzioni di supporto tecnico e organizzativo, anche in raccordo con altre strutture regionali. 2. I componenti dell'OIV sono in possesso di: a) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica; b) elevata professionalita' ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o dell'organizzazione e del personale o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico. 3. Ai componenti dell'OIV si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) relativamente ad incompatibilita' e a conflitto di interessi, nonche' quelle previste dall'art. 14, comma 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). 4.12 Ai componenti dell'OIV spetta un'indennita' per ogni ciclo annuale di valutazione nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili. Sezione III Strumenti volti a premiare il merito Art. 28-duodecies. Sistema premiante e fasce di merito (Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 1. Il sistema premiante connesso alla misurazione e valutazione della qualita' della prestazione e' finalizzato alla valorizzazione del merito attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi. Il sistema premiante valorizza: a) il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente; b) il raggiungimento dei risultati connessi ad obiettivi individuali e di gruppo assegnati a ciascuno e ai comportamenti professionali messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo. 2. L'attribuzione degli incentivi connessi al contributo di cui al comma 1, lettera a), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, e' effettuata a seguito del raggiungimento dei risultati organizzativi, come definiti nel piano della qualita' della prestazione organizzativa, in funzione dei diversi livelli di responsabilita' e del ruolo esercitato all'interno dell'ente. 3. L'attribuzione degli incentivi connessi a quanto previsto al comma 1, lettera b), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, e' operata collocando il personale dirigenziale e delle categorie in fasce di merito individuate in numero da tre a sette. 4. Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla qualita' della prestazione individuale e' attribuita al personale dirigente e delle categorie che si colloca nella fascia di merito piu' alta. 5. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4, il numero delle fasce, le quote di risorse da distribuire tra le fasce di merito e la quota massima di personale da collocare in ciascuna fascia sono determinate in sede di contrattazione con le rappresentanze sindacali. 6. Abrogato.13 7.14 L'OIV propone annualmente alla Giunta regionale le valutazioni del direttore generale, dell' avvocato generale e dei vertici amministrativi degli enti dipendenti. 7-bis.15 Ai fini dell'approvazione della relazione di cui all'art. 28-sexies, l'OIV esprime annualmente alla Giunta regionale un parere sul conseguimento complessivo degli obiettivi organizzativi dell'Ente, delle strutture di vertice e degli enti dipendenti, come risultante dal monitoraggio finale condotto dalle competenti strutture. 7-ter.16 Il direttore generale formula la proposta di valutazione dei direttori ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale n. 1/2009 con il supporto della struttura competente in materia di sistemi di valutazione della prestazione. 8.17 Con deliberazione della Giunta regionale, assunta ai sensi dell'art. 15, comma 2 della legge regionale n. 1/2009, e' determinato l'eventuale premio di risultato spettante al direttore generale, ai singoli direttori e all'avvocato generale, da corrispondersi in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il suddetto premio di risultato non puo' essere superiore al 20 per cento della retribuzione annua spettante. Art. 28-terdecies. Progressioni economiche (Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 1. Il conseguimento dei risultati individuali o collettivi rilevato dal sistema di valutazione e lo sviluppo delle competenze professionali costituiscono criterio per il riconoscimento delle progressioni economiche ad una quota di dipendenti sulla base di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata, nei limiti delle risorse disponibili. Art. 28-quaterdecies. Premio per l'efficienza (Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 1. L'amministrazione puo' riservare fino al 30 per cento della quota di risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi interni di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione per premiare il personale direttamente coinvolto secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva integrativa e destinare la quota residua all'incremento delle somme per la medesima contrattazione. Art. 28-quinquiesdecies. Attribuzione di incarichi e responsabilita' (Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 1. La professionalita' attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio ai fini dell'assegnazione di incarichi e responsabilita' secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali. Art. 28-sexiesdecies. Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale (Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 1. I contributi individuali attestati dal sistema di misurazione e valutazione costituiscono criterio ai fini dell'accesso dei dipendenti ai percorsi di alta formazione, nei limiti delle risorse disponibili, secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali. Art. 28-septiesdecies. Disposizioni di prima applicazione 1. Per l'anno 2011 il termine di approvazione del piano della qualita' della prestazione organizzativa e' fissato al 31 marzo 2011. 2. Il perfezionamento del sistema di valutazione, con particolare riferimento alle metodologie, agli strumenti e ai metodi relativi alla qualita' della prestazione organizzativa, e' attuato nel corso dell'anno 2011 e il sistema stesso entra a regime, con le eventuali modifiche che si renderanno necessarie nel corso della prima applicazione, con il ciclo di valutazione relativo all'anno 2012. CAPO IV Attivita' extraimpiego Sezione I Incarichi extraimpiego conferiti da soggetti terzi Art. 29. Modalita' e tempi per il rilascio dell'autorizzazione (Articolo 33, comma 3, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico di cui all'art. 33, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 1/2009 presenta domanda al direttore generale della direzione generale di assegnazione. 2. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce, sotto la propria responsabilita', i seguenti elementi di valutazione: a) natura dell'incarico; b) durata, data di inizio e di conclusione; c) modalita' di svolgimento; d) entita' del compenso previsto. 3. Alla domanda e' allegata la richiesta di incarico del committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione di cui al comma 2. 4. Il direttore generale della direzione generale presso la quale il dipendente presta servizio e il dirigente responsabile dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione possono richiedere ulteriori elementi di valutazione. 5. Il dipendente acquisisce il parere del direttore generale della direzione generale presso il quale presta servizio, il quale si esprime sentito il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente stesso e lo trasmette, unitamente alla domanda, al direttore generale della direzione generale competente in materia di personale. 6. Entro venticinque giorni dal ricevimento della domanda il direttore generale della direzione generale competente in materia di personale assume le proprie determinazioni in merito alla domanda. 7. Al fine di consentire all'amministrazione la valutazione della permanenza dei requisiti di cui all'art. 33, comma 5, della legge regionale n. 1/2009 e all'art. 30 del presente regolamento eventuali modifiche degli elementi che caratterizzano l'incarico, intervenute in corso di svolgimento dell'attivita' extraimpiego autorizzata, sono comunicate dal dipendente al direttore generale della direzione generale di assegnazione e al direttore generale della direzione generale competente in materia di personale. 8. I direttori generali sono autorizzati dal Presidente della Giunta regionale. 9. La domanda di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 5 sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall'amministrazione in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) e a quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza). In tal caso la richiesta di cui al comma 3 puo' essere prodotta con modalita' telematiche conformi alla normativa nazionale e regionale, oppure in formato cartaceo. 10. I dipendenti non abilitati all'utilizzo della procedura informatica di cui al comma 9 possono presentare e trasmettere la domanda e il parere in formato cartaceo o con modalita' telematiche ai sensi della normativa nazionale e regionale. Art. 30. Criteri di valutazione della conciliabilita' dell'incarico (Articolo 33, comma 6, legge regionale n. 1/2009) 1. Il direttore generale della direzione generale di assegnazione del dipendente esprime il parere in ordine alla conciliabilita' dell'incarico con i compiti d'ufficio. 2. Non si considerano in ogni caso conciliabili le seguenti attivita': a) attivita' preparatoria o di redazione di piani o progetti soggetti ad approvazione, vigilanza, controllo, anche in forma eventuale, da parte del settore di assegnazione del dipendente; b) ulteriori attivita' di elaborazione di atti e documenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), soggetti alla competenza del settore di assegnazione del dipendente; c) attivita' che, per l'impegno richiesto o per le modalita' di svolgimento, a parere del responsabile della struttura di assegnazione, non consentono il regolare svolgimento dei compiti da parte del dipendente in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione. 3. Nel caso in cui le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), siano demandate ad altro settore della direzione generale di assegnazione del dipendente o ad altre strutture della Regione, il parere favorevole puo' essere rilasciato solo nel caso in cui il dipendente, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, non sia in grado di interferire nell'esercizio delle funzioni. 4. Nel caso in cui sussista il finanziamento regionale il parere favorevole puo' essere rilasciato a condizione che nessuna fase del procedimento che ha come atto finale l'erogazione del finanziamento medesimo rientri nella competenza del settore di assegnazione del dipendente e che, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, il dipendente non sia in grado di interferire nel procedimento. 5. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento, non collocati in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di contratto, non possono essere titolari di dottorati di ricerca a titolo oneroso, borse di studio e assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti. Art. 31. Modalita' di svolgimento delle attivita' autorizzate (Articolo 33, comma 3, legge regionale n. 1/2009) 1. Le prestazioni autorizzate devono svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di lavoro e non possono comportare l'utilizzo di strumentazioni o dotazioni d'ufficio. 2. Tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi di cui all'art. 33 della legge regionale n. 1/2009 per conto di soggetti privati per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, con esclusione delle autorizzazioni per l'assunzione delle cariche sociali, degli incarichi in qualita' di membri di commissioni o comitati e degli incarichi svolti a titolo gratuito, sono rilasciate per la durata massima di un anno. 3. Il dipendente puo' richiedere una sola volta la proroga dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, svolti per conto di soggetti privati. 4. Fermo restando il divieto di svolgimento di attivita' professionale di cui all'art. 31 della legge regionale n. 1/2009, per la durata del periodo di prova e' compatibile la conservazione della partita IVA finalizzata alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e sorti in periodi antecedenti alla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Art. 32. Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (Articolo 33, comma 1, legge regionale n. 1/2009) 1. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2009, si considerano incarichi saltuari o temporanei quelli aventi ad oggetto attivita' esercitate occasionalmente e non continuativamente, che richiedono un impegno lavorativo limitato, tale da non ripercuotersi negativamente sulle capacita' lavorative del dipendente, comportando una diminuzione del suo rendimento lavorativo. 2. Sono di norma autorizzabili le prestazioni di lavoro autonomo che producono redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e le prestazioni svolte a titolo gratuito. 3. Possono essere altresi' autorizzate: a) le collaborazioni coordinate e continuative attribuite da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001; b) le collaborazioni occasionali di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). 4. Il numero delle collaborazioni autorizzate per ciascun dipendente nell'arco di un anno solare ai sensi del comma 3, non puo' comunque essere superiore a due. 5. Al fine di consentire all'amministrazione la verifica della compatibilita' con l'orario di lavoro previsto per i dipendenti regionali, nelle ipotesi di cui al comma 3 il dipendente specifica nella richiesta di autorizzazione il tempo effettivo in termini di giorni o ore da destinare allo svolgimento dell'incarico. 6. Il dipendente puo' essere autorizzato a ricoprire cariche in associazioni, purche' non in contrasto con l'attivita' lavorativa. Art. 33. Comunicazioni dello svolgimento di attivita' compatibili (Articolo 32, comma 4, legge regionale n. 1/2009) 1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico retribuito per le attivita' compatibili di cui all'art. 32 della legge regionale n. 1/2009 lo comunica al direttore generale della direzione generale di assegnazione e al direttore generale competente in materia di personale. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 non concorrono alla formazione dell'anagrafe delle prestazioni. Art. 34. Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti (Articolo 33 legge regionale n. 1/2009) 1. Per lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti diversi dalla Regione Toscana che non rientrano nei compiti d'ufficio, anche se svolti a titolo gratuito, i dipendenti regionali che prestano servizio presso altre amministrazioni o sono assegnati funzionalmente ad altri enti richiedono l'autorizzazione alla Regione, secondo modalita' stabilite dalla direzione generale competente in materia di personale, allegando la richiesta del committente dalla quale risultano gli elementi di cui all'art. 29, comma 2. 2. I dipendenti acquisiscono direttamente il parere dell'ente di assegnazione attestante la conciliabilita' dell'incarico con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio e la compatibilita' fra l'attivita' da svolgere e le funzioni esercitate. 3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui il soggetto conferente l'incarico sia l'ente stesso di assegnazione del dipendente. In questo caso il committente attesta nella richiesta che l'attivita' extraimpiego non rientra nelle mansioni del dipendente. Sezione II Incarichi conferiti direttamente dalla Regione o su designazione della stessa Art. 35. Nomine e designazioni in enti e organismi esterni (Articolo 34, commi 3 e 5, legge regionale n. 1/2009) 1. Nei casi in cui gli atti di nomina e designazione che il Presidente della Giunta regionale effettua ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) comportino il conferimento di un incarico extraimpiego, la struttura tecnica di supporto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5/2008, competente all'istruttoria, acquisisce i seguenti elementi: a) natura e durata dell'incarico; b) tempi e modi di espletamento; c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni; d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente; e) intervento finanziario della Regione. 2. Gli atti di incarico attestano, previa acquisizione della comunicazione di cui al comma 3, la conciliabilita' dell'incarico con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio ed escludono il contrasto tra l'attivita' da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Giunta regionale. 3. L'accertamento della conciliabilita' della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilita' tra l'attivita' da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione e' effettuato, anche nel caso delle nomine commissariali di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 «Disciplina dei commissari nominati dalla Regione»), dal direttore generale della direzione di assegnazione del dipendente e comunicato direttamente alla struttura tecnica di supporto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5/2008. 4. Il direttore generale della direzione di assegnazione del dipendente, previa verifica con la struttura competente in materia di attivita' extraimpiego, da' atto, nella comunicazione, dell'iscrizione del dipendente al registro di cui all'art. 36 ed allega l'attestazione, rilasciata dalla medesima struttura, del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti per i dipendenti assegnati alla Giunta regionale o ad altri enti dipendenti. 5. Copia dell'atto finale di nomina e' trasmessa alla struttura competente in materia di attivita' extraimpiego per l'aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 42. 6. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano, in quanto compatibili, anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale e per i dipendenti del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27-ter, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale). Art. 36. Registri regionali (Articolo 34, comma 5, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 1. Il conferimento degli incarichi retribuiti e' effettuato tra i dipendenti iscritti in appositi registri, istituiti presso la direzione generale competente in materia di personale, riguardanti: a) rappresentanti ed esperti regionali in enti, istituti, societa', fondazioni, comitati, commissioni di selezione e altri organi collegiali; b) revisori dei conti presso le aziende sanitarie, societa' e istituzioni; c) (abrogata)18 ; d) docenti e tutor regionali per corsi organizzati o finanziati dalla Regione; e) altri incarichi. 2. I dipendenti interessati all'iscrizione nei registri presentano domanda al direttore generale della direzione generale competente in materia di personale, dichiarando i requisiti professionali previsti. La domanda e' presentata in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall'amministrazione in conformita' delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 40/2009 e di quanto previsto dalla legge regionale n. 54/2009. 3. I dirigenti sono iscritti d'ufficio nei registri di cui al comma 1, lettere a) e d). I direttori generali sono iscritti d'ufficio nei registri di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e). 4. I requisiti per l'iscrizione ai registri sono i seguenti: a) registro dei revisori dei conti presso le aziende sanitarie, societa' ed istituzioni: iscrizione nel registro nazionale dei revisori contabili; b) registro dei docenti e tutor regionali per corsi organizzati o finanziati dalla Regione: compimento, negli ultimi cinque anni, di docenze della durata di almeno quaranta ore di aula oppure possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione per formatori, con superamento di test di valutazione finale, organizzato dal settore competente in materia di formazione della Regione o riconosciuto equivalente dallo stesso settore. 5. L'iscrizione nei registri e' effettuata su domanda del dipendente secondo modalita' stabilite dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di attivita' extraimpiego. 6. I registri sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Regione Toscana e sono aggiornati di norma trimestralmente. I registri, previa valutazione del dirigente responsabile della struttura competente in materia di attivita' extraimpiego, possono essere integrati d'ufficio a scadenze diverse qualora ricorrano motivate esigenze attestate dal dirigente che propone il conferimento dell'incarico a dipendente non iscritto. 7. Il diniego motivato di iscrizione e' comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Trascorso inutilmente tale termine l'iscrizione si intende accolta. 8. Il dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce e le strutture tecniche di supporto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5/2008 segnalano il nominativo del dipendente che rifiuta senza adeguata motivazione o non esegue con diligenza l'incarico conferito dall'amministrazione al dirigente responsabile della struttura competente in materia di attivita' extraimpiego che provvede, sentito il dipendente interessato, alla cancellazione dello stesso dal registro per un periodo massimo di tre anni. 9. Si prescinde dall'iscrizione ai registri: a) per le nomine o designazioni di dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di incarichi a dirigenti regionali con rapporto di lavoro a tempo determinato, per i quali il possesso della professionalita' necessaria per l'espletamento dell'incarico viene attestata dal dirigente nella proposta o nella relativa comunicazione; b) per gli incarichi di cui agli articoli 90 e 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); c) per gli incarichi commissariali di cui alla legge regionale n. 53/2001. Art. 37. Conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna (Articolo 34, commi 4 e 5, legge regionale n. 1/2009) 1. Agli incarichi di valenza interna, consistenti in incarichi retribuiti il cui contenuto e' funzionale all'attivita' dell'ente, accedono i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, inclusi i direttori generali, e tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2. L'attribuzione degli incarichi retribuiti di valenza interna non previsti da norme di legge o di regolamento e' subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale di una deliberazione che motivi la necessita' del conferimento medesimo. 3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce, dal direttore generale della direzione generale competente in materia di personale, d'intesa con il direttore generale della direzione generale interessata all'incarico e con il direttore generale della direzione generale di assegnazione del dipendente. 4. Il conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna e' effettuato nel rispetto dei seguenti criteri: a) motivata necessita' del conferimento; b) conciliabilita' dell'attivita' oggetto dell'incarico con i compiti assegnati all'incaricato; c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l'attivita' connessa all'incarico. 5. Sono retribuiti gli incarichi inerenti le attivita' di: a)19 docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione; b) consulenza tecnica di parte, su proposta dell'Avvocatura regionale. 6. La proposta di cui al comma 3 contiene: a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l'incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna; b) la descrizione dell'attivita' oggetto dell'incarico; c) la durata presunta dell'incarico; d) l'indicazione del compenso presunto. 7. Nella proposta il dirigente che propone il conferimento dell'incarico chiede alla struttura competente in materia di attivita' extraimpiego l'attestazione dell'iscrizione al registro e del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti. 8. Il direttore generale della direzione generale competente in materia di personale conferisce l'incarico entro dieci giorni dal ricevimento della proposta. 9. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l'assunzione dell'impegno di spesa relativo all'incarico conferito, e lo comunica alla struttura competente in materia di attivita' extraimpiego. 10. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui all'art. 21-ter del decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro») si applica il comma 1 e il dirigente responsabile del contratto, prima di effettuare la nomina del collaudatore, chiede alla struttura competente in materia di attivita' extraimpiego l'attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti. 11. Nel caso degli incarichi di cui all'art. 90 del decreto legislativo n. 163/2006 si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 92, comma 5 del medesimo decreto legislativo. Art. 38. Incarichi di docenza e tutoraggio (Articolo 34, commi 4 e 5, legge regionale n. 1/2009) 1. Per i corsi di formazione organizzati dalla Regione Toscana20 , i dipendenti regionali incaricati dell'attivita' di docenza e tutoraggio percepiscono un compenso rapportato alla complessita' delle prestazioni da effettuare e comunque non superiore a euro 30,00 per ogni ora di lezione, comprensivo dell'ordinario materiale di supporto. 2. Nell'ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 la realizzazione di altre prestazioni di supporto alla didattica puo' essere oggetto di specifico incarico, anche al medesimo docente, con un compenso non superiore a euro 520,00. Art. 39. Modalita' di svolgimento degli incarichi di valenza interna (Articolo 34, comma 5, legge regionale n. 1/2009) 1. Si considera utile ai fini del computo dell'orario giornaliero quello di espletamento dei seguenti incarichi: a) (abrogata)21 ; b) (abrogata)22 ; c) incarichi su nomina del Presidente della Giunta regionale o del Consiglio regionale, fatto salvo quanto previsto da specifica disposizione di legge o da altra fonte normativa o dall'atto di nomina dello stesso organo politico conferente; d) incarichi di cui all'art. 90 del decreto legislativo n. 163/2006; e)23 componente di commissione di collaudo o collaudatore per i contratti relativi ai lavori pubblici, nominato ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo n. 163/2006; f) consulente tecnico di parte nominato dall'Avvocatura regionale; g) incarichi connessi alle nomine di cui all'art. 41. 2. I dipendenti incaricati hanno diritto al rimborso delle spese di missione. Art. 40. Limite annuo dei compensi (Articolo 33 comma 3, e articolo 34, comma 5, lettera b) legge regionale n. 1/2009) 1. Il limite annuo dei compensi conseguenti ad incarichi conferiti ai dirigenti regionali ai sensi dell'art. 34, comma 1 della legge regionale n. 1/2009 e' stabilito con deliberazione della Giunta regionale. In ogni caso, la somma del trattamento economico in godimento del dirigente e dei compensi lordi derivanti dagli incarichi di cui agli articoli 33 e 34 della legge regionale n. 1/2009, con esclusione dei compensi professionali spettanti in base a specifiche disposizioni di legge nazionale o del CCNL, non puo' comportare un compenso annuale superiore al 90 per cento del trattamento economico complessivo in godimento, comprensivo della retribuzione di risultato percepita l'anno precedente, spettante al direttore generale della direzione generale di assegnazione del dirigente. 2. Al fine di cui al comma 1 sono presi in considerazione ogni anno i compensi lordi derivanti da attivita' autorizzate e da incarichi conferiti, interamente imputati all'anno di rilascio dell'autorizzazione o del conferimento. Nel caso di incarichi a carattere pluriennale e di incarichi per i quali e' stato applicato il riassorbimento di cui al comma 4 sono prese in considerazione solo le quote annuali del compenso. 3. Per i dipendenti inquadrati nelle categorie, la somma dei compensi previsti per lo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 34, comma 1 della legge regionale n. 1/2009 non puo' superare il 30 per cento del trattamento economico complessivo annuo in godimento, comprensivo della retribuzione di risultato o dei compensi di produttivita' percepiti l'anno precedente. Nel caso di nomine commissariali di cui alla legge regionale n. 53/2001 il tetto e' elevato al 40 per cento. 4. Le eventuali quote dei compensi eccedenti i limiti di cui ai commi 1 e 3 sono riassorbite entro l'anno successivo. Le quote di riassorbimento dei compensi concorrono al raggiungimento del limite massimo annuo dei compensi consentiti nell'anno di imputazione. 5. Nel caso di superamento del limite annuo dei compensi di cui all'art. 33, comma 2, della legge regionale n. 1/2009 le quote eccedenti possono eccezionalmente essere portate in riassorbimento entro l'anno successivo. Le quote di riassorbimento dei compensi concorrono al raggiungimento del limite massimo annuo dei compensi consentiti nell'anno di imputazione. 6. Le eventuali quote di compenso eccedenti alle quali non e' stato applicato il riassorbimento e le eventuali quote che residuano anche dopo l'applicazione del riassorbimento sono versate alla Regione per incrementare il fondo di produttivita' del personale delle categorie o dirigenziale. 7. I compensi di cui all'art. 21-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30/R/2008 spettanti ai collaudatori per i contratti di forniture e servizi sono da considerarsi al lordo di tutti gli oneri accessori , concorrono alla formazione del limite annuo dei compensi di cui ai commi 1 e 3 e agli stessi si applicano i commi 2, 4 e 6. 8. I compensi percepiti ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006 non concorrono alla formazione del limite annuo dei compensi. Art. 41. Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualita' di esperti regionali (Articolo 34, comma 8, legge regionale n. 1/2009) 1. Le disposizioni di cui all'art. 40, commi 4 e 6, trovano applicazione anche per le nomine dei dipendenti regionali per lo svolgimento di incarichi in rappresentanza della Regione o in qualita' di esperti regionali in seno a comitati o altri organismi collegiali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) composizione mista di rappresentanti o esperti dello Stato o delle autonomie territoriali; b) qualificazione di rappresentante delle regioni o di esperto regionale esplicitamente prevista nella norma istitutiva del comitato; c) nomina preceduta dalla designazione o segnalazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome oppure proposta per iscritto da un componente della Giunta regionale su richiesta del soggetto competente alla nomina stessa. Art. 42. Anagrafe delle prestazioni (Articolo 33 legge regionale n. 1/2009) 1. E' istituita presso la direzione generale competente in materia di personale un'anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui sono indicati: a) gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'in carico e del compenso lordo previsto o presunto; b) i compensi erogati dall'amministrazione o da soggetti terzi ai dipendenti, distinti per ogni incarico conferito o autorizzato. 2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente interessato dichiara l'entita' dei compensi effettivamente percepiti, pena la decadenza dalla nomina, designazione o autorizzazione. 3. In attuazione del comma 1 le strutture regionali che erogano compensi a dipendenti regionali per incarichi conferiti dall'amministrazione sono tenute a comunicare alla struttura competente in materia di attivita' extraimpiego, entro la fine del mese di febbraio, gli elenchi nominativi dei dipendenti, le tipologie degli incarichi e l'entita' dei compensi a questi erogati nell'anno precedente. CAPO V Disposizioni finali Art. 43 Disposizione transitoria 1. Fino all'attivazione delle procedure informatiche previste dall'art. 29, comma 9 e dall'art. 36, comma 2, le domande, le richieste e i pareri ivi disciplinati sono presentati con modalita' telematiche conformi alla normativa nazionale e regionale, oppure in formato cartaceo. Art. 44. Abrogazione (Articolo 69 legge regionale n. 1/2009) 1. Il regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato) e' abrogato. 2. Cessano altresi' di avere efficacia i seguenti atti: a) deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2004, n. 632; b) deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2006, n. 127. Art. 45. Disposizione di coordinamento (Articolo 70 legge regionale n. 1/2009) 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale. --- (1) Periodo aggiunto con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 1. (2) Comma cosi' sostituito con d.P.G.R. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 1. (3) Le parole «o interni» previste nella formulazione originaria sono state soppresse con d.P.G.R. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 1. (4) Lettera aggiunta con d.P.G.R. 4 dicembre 2015, n. 73/R, art. 1. (5) Comma cosi' sostituito con d.P.G.R. 4 dicembre 2015, n. 73/R, art. 1. (6) Comma aggiunto con d.P.G.R. 4 dicembre 2015, n. 73/R, art. 1. (7) Il presente Capo, unitamente agli articoli che lo compongono, e' stato inserito con d.P.G.R. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2. (8) Parole cosi' sostituite con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 2. (9) La parola «generale» prevista nella formulazione originaria e' stata soppressa con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 2. (10) Comma cosi' sostituito con d.P.G.R. 22 dicembre 2014, n. 80/R, art. 1. (11) Comma inserito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 3. (12) Comma cosi' sostituito con d.P.G.R. 22 dicembre 2014, n. 80/R, art. 1. (13) Comma abrogato con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 4. (14) Comma cosi' sostituito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 4. (15) Comma inserito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 4. (16) Comma inserito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 4. (17) Comma cosi' sostituito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 4. (18) Lettera abrogata con d.P.G.R. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 3. (19) Lettera cosi' sostituita con d.P.G.R. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 2. (20) Le parole «promossi, organizzati e finanziati dalla Regione Toscana» previste nella formulazione originaria sono state cosi' sostituite con d.P.G.R. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 3. (21) Lettera abrogata con d.P.G.R. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 4. (22) Lettera abrogata con d.P.G.R. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 4. (23) Lettera cosi' sostituita con d.P.G.R. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 4.