Allegato 
 
Avvertenza 
    Si pubblica di seguito  il  testo  del  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n.  33/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
«Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e   ordinamento   del
personale») coordinato con: 
      decreto del Presidente della Giunta regionale 4 dicembre  2015,
n. 73/R, sopra riportato. 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto a cura  degli
uffici della Giunta regionale, ai  sensi  dell'art.  10  della  legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23  (Nuovo  ordinamento  del  Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per  la  pubblicazione  degli
atti.  Modifiche  alla  legge  regionale  20  gennaio  1995,   n.   9
«Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di  accesso
agli atti»), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati
il valore e l'efficacia  degli  atti  normativi  qui  richiamati.  Le
modifiche sono stampate con caratteri corsivi. 
    Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo  2010,  n.
33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009,
n. 1 «Testo unico in materia  di  organizzazione  e  ordinamento  del
personale»). 
 
                               CAPO I 
 
 
                  Ambito oggettivo di applicazione 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
       (Articolo 24, comma 2, e 69 legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Il presente regolamento,  in  attuazione  degli  articoli  24,
comma 2, e 69 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico
in materia di organizzazione e ordinamento del personale), disciplina
le modalita' di assunzione  agli  impieghi  presso  l'amministrazione
regionale e  di  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da  tempo
parziale  a  tempo  pieno,  nonche'  la   materia   degli   incarichi
extraimpiego autorizzabili e conferibili ai dipendenti. 
 
                               CAPO II 
 
 
                     Reclutamento del personale 
 
 
                              Sezione I 
 
 
                         Selezioni pubbliche 
 
 
                               Art. 2. 
 
 
   Modalita' di copertura dei posti tramite selezione dall'esterno 
    (Articolo 24, comma 2, lettera a), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Il personale da inquadrare nelle categorie A, B, C e  D  viene
reclutato mediante: 
      a) selezione per esami; 
      b) selezione per titoli ed esami; 
      c) selezione per titoli; 
      d) selezione per corso-concorso. 
    2. Il personale  da  inquadrare  nelle  categorie  A  e  B  viene
reclutato anche mediante avviamento a selezione tramite  servizi  per
l'impiego, ai sensi della normativa vigente,  previa  verifica  della
compatibilita' con le mansioni da svolgere. 
    3. L'accesso  alla  qualifica  dirigenziale  avviene  secondo  le
modalita' indicate al comma 1, lettere a), b) e d). 
    4. La Regione utilizza i dati personali  dei  candidati  ai  fini
dell'ammissione o dell'esclusione dalle prove selettive,  nonche'  ai
fini dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti  le  procedure
di reclutamento del personale, nel rispetto della  vigente  normativa
in materia di trattamento dei dati personali. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                  Modalita' di copertura dei posti 
                 con assunzione a tempo determinato 
    (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Le selezioni del personale da reclutare  a  tempo  determinato
sono effettuate secondo le seguenti modalita': 
      a) per il  personale  da  reclutare  nelle  categorie  A  e  B,
mediante avviamento a selezione tramite servizi per l'impiego  previa
verifica  della  compatibilita'  con  le  mansioni  da  svolgere   in
riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi  di  servizio
relative ad ambiti provinciali; 
      b) per il personale da reclutare nelle categorie  C  e  D,  nel
profilo professionale con posizione economica D1, mediante  selezioni
per  titoli,   previo   avviso   pubblico,   distinte   per   profili
professionali ed eventualmente  in  riferimento  alla  localizzazione
delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali. 
    2. L'amministrazione, ove lo ritenga necessario in  relazione  ai
compiti  da  svolgere,  puo'  procedere  alla   preventiva   verifica
dell'idoneita' dei candidati in ordine di  graduatoria.  La  verifica
dell'idoneita' non comporta valutazione comparativa. 
    3.  Le  assunzioni  di  personale   a   tempo   determinato   per
l'attuazione di progetti  speciali  che  richiedono  il  possesso  di
esperienze o competenze specifiche possono essere effettuate mediante
selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami. 
    4. L'assunzione a tempo determinato di personale con rapporto  di
lavoro dipendente da pubbliche amministrazioni o aziende  private  e'
subordinata alla presentazione delle relative dimissioni. 
 
                               Art. 4. 
 
 
             Modalita' di scorrimento delle graduatorie 
                per le assunzioni a tempo determinato 
              (Articolo 28, legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Le graduatorie perle  assunzioni  a  tempo  determinato  hanno
validita' triennale. 
    2. Le assunzioni di personale a tempo determinato sono effettuate
attingendo prioritariamente dalle graduatorie per il  reclutamento  a
tempo  indeterminato.  Al  termine  dello  scorrimento  di   ciascuna
graduatoria la stessa non puo' piu' essere utilizzata. 
    3. I soggetti  utilmente  collocati  nelle  graduatorie  a  tempo
indeterminato  che  rinunciano  all'assunzione  a  tempo  determinato
restano  collocati  nella  graduatoria  per  l'assunzione   a   tempo
indeterminato. 
    4. Le graduatorie a tempo  determinato,  nell'ambito  della  loro
validita'  triennale,  possono  essere   scorse   piu'   volte   fino
all'entrata in vigore delle nuove,  salvo  il  divieto  di  procedere
all'assunzione  a  tempo  determinato  dello  stesso  soggetto  dalla
medesima graduatoria per piu' di una  volta.  Il  divieto  non  opera
qualora il candidato  abbia  lavorato  per  un  periodo  inferiore  a
novanta giorni e il rapporto di lavoro non sia cessato per dimissioni
dell'interessato.1 
    5. Qualora per la copertura del posto  a  tempo  determinato  sia
necessaria una particolare professionalita' in relazione  ai  compiti
da svolgere lo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato  per
soli titoli puo' avvenire sulla base del possesso  di  uno  specifico
titolo di studio  tra  quelli  previsti  dal  bando  o  di  un  altro
specifico requisito, nel rispetto dell'ordine delle stesse. 
    6. Il candidato utilmente collocato in una graduatoria  regionale
che presta servizio a tempo determinato presso la Regione Toscana  in
quanto assunto da altra graduatoria regionale,  mantiene  il  proprio
posto nella graduatoria ma  puo'  essere  nuovamente  chiamato  dalla
medesima solo al termine del rapporto di lavoro in essere. 
    7. La Regione puo' consentire  l'utilizzo  da  parte  degli  enti
dipendenti  delle  graduatorie  predisposte  dalla  stessa   per   le
assunzioni  a   tempo   determinato   esclusivamente   per   esigenze
eccezionali. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                         Selezione per esami 
    (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Per la copertura di posti di categoria  inferiore  alla  D  il
bando di selezione puo' stabilire che la prova  scritta  consista  in
una prova a  carattere  teorico-pratico  o  in  una  serie  di  test,
unitamente o disgiuntamente a  quesiti,  da  risolvere  in  un  tempo
predeterminato,  tendenti  ad  accertare   la   preparazione   e   la
professionalita' dei candidati. 
    2. Per la copertura di posti di categoria D il bando di selezione
puo' stabilire che la prova scritta abbia carattere teorico-pratico o
consista in una serie  di  test  o  di  test  e  quesiti  a  risposta
sintetica. 
    3. Qualora la prova si svolga sotto forma di test  e'  consentito
il ricorso ad una ditta specializzata. I test sono  predisposti,  ove
possibile, con modalita'  che  consentano  la  loro  valutazione  con
sistemi automatizzati, e in tal caso alla ditta puo' essere affidata,
sulla base dei criteri  stabiliti  dalla  commissione  di  selezione,
anche la predisposizione degli elaborati unitamente o  disgiuntamente
alla valutazione dei test. 
    4. Per particolari professionalita' il bando  di  selezione  puo'
stabilire che la prova orale sia  integrata  o  sostituita  da  prove
attitudinali. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                    Selezione per titoli ed esami 
    (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Nelle selezioni per titoli ed esami la valutazione dei titoli,
previa individuazione  dei  criteri,  e'  effettuata  dopo  le  prove
scritte per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova orale.
Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli  interessati  prima
dello svolgimento delle prove orali assieme al punteggio riportato in
ciascuna delle prove scritte. 
    2. Nei casi in cui la selezione non preveda lo svolgimento  della
prova scritta, la valutazione dei titoli, previa  individuazione  dei
criteri, e' effettuata prima dello svolgimento della prova orale. Gli
esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima della
prova orale medesima. 
    3. Il bando indica i titoli valutabili  e  il  punteggio  massimo
attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 
    4. Il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli  non  puo'
essere  superiore  ad  un  terzo   del   punteggio   complessivamente
attribuibile. 
    5. La votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove di esame. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                      Selezione per soli titoli 
    (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Nelle selezioni per soli  titoli  i  titoli  valutabili  e  il
punteggio massimo attribuibile, singolarmente e per  categorie,  sono
indicati nel bando. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                           Corso-concorso 
    (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Il corso-concorso consiste in una  preselezione  di  candidati
per l'ammissione ad un corso con  posti  predeterminati,  finalizzato
alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce le
tipologie  di  selezione  in  base  alla  categoria  ed  al   profilo
professionale relativi ai posti da coprire. 
    2. Al termine del corso un'apposita commissione, di  cui  possono
far parte uno o piu' docenti dello stesso, procede ad  esami  scritti
ovvero ad esami scritti  ed  orali  e  alla  predisposizione  di  una
graduatoria di merito. 
    3. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve  essere
pari al numero dei posti messi  a  concorso  maggiorati  fino  ad  un
massimo del 100 per cento, e' stabilito dal bando di selezione. 
    4.  Ai  partecipanti  al  corso,  ad  esclusione  dei  dipendenti
regionali, puo' essere concessa, per un periodo massimo di tre  mesi,
una borsa di studio pari al 50  per  cento  dello  stipendio  mensile
lordo previsto per la categoria oggetto del corso-concorso. 
    5. Ai dipendenti regionali a tempo indeterminato partecipanti  al
corso viene conservato il  trattamento  economico  in  godimento.  La
partecipazione  al   corso   non   puo'   comunque   determinare   la
corresponsione di compensi per lavoro straordinario. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                         Prove preselettive 
    (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Per il perseguimento di obiettivi di celerita' ed economicita'
l'amministrazione puo'  procedere  alla  preselezione  dei  candidati
mediante ricorso a test selettivi o a  prove  psico-attitudinali.  La
predisposizione delle prove preselettive, anche  mediante  ricorso  a
sistemi automatizzati, puo' essere affidata a ditte specializzate che
operano  sulla  base   di   criteri   stabiliti   dalla   commissione
esaminatrice. 
    2. Per motivi di celerita' delle procedure l'amministrazione puo'
indicare  nel  bando  il  numero  di  candidati  da  ammettere   allo
svolgimento delle successive prove di selezione. 
    3. Al termine della preselezione la commissione comunica  l'esito
della prova alla competente  struttura  regionale,  che  procede  con
decreto all'ammissione dei candidati alle prove  d'esame  sulla  base
dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                 Categorie riservatarie e preferenze 
    (Articolo 24, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Nei bandi di selezione le riserve di cui al comma 3,  previste
da leggi nazionali in favore di particolari categorie  di  cittadini,
non possono complessivamente superare la  meta'  dei  posti  messi  a
selezione. 
    2. Qualora  si  renda  necessaria  una  riduzione  dei  posti  da
riservare secondo legge in relazione al limite di cui al comma 1,  la
stessa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria  degli
aventi diritto. 
    3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella  graduatoria
di merito ve ne siano alcuni che appartengono a  piu'  categorie  che
danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima  del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 
      a) riserva di posti a favore di coloro  che  appartengono  alle
categorie di cui alla legge 12  marzo  1999,  n.  68  (Norme  per  il
diritto al  lavoro  dei  disabili),  o  equiparate,  calcolata  sulle
dotazioni organiche delle singole categorie nella percentuale del  15
per cento senza computare  gli  appartenenti  alle  categorie  stesse
vincitori della selezione; 
      b) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza  pubblica)
a favore dei militari in ferma di  leva  prolungata  e  di  volontari
specializzati delle tre Forze  Armate  congedati  senza  demerito  al
termine della ferma o rafferma contrattuale, nel limite  del  20  per
cento delle vacanze annuali dei posti messi a selezione. 
    4. A parita'  di  merito,  i  titoli  di  preferenza  seguono  il
seguente ordine di priorita': 
      a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per  servizio  nel  settore  pubblico
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato  servizio  a  qualunque  titolo,
senza aver riportato sanzioni disciplinari, per non meno di  un  anno
nell'amministrazione che ha indetto la selezione; 
      r) i coniugati e i non coniugati con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli, indipendentemente  dal  fatto  che  il
candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato servizio senza  aver  riportato  sanzioni
disciplinari nelle amministrazioni pubbliche; 
      c) dalla piu' giovane eta'. 
 
                              Art. 11. 
 
 
        Utilizzo di graduatorie di pubbliche amministrazioni 
              (Articolo 28, legge regionale n. 1/2009) 
 
    1.  L'utilizzo  da  parte   della   Regione   delle   graduatorie
concorsuali di altre pubbliche amministrazioni puo' avvenire  qualora
la stessa non abbia a disposizione proprie graduatorie relative  alla
medesima  categoria  e  profilo  professionale,  unicamente  per   le
assunzioni di personale  da  assegnare  alle  sedi  di  servizio  che
rientrano  nello  stesso  ambito   provinciale   dell'amministrazione
titolare della graduatoria. 
 
                             Sezione II 
 
 
                       Procedure di selezione 
 
 
                              Art. 12. 
 
 
                Domanda di ammissione alla selezione 
    (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Nella  domanda  di  ammissione  alla  selezione  il  candidato
dichiara sotto la propria responsabilita': 
      a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza; 
      b) di possedere la cittadinanza italiana o la  cittadinanza  di
stato membro dell'Unione europea  (UE),  con  un'adeguata  conoscenza
della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove
concorsuali, e  di  possedere  i  diritti  civili  e  politici.  Sono
equiparati  ai  cittadini  gli   italiani   non   appartenenti   alla
Repubblica; 
      c) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data,
del luogo di conseguimento e della scuola o  istituto  o  universita'
che lo ha rilasciato; 
      d) di possedere  ogni  altro  requisito  generale  e  specifico
previsto dal bando di concorso; 
      e) di non essere  stato  destituito,  licenziato  o  dispensato
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da
un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego  stesso
e' stato conseguito mediante  la  produzione  di  documenti  falsi  o
viziati da invalidita' non sanabile; 
      f) le eventuali condanne penali riportate, anche se  sia  stata
concessa amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale,  ed  i
procedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura; 
      g) la posizione rivestita  per  quanto  riguarda  gli  obblighi
militari; 
      h) l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono  preferenza
a  parita'  di  punteggio  ai  sensi  della  vigente  normativa,  con
specificazione dei titoli stessi; 
      i)  l'indirizzo   presso   il   quale   devono   pervenire   le
comunicazioni relative al concorso, con  l'indicazione  del  recapito
telefonico; 
      j) che le dichiarazioni rese sono documentabili. 
    2.  Le  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di  ammissione  alla
selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di
notorieta',  sono  soggette  alle  disposizioni   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa. «Testo A»). 
    3. Nelle selezioni per le quali e' prevista  la  valutazione  dei
titoli i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni  o
documentazioni,   presentare   le   dichiarazioni   sostitutive    di
certificazione o sostitutive di atto di  notorieta'  ai  sensi  della
vigente normativa in materia di semplificazione della  documentazione
amministrativa. Le pubblicazioni o altri titoli richiesti  dal  bando
di selezione possono essere prodotti in  originale  ovvero  in  copia
fotostatica, purche' venga contestualmente allegata o inserita  nella
domanda  di   partecipazione   alla   selezione   una   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', nella quale il candidato  dichiari
che la copia fotostatica e' conforme all'originale. 
    4. In caso di presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla
selezione in via telematica  le  pubblicazioni  e  gli  altri  titoli
richiesti  dal  bando  di  selezione  possono  essere  prodotti   con
modalita' informatiche ai sensi e nel  rispetto  di  quanto  previsto
dalla normativa nazionale e regionale. 
    5. La documentazione di cui al comma 3 deve  pervenire  entro  il
termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda. 
    6. Non sono tenuti in  considerazione  i  titoli  e  le  relative
dichiarazioni sostitutive rese con modalita' non  conformi  a  quanto
disposto dalla normativa vigente o che pervengono all'amministrazione
oltre il termine di scadenza del bando. 
    7. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di  atto  di
notorieta' dei titoli posseduti non e' soggetta ad autenticazione ove
sia inclusa nel testo della domanda, ovvero sia ad  essa  allegata  e
presentata direttamente al dipendente incaricato  a  riceverla  o  al
responsabile del procedimento, ovvero sia allegata  alla  domanda  ed
inviata a mezzo posta unitamente a copia  fotostatica,  fronte-retro,
di un documento di identita' o di  riconoscimento  del  candidato  in
corso di validita'. Sono ritenuti validi  solamente  i  documenti  di
identita' o di riconoscimento provvisti di fotografia e rilasciati da
una pubblica amministrazione. Qualora nei casi  richiesti  non  venga
prodotta copia del documento di identita'  o  di  riconoscimento,  il
candidato  viene  ammesso  al  concorso  ma  non  si   procede   alla
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
    8. I titoli e le pubblicazioni di cui al comma  3  devono  essere
documentabili. 
    9. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi  della
legge 5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)  fanno
esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla  selezione,
dell'ausilio   eventualmente   necessario,   nonche'   dell'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. 
 
                              Art. 13. 
 
 
      Presentazione della domanda di ammissione alla selezione 
    (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Le domande di cui all'art.  12  e  l'eventuale  documentazione
allegata sono spedite con mezzo idoneo  ad  accertarne  la  ricezione
entro  il  termine  di  scadenza  fissato  dal  bando.  Puo'   essere
consentita la presentazione della domanda a mano secondo le modalita'
previste dal bando. 
    2.² Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere
inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Per motivate esigenze  organizzative  e  funzionali  tale
termine puo' essere ridotto fino a quindici giorni. 
    3. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito  da  parte  del  candidato  oppure  da  mancata  o   tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella  domanda,
ne' per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di  terzi,  a
caso fortuito o forza maggiore. 
    4. Le domande prive di sottoscrizione e le domande spedite  oltre
il termine  di  scadenza  fissato  dal  bando  sono  irricevibili.  I
candidati per i quali sia  stata  accertata  l'irricevibilita'  della
domanda non sono ammessi alla selezione. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                      Ammissione alla selezione 
    (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. I requisiti prescritti dal bando di  selezione  devono  essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione delle domande di ammissione. 
    2. Per il perseguimento di obiettivi di celerita' ed economicita'
l'amministrazione puo'  procedere  all'ammissione  con  riserva  alle
prove di selezione di tutti i candidati che hanno presentato  domanda
di partecipazione. 
    3. L'amministrazione,  nel  bando,  puo'  disporre  che  tutti  i
candidati che hanno presentato domanda sono tacitamente ammessi  alla
prima prova e pertanto sono tenuti  a  presentarsi  nel  giorno,  nel
luogo e nell'orario indicati nel relativo avviso. 
    4. Al termine della prima prova d'esame, la commissione  comunica
l'esito della stessa alla competente struttura regionale, che procede
con decreto all'ammissione dei candidati alla prova successiva  sulla
base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione. 
    5. L'amministrazione puo' in qualunque  momento  della  procedura
concorsuale, anche successivo all'espletamento delle  prove  d'esame,
disporre con  provvedimento  motivato  l'esclusione  dalla  procedura
stessa dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando. 
    6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche
alle prove preselettive di cui all'art. 9. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
    (Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate  con
decreto del  dirigente  competente  in  materia  di  reclutamento  di
personale e possono svolgere anche le funzioni  di  preselezione  nei
casi previsti dall'art. 9. 
    2. Le commissioni per la copertura di  posti  di  categoria  C  o
superiore sono composte da cinque membri di cui uno con  funzione  di
presidente ed uno con funzione di vicepresidente. 
    3. Le commissioni per la copertura di posti di categorie  A  e  B
sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di presidente  ed
uno con funzione di  vicepresidente.  Qualora  per  motivi  di  forza
maggiore il presidente non possa essere presente ad una  delle  prove
di esame, lo stesso e' sostituito dal vicepresidente ed in  tal  caso
uno dei membri supplenti, di cui al comma 4, integra la commissione. 
    4. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresi'  nominati
due supplenti per le commissioni relative ai posti di categoria  C  o
superiore ed un supplente per le commissioni  relative  ai  posti  di
categorie A e B. 
    I supplenti devono essere  in  possesso  dei  medesimi  requisiti
professionali richiesti per i membri  effettivi  e  partecipano  alle
sedute delle commissioni senza diritto di voto,  salva  l'ipotesi  in
cui sostituiscano, su indicazione del presidente  della  commissione,
uno dei membri effettivi in caso di assenza o impedimento. 
    5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un
dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.  In  caso  di
assenza  del  segretario  in  una  seduta  di  svolgimento  di  prove
concorsuali per motivi di forza maggiore lo stesso e'  sostituito  da
uno dei membri supplenti su indicazione del presidente. 
    6. Alle commissioni possono partecipare per gli esami  di  lingua
straniera e per materie  speciali  membri  aggiunti  che  presenziano
obbligatoriamente  ai  lavori  della  commissione  solo  durante   lo
svolgimento delle prove di esame nelle materie di competenza. 
    7. La composizione delle commissioni esaminatrici e'  determinata
in conformita' alle disposizioni  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
    8. Salvo motivata impossibilita' almeno un  terzo  dei  posti  di
componente delle commissioni esaminatrici e' riservata alle donne. 
    9.  I  componenti  della  commissione  esaminatrice   che   siano
dipendenti  pubblici  non  possono  essere  inquadrati  in  categorie
inferiori a quella della selezione bandita. 
    10. I componenti delle commissioni, presa visione dell'elenco dei
partecipanti, dichiarano sotto la  propria  responsabilita'  che  non
sussistono situazioni di incompatibilita' con i  candidati  ai  sensi
degli articoli 51 e 52 del codice di  procedura  civile.  Sono  fatte
salve le altre cause di incompatibilita' previste dalla legge  per  i
componenti delle commissioni esaminatrici. 
    11. Qualora sia ritenuto necessario e' costituito un comitato  di
vigilanza composto da  dipendenti  regionali  che  collabora  con  la
commissione  esaminatrice   per   gli   adempimenti   relativi   allo
svolgimento della prova scritta. Se il numero dei  candidati  ammessi
superi le duecento unita', il  dirigente  competente  in  materia  di
reclutamento di personale puo' attribuire ad uno  dei  componenti  il
comitato di  vigilanza  funzioni  di  coordinamento  del  lavoro  del
comitato,  sulla  base  delle  disposizioni  impartite  dallo  stesso
dirigente. 
    12. Le commissioni per le selezioni a tempo  determinato  di  cui
all'art. 6 sono composte da tre membri di cui  uno  con  funzioni  di
presidente ed uno con funzione di vicepresidente. A tali  commissioni
si applicano le disposizioni contenute nei commi da 3 a 10. 
    13. La commissione costituita per i  fini  di  cui  all'art.  24,
comma 8, della legge regionale n. 1/2009  verifica  il  possesso  dei
requisiti attinenti al posto da coprire sulla base del curriculum del
dipendente assegnato e eventualmente di un colloquio. La  commissione
e' composta dal dirigente responsabile in materia di reclutamento del
personale, dal dirigente responsabile della struttura  cui  afferisce
il   posto   da   coprire    e    da    altro    componente    scelto
dall'amministrazione. 
    14. Ai componenti delle commissioni che  verificano  il  possesso
dei requisiti  professionali  ai  fini  del  trasferimento  da  altre
amministrazioni compete il compenso di cui all'art. 19. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                      Sottocommissioni di esame 
    (Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1.  Qualora  i  candidati  ammessi  alla  selezione  superino  le
cinquecento unita', l'amministrazione  su  richiesta  del  presidente
della commissione esaminatrice, puo' procedere alla nomina di  una  o
piu' sottocommissioni, costituite con le  stesse  modalita'  previste
per la commissione. In tal caso i  criteri  per  la  valutazione  dei
titoli  e  le  modalita'  necessarie  per   dare   uniformita'   alla
valutazione dei  candidati  sono  preventivamente  stabiliti  in  una
riunione  congiunta  di  tutte  le  sottocommissioni  presieduta  dal
presidente della commissione. 
    2.  Le  sottocommissioni  provvedono  all'assistenza  alle  prove
scritte  e  pratiche,  all'esame  dei  risultati  delle   stesse   ed
all'espletamento delle prove orali. 
    3. La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni  e
redige  un'unica  graduatoria  ai  sensi  dell'art.  28  della  legge
regionale n. 1/2009. 
 
                              Art. 17. 
 
 
       Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni 
    (Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. La commissione esaminatrice nella prima  riunione  stabilisce,
in relazione al numero dei candidati, il termine per  la  conclusione
dei propri lavori. Il termine e' pubblicato nel Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
    2.  Il  bando  di  concorso  stabilisce  i  termini  massimi   di
conclusione dei lavori della commissione. 
    3. L'inosservanza dei termini  e'  giustificata  da  parte  della
commissione esaminatrice  con  motivata  relazione  da  inoltrare  al
direttore generale competente in materia di personale. 
 
                              Art. 18. 
 
 
             Adempimenti della commissione esaminatrice 
    (Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. La commissione, con la presenza di tutti i suoi membri  e  del
segretario, procede all'esame e alla  valutazione  dei  titoli,  agli
adempimenti relativi all'effettuazione delle  prove  e  a  tutti  gli
adempimenti previsti dal presente regolamento. 
    2. La commissione per  la  valutazione  delle  prove  delibera  a
maggioranza di voti palesi. Non e' ammessa l'astensione. 
    3. Il segretario redige il  verbale  di  tutte  le  sedute  della
commissione  esaminatrice,  delle  operazioni  concorsuali  e   delle
decisioni prese dalla commissione.  Il  verbale  e'  sottoscritto  da
tutti i commissari e dal segretario stesso. 
    4.  Dai  verbali  devono  risultare  i  criteri   prefissati   in
conformita' al bando per  l'attribuzione  dei  punteggi  relativi  ai
titoli e ai curricula, i punti  attribuiti  in  concreto  ai  singoli
titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai curricula, i voti
dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli
idonei. 
    5. Ogni commissario ha diritto di  far  iscrivere  a  verbale  le
proprie osservazioni, ma e' tenuto comunque a firmare il verbale. 
    6. In caso  di  persistente  rifiuto  di  firma  del  verbale  il
presidente ne da' atto nel verbale, che trasmette  immediatamente  al
dirigente responsabile in materia di reclutamento  di  personale,  il
quale  con  decreto  motivato  dichiara  cessato   dall'incarico   il
commissario inadempiente e provvede alla  sua  sostituzione.  In  tal
caso  sono  fatte  salve  le   operazioni   gia'   eseguite,   previa
ricognizione da parte della commissione nella sua nuova composizione. 
    7.  Il  commissario  inadempiente   e'   escluso   da   qualunque
commissione di selezione regionale per un  periodo  non  inferiore  a
cinque anni. 
 
                              Art. 19. 
 
 
           Compensi spettanti ai componenti di commissione 
    (Articolo 24, comma 2, lettera e), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. A tutti i componenti effettivi e  supplenti  ed  ai  segretari
delle   commissioni   esaminatrici,   esterni   (parole   soppresse)³
all'amministrazione regionale, e' corrisposto un compenso  in  misura
non superiore ai seguenti importi: 
      a) euro 700,00 per selezioni fino a 50 candidati ammessi; 
      b) euro 1.000,00 per selezioni fino a 150 candidati ammessi; 
      c) euro 1.500,00 per selezioni fino a 400 candidati ammessi; 
      d) euro 2.000,00 per selezioni fino a 1.000 candidati ammessi; 
      e) euro 2.500,00 per selezioni oltre 1.000 candidati ammessi. 
    2.  L'ammontare  del  compenso  e'  determinato   dal   dirigente
competente in materia di reclutamento tenuto conto della complessita'
delle  operazioni  concorsuali  e  il  compenso  e'  corrisposto   in
proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti
ed il segretario hanno partecipato. 
    3. Qualora si renda necessaria la nomina di  sottocommissioni  ai
sensi dell'art. 16, i compensi di cui al comma 1 sono  attribuiti  ai
componenti delle medesime con riferimento  al  numero  dei  candidati
rispettivamente assegnati. 
    4. Ai componenti e al segretario delle  commissioni  di  esame  e
delle eventuali sottocommissioni compete,  in  quanto  spettante,  il
rimborso spese, con le modalita' previste per i dipendenti regionali. 
    5. Gli importi di cui al comma 1 possono  essere  aggiornati  con
decreto del dirigente  competente  in  materia  di  reclutamento  del
personale con cadenza biennale. 
    6. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso  di
euro 50,00 per ogni giorno di presenza. Al componente con funzioni di
coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per  ogni  giorno  di
presenza. 
    7. Ai componenti  delle  commissioni  per  le  selezioni  per  il
conferimento delle borse di studio dell'amministrazione regionale  e'
corrisposto il compenso di cui al comma 1 in misura ridotta  fino  al
30 per cento. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                         Diario delle prove 
    (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Il diario delle prove selettive e' portato  a  conoscenza  dei
candidati non meno di dieci  giorni  prima  della  data  delle  prove
medesime mediante avviso  da  pubblicarsi  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana o sul sito istituzionale della Regione Toscana.
Nel caso  in  cui  non  sia  possibile,  per  ragioni  organizzative,
procedere secondo le modalita'  di  cui  sopra  le  comunicazioni  ai
candidati del diario delle prove sono effettuate con mezzo idoneo  ad
accertarne  la  ricezione  almeno  dieci  giorni  prima  della   data
stabilita per le prove medesime. 
 
                              Art. 21. 
 
 
            Comunicazione dell'esito delle prove scritte 
    (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1.  La  commissione  esaminatrice,  dopo  la   correzione   degli
elaborati e l'attribuzione dei punteggi,  comunica  agli  interessati
l'ammissione o  non  ammissione  alla  prova  orale  e  il  punteggio
riportato in ciascuna delle prove scritte.  Tale  comunicazione  puo'
essere effettuata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione Toscana. 
 
                              Art. 22. 
 
 
    Disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove orali 
    (Articolo 24, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. I candidati ammessi a sostenere la prova  orale,  che  fossero
impossibilitati a sostenerla  alla  data  stabilita  per  infortunio,
malattia, parto o altra causa di forza maggiore, ne danno  tempestiva
comunicazione al presidente della commissione esaminatrice,  pena  la
esclusione  dalla  selezione,  entro  la  data   stabilita   per   lo
svolgimento  della  prova,  recapitando   alla   commissione   idonea
documentazione probatoria entro i  tre  giorni  successivi  a  quello
della comunicazione. La commissione, valutata la documentazione,  ove
ritenga  giustificata  l'assenza  alla  prova,  puo'   disporre,   in
relazione alle esigenze organizzative della  selezione,  di  invitare
gli interessati a sostenere il colloquio in data  successiva  purche'
non oltre dieci giorni dalla prima convocazione. 
    2.  Le  donne  che  hanno  partorito  o  subito  interruzioni  di
gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova  orale
o nella settimana che la precede, possono chiedere di  effettuare  la
prova in una data diversa. 
    3.  Il  rinvio  e'  concesso  su  richiesta  dell'interessata  da
comunicare al presidente della  commissione,  a  pena  di  decadenza,
entro e non oltre il giorno  successivo  alla  data  fissata  per  lo
svolgimento della prova  orale,  tenuto  conto  della  certificazione
medica rilasciata  dalla  azienda  sanitaria  locale  competente  per
territorio,  da  presentare  alla  commissione  entro  i  tre  giorni
successivi a quello della richiesta. 
    4. La richiesta di rinvio  della  prova  puo'  essere  presentata
anche dalle candidate gestanti che si  trovano  nella  settimana  che
precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica
certificazione rilasciata dal medico specialista. 
    5. Il termine di rinvio non  puo'  essere  superiore,  in  nessun
caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del parto o della
interruzione di gravidanza. 
    6. La commissione esaminatrice puo' disporre in qualunque momento
visita medica nei confronti dei candidati di cui ai commi 1 e 2. 
 
                              Art. 23. 
 
 
              Accertamento dei requisiti per l'accesso 
    (Articolo 24, comma 2, lettera a), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1.  Prima  della  sottoscrizione  del  contratto  individuale  di
lavoro, i vincitori nonche' i  candidati  utilmente  collocati  nelle
graduatorie delle selezioni, possono essere invitati dalla competente
struttura regionale a confermare le dichiarazioni sostitutive di  cui
all'art. 12. 
    2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere confermate  qualora
le stesse sostituiscano dichiarazioni la cui validita' temporale  sia
scaduta al momento della sottoscrizione del contratto individuale  di
lavoro. 
    3.  Le  dichiarazioni  sostitutive   devono   essere   nuovamente
confermate quando  i  requisiti  in  esse  contenuti  debbano  essere
posseduti dai candidati sia  al  momento  della  presentazione  della
domanda che al momento dell'assunzione. 
    4. Prima di procedere all'instaurazione del  rapporto  di  lavoro
l'amministrazione puo' effettuare la verifica della idoneita'  fisica
all'impiego. 
    5. Entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del  contratto
individuale  di  lavoro  l'amministrazione   regionale   procede   ai
controlli  previsti   dalla   normativa   sulla   veridicita'   delle
dichiarazioni sostitutive. 
    6. Qualora dal  controllo  di  cui  al  comma  5  emerga  la  non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante  decade
dall'impiego. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                          Sede di servizio 
    (Articolo 24, comma 2, lettera a), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. L'assegnazione della sede di servizio ai  candidati  utilmente
collocati nelle graduatorie puo' essere effettuata  previo  colloquio
con gli interessati con riferimento alle caratteristiche del posto da
coprire. 
    2. Qualora le sedi lavorative dei posti da coprire siano  ubicate
in localita' diverse, e' consentita agli interessati la scelta  della
sede secondo l'ordine di graduatoria, fatto salvo quanto previsto  al
comma 3. 
    3. I dipendenti regionali vincitori della selezione che  sono  in
servizio presso le sedi lavorative previste per i  posti  da  coprire
sono confermati, a domanda, nelle sedi di appartenenza. 
 
                              Art. 25. 
 
 
           Modalita' organizzative e procedurali inerenti 
               lo svolgimento delle prove concorsuali 
          (Articolo 24, comma 2, legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Con deliberazione della Giunta regionale, da  adottarsi  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono
individuate le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali,  con
particolare riferimento a: 
      a) determinazione delle prove scritte; 
      b) comportamento dei candidati  durante  lo  svolgimento  delle
prove scritte; 
      c) svolgimento delle prove scritte; 
      d) svolgimento delle prove orali; 
      e) svolgimento di altre prove; 
      f) punteggio delle singole prove e punteggio finale; 
      g) ritiro della documentazione prodotta dai candidati. 
 
                              CAPO III 
 
 
                 Rapporto di lavoro a tempo parziale 
 
 
                              Art. 26. 
 
 
                Rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              Trasformazione in rapporto a tempo pieno 
    (Articolo 24, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. L'assunzione puo' avvenire con rapporto di lavoro sia a  tempo
pieno che a tempo parziale. 
    2. L'amministrazione regionale, su domanda del dipendente assunto
a tempo parziale, puo' procedere alla trasformazione del rapporto  di
lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nel caso in cui sia vacante e
disponibile un posto di pari categoria. 
    3. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro  da  tempo
parziale a tempo pieno non puo' essere  presentata  prima  che  siano
trascorsi tre anni dalla data di assunzione. 
 
                              Art. 27. 
 
 
         Modalita' di trasformazione del rapporto di lavoro 
                      da tempo pieno a parziale 
    (Articolo 24, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. I dipendenti che intendono trasformare il rapporto  di  lavoro
da tempo pieno a parziale presentano domanda almeno  sessanta  giorni
prima della data indicata per  la  decorrenza  della  trasformazione,
optando per una modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa compresa tra il 33,33 e l'83,33 per  cento  di
quella a tempo pieno, articolata in giorni della settimana o in  mesi
dell'anno. 
    2. I dipendenti non possono richiedere modifiche della  modalita'
di articolazione della prestazione a tempo parziale prima di un  anno
dalla decorrenza dell'ultima trasformazione. 
    3. Nel  caso  in  cui  si  modifichi  il  numero  delle  giornate
lavorative settimanali, alla data di trasformazione del  rapporto  di
lavoro il dipendente deve aver fruito delle ferie e delle  festivita'
soppresse maturate fino a tale data. 
    4. La trasformazione del rapporto decorre dal  primo  giorno  del
mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto  individuale
di lavoro. 
    5. Al personale dipendente titolare di un rapporto  di  lavoro  a
tempo parziale con prestazione lavorativa non  superiore  al  50  per
cento di quella a tempo pieno si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 30, commi da 1 a 4. 
 
                              Art. 28. 
 
 
            Esclusioni e limitazioni alla trasformazione 
          del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale 
    (Articolo 24, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. La trasformazione del rapporto di  lavoro  da  tempo  pieno  a
tempo parziale e' esclusa nei seguenti casi: 
      a) per il personale a tempo determinato; 
      b) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova; 
      c) per il personale dirigente; 
      d) per  particolari  profili  individuati  dall'amministrazione
nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale,
in considerazione delle caratteristiche del servizio; 
      d-bis)4 per il personale titolare di posizione organizzativa. 
    2.5 Il personale titolare  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale cui viene assegnato un incarico di posi zione  organizzativa
e' tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro  a
tempo pieno nel termine di 30 giorni dalla data  della  comunicazione
di assegnazione, pena la decadenza dall'incarico. 
    2-bis.6 Il personale che  percepisce  indennita'  di  turno  puo'
accedere al  solo  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo
verticale. 
 
                            CAPO III-BIS7 
 
 
                      Valutazione del personale 
 
 
                              Sezione I 
 
 
             Ciclo di gestione e sistema di misurazione 
           e valutazione della qualita' della prestazione 
 
 
                            Art. 28-bis. 
 
 
                          Principi generali 
               (Articolo 20 legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. La Regione adotta, nel rispetto delle relazioni sindacali,  un
sistema di misurazione e valutazione della qualita' della prestazione
al fine di: 
      a) migliorare l'organizzazione dell'ente e  la  qualita'  delle
prestazioni erogate; 
      b) incentivare il buon andamento dell'amministrazione; 
      c)  valorizzare  ed  incentivare  il  merito  sulla  base   dei
risultati; 
      d)  assicurare  la  trasparenza  delle  informazioni   relative
all'organizzazione. 
    2.  La  Regione  favorisce  la  crescita   professionale   e   la
responsabilizzazione  dei  dipendenti  ai  fini   del   miglioramento
continuo dei processi e dei servizi. 
 
                            Art. 28-ter. 
 
 
                 Ciclo di gestione della prestazione 
    (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'art. 28-bis la
Regione sviluppa il ciclo di gestione della  prestazione  in  maniera
coerente  con  i  contenuti,  gli  strumenti   e   il   ciclo   della
programmazione regionale. 
    2. Costituiscono fasi del ciclo di gestione della prestazione: 
      a) la individuazione degli obiettivi, con  l'articolazione  dei
risultati attesi e dei relativi indicatori; 
      b)  l'assegnazione  degli  obiettivi  al  personale,  in   modo
coerente con l'allocazione delle risorse; 
      c) il monitoraggio delle attivita'  in  corso  di  esercizio  e
l'attivazione di eventuali interventi correttivi; 
      d)  la  misurazione  e   valutazione   della   qualita'   della
prestazione; 
      e) l'applicazione di sistemi premianti; 
      f)  la  rendicontazione  e   la   trasparenza   dei   risultati
conseguiti. 
 
                           Art. 28-quater. 
 
 
                              Obiettivi 
    (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Gli obiettivi di cui all'art.  28-ter,  comma  2,  lettera  a)
sono: 
      a)   rilevanti   e   pertinenti   rispetto   al   ciclo   della
programmazione regionale; 
      b) specifici e misurabili in termini chiari e concreti; 
      c) tali da determinare  un  significativo  miglioramento  della
qualita' degli interventi; 
      d) riferibili ad un periodo temporale determinato; 
      e) comparabili con standard  di  riferimento  se  definiti  con
altre amministrazioni regionali; 
      f)  correlati  con  la  modernizzazione  e   il   miglioramento
dell'organizzazione e dei processi; 
      g)  correlati  alla  qualita'   e   quantita'   delle   risorse
disponibili. 
 
                         Art. 28-quinquies. 
 
 
        Piano della qualita' della prestazione organizzativa, 
          programmi di direzione generale e piani di lavoro 
    (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta  regionale  approva
il piano della qualita' della  prestazione  organizzativa,  documento
programmatico annuale con proiezione triennale adottato  in  coerenza
con i contenuti,  gli  strumenti  e  il  ciclo  della  programmazione
regionale. 
    2. Nel piano della qualita' della prestazione organizzativa  sono
definiti gli obiettivi, gli indicatori e i valori di  riferimento  su
cui si basa la misurazione, la valutazione e la  rendicontazione  dei
risultati organizzativi e sono esplicitati gli obiettivi  individuali
del direttore generale, dell'avvocato generale e dei direttori.8 
    3. In coerenza con il  piano  della  qualita'  della  prestazione
organizzativa sono sviluppati annualmente i  programmi  di  direzione
(parola soppressa)9 e i piani di lavoro, che  costituiscono  la  base
per la misurazione e la valutazione della qualita' della  prestazione
del personale dirigente e delle categorie. 
 
                           Art. 28-sexies. 
 
 
             Relazione sulla qualita' della prestazione 
    (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale approva la
relazione sulla qualita' della prestazione che evidenzia i  risultati
raggiunti nell'anno precedente e ne assicura la conoscenza attraverso
la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 
 
                          Art. 28-septies. 
 
 
                Sistema di misurazione e valutazione 
           della qualita' della prestazione organizzativa 
    (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Il sistema di misurazione e valutazione della  qualita'  della
prestazione  evidenzia  la  correlazione  fra   la   qualita'   della
prestazione organizzativa e quella individuale. 
    2. Il sistema di misurazione e valutazione della  qualita'  della
prestazione organizzativa e' finalizzato alla verifica del  grado  di
raggiungimento  degli  obiettivi  organizzativi  dell'ente  e   delle
strutture organizzative in cui si articola, cosi' come  definiti  nel
piano della qualita' della prestazione organizzativa. 
    3. Il sistema si basa sui seguenti criteri: 
      a) individuazione ex ante delle priorita' e valutazione ex post
degli obiettivi conseguiti, delle  attivita'  svolte  e  dei  servizi
offerti; 
      b)     valutazione     dell'efficienza     dell'amministrazione
nell'impiego delle risorse a disposizione; 
      c)  individuazione  e  valutazione  degli  effetti  dell'azione
amministrativa; 
      d)  comparabilita'   se   definita   in   accordo   con   altre
amministrazioni regionali. 
 
                           Art. 28-octies. 
 
 
                Sistema di misurazione e valutazione 
            della qualita' della prestazione individuale 
    (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Il sistema di misurazione e valutazione della  qualita'  della
prestazione  individuale  e'   finalizzato   alla   misurazione   del
contributo dei singoli in coerenza con il ruolo ricoperto all'interno
dell'organizzazione. 
    2.  Il  sistema  e'  articolato  su  tre  distinti   fattori   di
valutazione: 
      a) contributo al raggiungimento degli  obiettivi  organizzativi
come  definiti   nel   piano   della   qualita'   della   prestazione
organizzativa; 
      b) raggiungimento  degli  obiettivi  individuali  o  di  gruppo
assegnati; 
      c) competenze e  comportamenti  professionali  e  organizzativi
messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo. 
    3. La misurazione e valutazione  dei  risultati  individuali  dei
dirigenti e' collegata altresi' alla  capacita'  di  valutazione  dei
propri collaboratori, dimostrata anche  tramite  l'articolazione  dei
giudizi, nel pieno rispetto del principio del merito. 
    4. L'incidenza dei fattori di valutazione e' modulata in funzione
dei  diversi  livelli  di  responsabilita'  e  del  ruolo  esercitato
all'interno dell'ente. 
 
                           Art. 28-novies. 
 
 
       Strumenti e modalita' per la misurazione e valutazione 
    della qualita' della prestazione organizzativa e individuale 
    (Articolo 20, comma 2, lettera c), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Con delibera della Giunta regionale, previo confronto  con  le
rappresentanze sindacali, sono definiti il metodo, gli strumenti e le
modalita' per la  misurazione  e  valutazione  della  qualita'  della
prestazione organizzativa e individuale, con particolare  riferimento
a  soggetti,  tempi  del  processo  e  incidenza   dei   fattori   di
valutazione. 
 
                             Sezione II 
 
 
                Organismo indipendente di valutazione 
 
 
                           Art. 28-decies. 
 
 
                       Istituzione e funzioni 
    (Articolo 20, comma 2, lettera a), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. E' istituito un organismo indipendente  di  valutazione  (OIV)
unico per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti
al fine di: 
      a) monitorare il funzionamento complessivo  del  sistema  della
valutazione, informando tempestivamente la Giunta regionale in merito
alle criticita' riscontrate; 
      b) presidiare il processo di misurazione  e  valutazione  della
qualita' della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo
complesso; 
      c) validare la relazione sulla qualita' della prestazione; 
      d) garantire la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e
valutazione; 
      e)  vigilare  sulla  corretta   attribuzione   dei   premi   ai
dipendenti; 
      f)  promuovere  e  attestare  l'assolvimento   degli   obblighi
relativi alla trasparenza; 
      g) valutare  gli  esiti  di  eventuali  rilevazioni  sul  clima
organizzativo promosse dall'amministrazione. 
    2. L'OIV definisce con proprio regolamento le  norme  concernenti
il proprio funzionamento. 
    3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV  si  avvale
delle competenti strutture regionali. 
 
                          Art. 28-undecies. 
 
 
             Composizione, requisiti, incompatibilita', 
                    durata in carica e indennita' 
    (Articolo 20, comma 2, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1.10 L'OIV e' composto, nel rispetto dell'equilibrio  di  genere,
da tre a cinque membri. L'incarico e' conferito con una decorrenza  e
per una durata che consenta l'avvio e la conclusione di non  piu'  di
tre cicli di valutazione e puo' essere rinnovato una sola volta. 
    1-bis.11  Alle   riunioni   dell'OIV   partecipa   un   dirigente
dell'amministrazione individuato dal direttore generale, con funzioni
di supporto tecnico e organizzativo,  anche  in  raccordo  con  altre
strutture regionali. 
    2. I componenti dell'OIV sono in possesso di: 
      a) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea
specialistica; 
      b) elevata professionalita' ed esperienza pluriennale nel campo
manageriale o dell'organizzazione e del personale o della misurazione
e valutazione delle prestazioni  e  dei  risultati,  con  particolare
riferimento al settore pubblico. 
    3. Ai componenti dell'OIV si applicano le  disposizioni  previste
dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n.  5  (Norme  in  materia  di
nomine e designazioni e di rinnovo  degli  organi  amministrativi  di
competenza della  Regione)  relativamente  ad  incompatibilita'  e  a
conflitto di interessi, nonche' quelle previste dall'art. 14, comma 8
del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150  (Attuazione  della
legge 4  marzo  2009,  n.  15  in  materia  di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni). 
    4.12 Ai componenti dell'OIV spetta un'indennita' per  ogni  ciclo
annuale di valutazione nella misura fissata con  deliberazione  della
Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili. 
 
                             Sezione III 
 
 
                Strumenti volti a premiare il merito 
 
 
                         Art. 28-duodecies. 
 
 
                 Sistema premiante e fasce di merito 
    (Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Il sistema premiante connesso alla misurazione  e  valutazione
della qualita' della prestazione e' finalizzato  alla  valorizzazione
del merito  attraverso  l'attribuzione  selettiva  di  incentivi.  Il
sistema premiante valorizza: 
      a)  il  contributo  dei  dipendenti  al  raggiungimento   degli
obiettivi complessivi dell'ente; 
      b)  il  raggiungimento  dei  risultati  connessi  ad  obiettivi
individuali e di gruppo  assegnati  a  ciascuno  e  ai  comportamenti
professionali messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo. 
    2. L'attribuzione degli incentivi connessi al contributo  di  cui
al comma 1, lettera a), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di
contrattazione decentrata, e' effettuata a seguito del raggiungimento
dei risultati organizzativi, come definiti nel piano  della  qualita'
della prestazione organizzativa, in funzione dei diversi  livelli  di
responsabilita' e del ruolo esercitato all'interno dell'ente. 
    3. L'attribuzione degli incentivi connessi a quanto  previsto  al
comma 1, lettera b), nel rispetto dei criteri stabiliti  in  sede  di
contrattazione  decentrata,  e'  operata  collocando   il   personale
dirigenziale e delle categorie in  fasce  di  merito  individuate  in
numero da tre a sette. 
    4. Una quota prevalente delle risorse  destinate  al  trattamento
economico  accessorio  collegato  alla  qualita'  della   prestazione
individuale e' attribuita al personale dirigente  e  delle  categorie
che si colloca nella fascia di merito piu' alta. 
    5. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 3  e  4,  il  numero
delle fasce, le quote di risorse  da  distribuire  tra  le  fasce  di
merito e la quota massima  di  personale  da  collocare  in  ciascuna
fascia  sono  determinate  in   sede   di   contrattazione   con   le
rappresentanze sindacali. 
    6. Abrogato.13 
    7.14  L'OIV  propone  annualmente  alla   Giunta   regionale   le
valutazioni del direttore generale, dell'  avvocato  generale  e  dei
vertici amministrativi degli enti dipendenti. 
    7-bis.15  Ai  fini  dell'approvazione  della  relazione  di   cui
all'art. 28-sexies, l'OIV esprime annualmente alla  Giunta  regionale
un parere sul conseguimento complessivo degli obiettivi organizzativi
dell'Ente, delle strutture di vertice e degli enti  dipendenti,  come
risultante  dal  monitoraggio  finale   condotto   dalle   competenti
strutture. 
    7-ter.16 Il direttore generale formula la proposta di valutazione
dei direttori ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale n.
1/2009 con il supporto  della  struttura  competente  in  materia  di
sistemi di valutazione della prestazione. 
    8.17 Con deliberazione della Giunta regionale, assunta  ai  sensi
dell'art. 15, comma 2 della legge regionale n. 1/2009, e' determinato
l'eventuale premio di risultato spettante al direttore  generale,  ai
singoli direttori e all'avvocato generale, da corrispondersi in  base
al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il  suddetto  premio  di
risultato  non  puo'  essere  superiore  al  20   per   cento   della
retribuzione annua spettante. 
 
                         Art. 28-terdecies. 
 
 
                       Progressioni economiche 
    (Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1.  Il  conseguimento  dei  risultati  individuali  o  collettivi
rilevato dal sistema di valutazione e lo  sviluppo  delle  competenze
professionali costituiscono  criterio  per  il  riconoscimento  delle
progressioni economiche ad una quota  di  dipendenti  sulla  base  di
quanto previsto dalla  contrattazione  nazionale  e  decentrata,  nei
limiti delle risorse disponibili. 
 
                        Art. 28-quaterdecies. 
 
 
                       Premio per l'efficienza 
    (Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. L'amministrazione puo' riservare fino al 30  per  cento  della
quota di risparmi sui costi di funzionamento  derivanti  da  processi
interni  di  ristrutturazione,  riorganizzazione  e  innovazione  per
premiare il personale direttamente coinvolto secondo criteri definiti
dalla contrattazione collettiva  integrativa  e  destinare  la  quota
residua all'incremento delle somme per la medesima contrattazione. 
 
                      Art. 28-quinquiesdecies. 
 
 
             Attribuzione di incarichi e responsabilita' 
    (Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. La professionalita' attestata dal  sistema  di  misurazione  e
valutazione  costituisce  criterio  ai  fini   dell'assegnazione   di
incarichi e responsabilita' secondo criteri oggettivi  e  trasparenti
definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali. 
 
                        Art. 28-sexiesdecies. 
 
 
                Accesso a percorsi di alta formazione 
                     e di crescita professionale 
    (Articolo 20, comma 2, lettera d), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. I contributi individuali attestati dal sistema di  misurazione
e  valutazione  costituiscono  criterio  ai  fini  dell'accesso   dei
dipendenti ai percorsi di alta formazione, nei limiti  delle  risorse
disponibili, secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede
di confronto con le rappresentanze sindacali. 
 
                       Art. 28-septiesdecies. 
 
 
                 Disposizioni di prima applicazione 
 
    1. Per l'anno 2011 il termine di  approvazione  del  piano  della
qualita' della prestazione organizzativa e' fissato al 31 marzo 2011. 
    2. Il perfezionamento del sistema di valutazione, con particolare
riferimento alle metodologie, agli strumenti  e  ai  metodi  relativi
alla qualita' della prestazione organizzativa, e' attuato  nel  corso
dell'anno 2011 e il sistema stesso entra a regime, con  le  eventuali
modifiche  che  si  renderanno  necessarie  nel  corso  della   prima
applicazione, con il ciclo di valutazione relativo all'anno 2012. 
 
                               CAPO IV 
 
 
                       Attivita' extraimpiego 
 
 
                              Sezione I 
 
 
         Incarichi extraimpiego conferiti da soggetti terzi 
 
 
                              Art. 29. 
 
 
        Modalita' e tempi per il rilascio dell'autorizzazione 
    (Articolo 33, comma 3, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Il dipendente interessato  ad  assumere  un  incarico  di  cui
all'art. 33, comma 1, lettere a)  e  b),  della  legge  regionale  n.
1/2009  presenta  domanda  al  direttore  generale  della   direzione
generale di assegnazione. 
    2. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce,  sotto
la propria responsabilita', i seguenti elementi di valutazione: 
      a) natura dell'incarico; 
      b) durata, data di inizio e di conclusione; 
      c) modalita' di svolgimento; 
      d) entita' del compenso previsto. 
    3.  Alla  domanda  e'  allegata  la  richiesta  di  incarico  del
committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione
di cui al comma 2. 
    4. Il direttore generale della direzione generale presso la quale
il  dipendente  presta   servizio   e   il   dirigente   responsabile
dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione  possono
richiedere ulteriori elementi di valutazione. 
    5. Il dipendente acquisisce  il  parere  del  direttore  generale
della direzione generale presso il quale presta servizio, il quale si
esprime sentito il dirigente  della  struttura  di  assegnazione  del
dipendente  stesso  e  lo  trasmette,  unitamente  alla  domanda,  al
direttore generale della direzione generale competente in materia  di
personale. 
    6. Entro venticinque giorni  dal  ricevimento  della  domanda  il
direttore generale della direzione generale competente in materia  di
personale assume le proprie determinazioni in merito alla domanda. 
    7. Al fine di consentire all'amministrazione la valutazione della
permanenza dei requisiti di cui all'art. 33,  comma  5,  della  legge
regionale n. 1/2009 e all'art. 30 del presente regolamento  eventuali
modifiche degli elementi che caratterizzano  l'incarico,  intervenute
in corso di svolgimento dell'attivita' extraimpiego autorizzata, sono
comunicate dal  dipendente  al  direttore  generale  della  direzione
generale di assegnazione e  al  direttore  generale  della  direzione
generale competente in materia di personale. 
    8. I direttori generali sono  autorizzati  dal  Presidente  della
Giunta regionale. 
    9. La domanda di cui al comma 1 e il parere di  cui  al  comma  5
sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di  procedura
predisposta dall'amministrazione in conformita' alle disposizioni  di
cui all'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge  di
semplificazione e riordino normativo 2009) e a quanto previsto  dalla
legge regionale 5  ottobre  2009,  n.  54  (Istituzione  del  sistema
informativo  e  del  sistema  statistico  regionale.  Misure  per  il
coordinamento delle infrastrutture e  dei  servizi  per  lo  sviluppo
della societa' dell'informazione e della conoscenza). In tal caso  la
richiesta di cui al  comma  3  puo'  essere  prodotta  con  modalita'
telematiche conformi alla normativa nazionale e regionale, oppure  in
formato cartaceo. 
    10. I  dipendenti  non  abilitati  all'utilizzo  della  procedura
informatica di cui al comma 9 possono  presentare  e  trasmettere  la
domanda e il parere in formato cartaceo o con  modalita'  telematiche
ai sensi della normativa nazionale e regionale. 
 
                              Art. 30. 
 
 
     Criteri di valutazione della conciliabilita' dell'incarico 
          (Articolo 33, comma 6, legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Il direttore generale della direzione generale di assegnazione
del dipendente esprime  il  parere  in  ordine  alla  conciliabilita'
dell'incarico con i compiti d'ufficio. 
    2. Non si considerano  in  ogni  caso  conciliabili  le  seguenti
attivita': 
      a) attivita' preparatoria o di redazione di  piani  o  progetti
soggetti  ad  approvazione,  vigilanza,  controllo,  anche  in  forma
eventuale, da parte del settore di assegnazione del dipendente; 
      b) ulteriori attivita' di elaborazione  di  atti  e  documenti,
diversi da quelli di cui alla lettera a),  soggetti  alla  competenza
del settore di assegnazione del dipendente; 
      c) attivita' che, per l'impegno richiesto o per le modalita' di
svolgimento,  a  parere   del   responsabile   della   struttura   di
assegnazione, non consentono il regolare svolgimento dei  compiti  da
parte del dipendente in relazione alle esigenze  della  struttura  di
assegnazione. 
    3. Nel caso in cui le attivita' di cui al comma 2, lettere  a)  e
b), siano demandate ad altro  settore  della  direzione  generale  di
assegnazione del dipendente o ad altre strutture  della  Regione,  il
parere favorevole puo' essere rilasciato solo  nel  caso  in  cui  il
dipendente, per la posizione specifica  ricoperta  e  per  i  compiti
assegnati, non sia  in  grado  di  interferire  nell'esercizio  delle
funzioni. 
    4. Nel caso in cui sussista il finanziamento regionale il  parere
favorevole puo' essere rilasciato a condizione che nessuna  fase  del
procedimento che ha come atto finale l'erogazione  del  finanziamento
medesimo rientri nella competenza del  settore  di  assegnazione  del
dipendente e che, per  la  posizione  specifica  ricoperta  e  per  i
compiti assegnati, il dipendente non sia in grado di interferire  nel
procedimento. 
    5. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno o
a tempo  parziale  superiore  al  50  per  cento,  non  collocati  in
aspettativa ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
contratto, non possono essere titolari  di  dottorati  di  ricerca  a
titolo oneroso, borse di studio e  assegni  di  ricerca  a  qualsiasi
titolo conferiti. 
 
                              Art. 31. 
 
 
        Modalita' di svolgimento delle attivita' autorizzate 
          (Articolo 33, comma 3, legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Le prestazioni autorizzate devono svolgersi totalmente  al  di
fuori dell'orario di lavoro e non possono  comportare  l'utilizzo  di
strumentazioni o dotazioni d'ufficio. 
    2. Tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi di cui
all'art. 33 della legge regionale n. 1/2009  per  conto  di  soggetti
privati per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma  un  compenso,
con esclusione delle autorizzazioni per  l'assunzione  delle  cariche
sociali, degli incarichi in  qualita'  di  membri  di  commissioni  o
comitati e degli incarichi svolti a titolo gratuito, sono  rilasciate
per la durata massima di un anno. 
    3. Il dipendente  puo'  richiedere  una  sola  volta  la  proroga
dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi per i quali  sia
previsto sotto qualsiasi forma  un  compenso,  svolti  per  conto  di
soggetti privati. 
    4.  Fermo  restando  il  divieto  di  svolgimento  di   attivita'
professionale di cui all'art. 31 della legge regionale n. 1/2009, per
la durata del periodo di prova e' compatibile la conservazione  della
partita IVA  finalizzata  alla  definizione  dei  rapporti  giuridici
pendenti  e  sorti   in   periodi   antecedenti   alla   data   della
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
 
                              Art. 32. 
 
 
              Criteri di individuazione degli incarichi 
                        saltuari o temporanei 
          (Articolo 33, comma 1, legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Ai sensi  dell'art.  33,  comma  1,  lettera  a)  della  legge
regionale n. 1/2009, si considerano incarichi saltuari  o  temporanei
quelli aventi ad oggetto attivita' esercitate occasionalmente  e  non
continuativamente, che richiedono  un  impegno  lavorativo  limitato,
tale da non ripercuotersi negativamente  sulle  capacita'  lavorative
del  dipendente,  comportando  una  diminuzione  del  suo  rendimento
lavorativo. 
    2. Sono di norma autorizzabili le prestazioni di lavoro  autonomo
che producono redditi di cui all'art. 67, comma 1,  lettera  l),  del
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
(Testo unico delle imposte sui redditi) e  le  prestazioni  svolte  a
titolo gratuito. 
    3. Possono essere altresi' autorizzate: 
      a) le collaborazioni coordinate e  continuative  attribuite  da
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del  decreto  legislativo
n. 165/2001; 
      b) le collaborazioni occasionali di cui all'art. 61,  comma  2,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  (Attuazione  delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui  alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30). 
    4.  Il  numero  delle  collaborazioni  autorizzate  per   ciascun
dipendente nell'arco di un anno solare ai sensi del comma 3, non puo'
comunque essere superiore a due. 
    5. Al fine di consentire all'amministrazione  la  verifica  della
compatibilita' con l'orario  di  lavoro  previsto  per  i  dipendenti
regionali, nelle ipotesi di cui al comma 3  il  dipendente  specifica
nella richiesta di autorizzazione il tempo effettivo  in  termini  di
giorni o ore da destinare allo svolgimento dell'incarico. 
    6. Il dipendente puo' essere autorizzato a ricoprire  cariche  in
associazioni, purche' non in contrasto con l'attivita' lavorativa. 
 
                              Art. 33. 
 
 
      Comunicazioni dello svolgimento di attivita' compatibili 
          (Articolo 32, comma 4, legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Il dipendente interessato ad assumere un  incarico  retribuito
per le attivita' compatibili di cui all'art. 32 della legge regionale
n. 1/2009 lo comunica al direttore generale della direzione  generale
di assegnazione e al direttore  generale  competente  in  materia  di
personale. 
    2. Le comunicazioni  di  cui  al  comma  1  non  concorrono  alla
formazione dell'anagrafe delle prestazioni. 
 
                              Art. 34. 
 
 
             Dipendenti regionali che prestano servizio 
                          presso altri enti 
               (Articolo 33 legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Per lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti  diversi
dalla Regione Toscana che non rientrano nei compiti d'ufficio,  anche
se svolti a titolo gratuito,  i  dipendenti  regionali  che  prestano
servizio presso altre amministrazioni o sono assegnati funzionalmente
ad altri  enti  richiedono  l'autorizzazione  alla  Regione,  secondo
modalita' stabilite dalla direzione generale competente in materia di
personale,  allegando  la  richiesta  del  committente  dalla   quale
risultano gli elementi di cui all'art. 29, comma 2. 
    2. I dipendenti acquisiscono direttamente il parere dell'ente  di
assegnazione  attestante  la  conciliabilita'  dell'incarico  con  il
regolare espletamento dei compiti d'ufficio e la  compatibilita'  fra
l'attivita' da svolgere e le funzioni esercitate. 
    3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche  nel  caso
in cui  il  soggetto  conferente  l'incarico  sia  l'ente  stesso  di
assegnazione del dipendente. In questo caso  il  committente  attesta
nella  richiesta  che  l'attivita'  extraimpiego  non  rientra  nelle
mansioni del dipendente. 
 
                             Sezione II 
 
 
           Incarichi conferiti direttamente dalla Regione 
                   o su designazione della stessa 
 
 
                              Art. 35. 
 
 
          Nomine e designazioni in enti e organismi esterni 
        (Articolo 34, commi 3 e 5, legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Nei casi in cui gli atti  di  nomina  e  designazione  che  il
Presidente della Giunta  regionale  effettua  ai  sensi  della  legge
regionale 8 febbraio 2008,  n.  5  (Norme  in  materia  di  nomine  e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi  di  competenza
della  Regione)   comportino   il   conferimento   di   un   incarico
extraimpiego, la struttura tecnica di  supporto  di  cui  all'art.  6
della  legge  regionale  n.   5/2008,   competente   all'istruttoria,
acquisisce i seguenti elementi: 
      a) natura e durata dell'incarico; 
      b) tempi e modi di espletamento; 
      c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni; 
      d) connessione con le competenze della Regione e con i  compiti
del dipendente; 
      e) intervento finanziario della Regione. 
    2. Gli atti di  incarico  attestano,  previa  acquisizione  della
comunicazione di cui al comma 3, la conciliabilita' dell'incarico con
il regolare svolgimento  dei  compiti  di  ufficio  ed  escludono  il
contrasto tra l'attivita' da svolgere e le  funzioni  esercitate  dal
dipendente per conto della Giunta regionale. 
    3. L'accertamento  della  conciliabilita'  della  nomina  con  il
regolare svolgimento dei compiti di ufficio  e  della  compatibilita'
tra l'attivita' da svolgere e le funzioni esercitate  dal  dipendente
per conto della Regione e' effettuato, anche nel  caso  delle  nomine
commissariali di cui alla legge regionale  31  ottobre  2001,  n.  53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) e al  decreto  del
Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento
di  attuazione  della  legge  regionale  31  ottobre  2001,   n.   53
«Disciplina dei commissari nominati dalla  Regione»),  dal  direttore
generale della direzione di assegnazione del dipendente e  comunicato
direttamente alla struttura tecnica di supporto  di  cui  all'art.  6
della legge regionale n. 5/2008. 
    4. Il direttore generale  della  direzione  di  assegnazione  del
dipendente, previa verifica con la struttura competente in materia di
attivita'    extraimpiego,    da'    atto,    nella    comunicazione,
dell'iscrizione del dipendente al registro  di  cui  all'art.  36  ed
allega  l'attestazione,  rilasciata  dalla  medesima  struttura,  del
rispetto del limite massimo  annuo  dei  compensi  consentiti  per  i
dipendenti  assegnati  alla  Giunta  regionale  o   ad   altri   enti
dipendenti. 
    5. Copia dell'atto finale di nomina e' trasmessa  alla  struttura
competente in materia di attivita' extraimpiego  per  l'aggiornamento
dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 42. 
    6. Le disposizioni dei commi da 1 a 4  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  anche  per  le  nomine  di  competenza  del   Consiglio
regionale e  per  i  dipendenti  del  Consiglio  regionale  ai  sensi
dell'art. 27-ter, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2008,  n.
4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale). 
 
                              Art. 36. 
 
 
                         Registri regionali 
    (Articolo 34, comma 5, lettera b), legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Il conferimento degli incarichi retribuiti e' effettuato tra i
dipendenti  iscritti  in  appositi  registri,  istituiti  presso   la
direzione generale competente in materia di personale, riguardanti: 
      a) rappresentanti  ed  esperti  regionali  in  enti,  istituti,
societa', fondazioni, comitati,  commissioni  di  selezione  e  altri
organi collegiali; 
      b) revisori dei conti presso le aziende sanitarie,  societa'  e
istituzioni; 
      c) (abrogata)18 ; 
      d) docenti e tutor regionali per corsi organizzati o finanziati
dalla Regione; 
      e) altri incarichi. 
    2.  I  dipendenti   interessati   all'iscrizione   nei   registri
presentano domanda al direttore  generale  della  direzione  generale
competente  in  materia  di  personale,   dichiarando   i   requisiti
professionali previsti. La domanda e' presentata  in  via  telematica
per  mezzo   di   procedura   predisposta   dall'amministrazione   in
conformita'  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  3  della   legge
regionale n. 40/2009 e di quanto previsto dalla  legge  regionale  n.
54/2009. 
    3. I dirigenti sono iscritti d'ufficio nei  registri  di  cui  al
comma 1,  lettere  a)  e  d).  I  direttori  generali  sono  iscritti
d'ufficio nei registri di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e). 
    4. I requisiti per l'iscrizione ai registri sono i seguenti: 
      a) registro dei revisori dei conti presso le aziende sanitarie,
societa'  ed  istituzioni:  iscrizione  nel  registro  nazionale  dei
revisori contabili; 
      b) registro dei docenti e tutor regionali per corsi organizzati
o finanziati dalla Regione: compimento, negli ultimi cinque anni,  di
docenze della durata di almeno quaranta ore di aula  oppure  possesso
di un attestato di frequenza di un corso di formazione per formatori,
con superamento  di  test  di  valutazione  finale,  organizzato  dal
settore  competente  in  materia  di  formazione  della   Regione   o
riconosciuto equivalente dallo stesso settore. 
    5.  L'iscrizione  nei  registri  e'  effettuata  su  domanda  del
dipendente secondo modalita'  stabilite  dal  dirigente  responsabile
della struttura competente in materia di attivita' extraimpiego. 
    6. I registri  sono  pubblicati  in  apposita  sezione  del  sito
istituzionale della  Regione  Toscana  e  sono  aggiornati  di  norma
trimestralmente.  I  registri,  previa  valutazione   del   dirigente
responsabile della  struttura  competente  in  materia  di  attivita'
extraimpiego, possono essere integrati d'ufficio a  scadenze  diverse
qualora ricorrano  motivate  esigenze  attestate  dal  dirigente  che
propone il conferimento dell'incarico a dipendente non iscritto. 
    7.   Il   diniego   motivato   di   iscrizione   e'    comunicato
all'interessato entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione  della  domanda.  Trascorso  inutilmente
tale termine l'iscrizione si intende accolta. 
    8.  Il  dirigente  titolare  della  funzione  cui  l'incarico  si
riferisce e le strutture tecniche di supporto di cui all'art. 6 della
legge regionale n. 5/2008 segnalano il nominativo del dipendente  che
rifiuta  senza  adeguata  motivazione  o  non  esegue  con  diligenza
l'incarico conferito dall'amministrazione al  dirigente  responsabile
della struttura competente in materia di attivita'  extraimpiego  che
provvede, sentito il dipendente interessato, alla cancellazione dello
stesso dal registro per un periodo massimo di tre anni. 
    9. Si prescinde dall'iscrizione ai registri: 
      a) per le nomine o designazioni  di  dipendenti  regionali  con
rapporto di lavoro a tempo  determinato  e  per  il  conferimento  di
incarichi a dirigenti  regionali  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato,  per  i  quali  il   possesso   della   professionalita'
necessaria  per  l'espletamento  dell'incarico  viene  attestata  dal
dirigente nella proposta o nella relativa comunicazione; 
      b) per gli incarichi di cui agli articoli 90 e 120 del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE); 
      c) per gli incarichi commissariali di cui alla legge  regionale
n. 53/2001. 
 
                              Art. 37. 
 
 
     Conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna 
        (Articolo 34, commi 4 e 5, legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Agli incarichi di valenza interna,  consistenti  in  incarichi
retribuiti il cui contenuto e'  funzionale  all'attivita'  dell'ente,
accedono i dipendenti con rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato
inquadrati  nella  qualifica  dirigenziale,   inclusi   i   direttori
generali, e tutti  i  dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato. 
    2. L'attribuzione degli incarichi retribuiti di  valenza  interna
non previsti da norme  di  legge  o  di  regolamento  e'  subordinata
all'approvazione da parte della Giunta regionale di una deliberazione
che motivi la necessita' del conferimento medesimo. 
    3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti,  su  proposta
del dirigente titolare della funzione cui  l'incarico  si  riferisce,
dal direttore generale della direzione generale competente in materia
di personale, d'intesa con  il  direttore  generale  della  direzione
generale interessata all'incarico e con il direttore  generale  della
direzione generale di assegnazione del dipendente. 
    4. Il conferimento degli incarichi retribuiti di valenza  interna
e' effettuato nel rispetto dei seguenti criteri: 
      a) motivata necessita' del conferimento; 
      b) conciliabilita' dell'attivita' oggetto dell'incarico  con  i
compiti assegnati all'incaricato; 
      c)  non  coincidenza  dei  compiti   d'ufficio   assegnati   al
dipendente con l'attivita' connessa all'incarico. 
    5. Sono retribuiti gli incarichi inerenti le attivita' di: 
      a)19 docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione; 
      b) consulenza tecnica di  parte,  su  proposta  dell'Avvocatura
regionale. 
    6. La proposta di cui al comma 3 contiene: 
      a) la disposizione in base  alla  quale  si  intende  conferire
l'incarico e dalla quale si desume che si tratta di  incarico  avente
valenza interna; 
      b) la descrizione dell'attivita' oggetto dell'incarico; 
      c) la durata presunta dell'incarico; 
      d) l'indicazione del compenso presunto. 
    7. Nella  proposta  il  dirigente  che  propone  il  conferimento
dell'incarico  chiede  alla  struttura  competente  in   materia   di
attivita' extraimpiego l'attestazione dell'iscrizione al  registro  e
del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti. 
    8. Il direttore generale della direzione generale  competente  in
materia di personale conferisce l'incarico  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento della proposta. 
    9. Il dirigente titolare della funzione  adotta  il  decreto  per
l'assunzione dell'impegno di spesa relativo all'incarico conferito, e
lo  comunica  alla  struttura  competente  in  materia  di  attivita'
extraimpiego. 
    10. Nel caso delle nomine dei collaudatori  per  i  contratti  di
forniture  e  servizi,  di  cui  all'art.  21-ter  del  decreto   del
Presidente  della  Giunta  regionale  27   maggio   2008,   n.   30/R
(Regolamento di attuazione del Capo  VII  della  legge  regionale  13
luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro») si applica il
comma  1  e  il  dirigente  responsabile  del  contratto,  prima   di
effettuare  la  nomina  del  collaudatore,  chiede   alla   struttura
competente in materia di attivita'  extraimpiego  l'attestazione  del
rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti. 
    11. Nel caso degli incarichi  di  cui  all'art.  90  del  decreto
legislativo n. 163/2006 si applicano le  disposizioni  contenute  nel
regolamento  di  cui  all'art.  92,  comma  5  del  medesimo  decreto
legislativo. 
 
                              Art. 38. 
 
 
                  Incarichi di docenza e tutoraggio 
        (Articolo 34, commi 4 e 5, legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Per i corsi di formazione organizzati dalla Regione  Toscana20
, i dipendenti  regionali  incaricati  dell'attivita'  di  docenza  e
tutoraggio percepiscono  un  compenso  rapportato  alla  complessita'
delle prestazioni da effettuare e comunque non superiore a euro 30,00
per ogni ora di  lezione,  comprensivo  dell'ordinario  materiale  di
supporto. 
    2. Nell'ambito dei corsi di formazione  di  cui  al  comma  1  la
realizzazione di altre prestazioni di supporto  alla  didattica  puo'
essere oggetto di specifico incarico, anche al medesimo docente,  con
un compenso non superiore a euro 520,00. 
 
                              Art. 39. 
 
 
              Modalita' di svolgimento degli incarichi 
                         di valenza interna 
          (Articolo 34, comma 5, legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Si considera utile ai fini del computo dell'orario giornaliero
quello di espletamento dei seguenti incarichi: 
      a) (abrogata)21 ; 
      b) (abrogata)22 ; 
      c) incarichi su nomina del Presidente della Giunta regionale  o
del Consiglio regionale, fatto salvo  quanto  previsto  da  specifica
disposizione di legge o da  altra  fonte  normativa  o  dall'atto  di
nomina dello stesso organo politico conferente; 
      d) incarichi di cui all'art.  90  del  decreto  legislativo  n.
163/2006; 
      e)23 componente di commissione di collaudo o collaudatore per i
contratti relativi ai lavori pubblici, nominato  ai  sensi  dell'art.
120 del decreto legislativo n. 163/2006; 
      f)  consulente  tecnico  di  parte   nominato   dall'Avvocatura
regionale; 
      g) incarichi connessi alle nomine di cui all'art. 41. 
    2. I dipendenti incaricati hanno diritto al rimborso delle  spese
di missione. 
 
                              Art. 40. 
 
 
                      Limite annuo dei compensi 
            (Articolo 33 comma 3, e articolo 34, comma 5, 
                lettera b) legge regionale n. 1/2009) 
 
    1.  Il  limite  annuo  dei  compensi  conseguenti  ad   incarichi
conferiti ai dirigenti regionali ai sensi dell'art. 34, comma 1 della
legge regionale n. 1/2009 e' stabilito con deliberazione della Giunta
regionale. In ogni  caso,  la  somma  del  trattamento  economico  in
godimento  del  dirigente  e  dei  compensi  lordi  derivanti   dagli
incarichi di cui agli articoli 33  e  34  della  legge  regionale  n.
1/2009, con esclusione dei compensi professionali spettanti in base a
specifiche disposizioni di legge  nazionale  o  del  CCNL,  non  puo'
comportare  un  compenso  annuale  superiore  al  90  per  cento  del
trattamento economico complessivo  in  godimento,  comprensivo  della
retribuzione di risultato percepita l'anno precedente,  spettante  al
direttore generale  della  direzione  generale  di  assegnazione  del
dirigente. 
    2. Al fine di cui al comma 1 sono presi  in  considerazione  ogni
anno i  compensi  lordi  derivanti  da  attivita'  autorizzate  e  da
incarichi  conferiti,  interamente  imputati  all'anno  di   rilascio
dell'autorizzazione o del  conferimento.  Nel  caso  di  incarichi  a
carattere pluriennale e di incarichi per i quali e'  stato  applicato
il riassorbimento di cui al comma 4 sono prese in considerazione solo
le quote annuali del compenso. 
    3. Per i dipendenti inquadrati  nelle  categorie,  la  somma  dei
compensi previsti per lo svolgimento degli incarichi di cui  all'art.
34, comma 1 della legge regionale n. 1/2009 non puo' superare  il  30
per cento del trattamento economico complessivo annuo  in  godimento,
comprensivo  della  retribuzione  di  risultato  o  dei  compensi  di
produttivita'  percepiti  l'anno  precedente.  Nel  caso  di   nomine
commissariali di cui alla legge regionale  n.  53/2001  il  tetto  e'
elevato al 40 per cento. 
    4. Le eventuali quote dei compensi eccedenti i limiti di  cui  ai
commi 1 e 3 sono riassorbite entro l'anno  successivo.  Le  quote  di
riassorbimento dei compensi concorrono al raggiungimento  del  limite
massimo annuo dei compensi consentiti nell'anno di imputazione. 
    5. Nel caso di superamento del limite annuo dei compensi  di  cui
all'art. 33, comma 2,  della  legge  regionale  n.  1/2009  le  quote
eccedenti possono eccezionalmente essere  portate  in  riassorbimento
entro l'anno successivo. Le  quote  di  riassorbimento  dei  compensi
concorrono al raggiungimento del limite massimo  annuo  dei  compensi
consentiti nell'anno di imputazione. 
    6. Le eventuali quote di compenso eccedenti  alle  quali  non  e'
stato applicato il riassorbimento e le eventuali quote che  residuano
anche  dopo  l'applicazione  del  riassorbimento  sono  versate  alla
Regione per incrementare il  fondo  di  produttivita'  del  personale
delle categorie o dirigenziale. 
    7. I compensi di cui all'art. 21-ter, comma 8,  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  Regionale  n.   30/R/2008   spettanti   ai
collaudatori  per  i  contratti  di  forniture  e  servizi  sono   da
considerarsi al lordo di tutti gli oneri accessori , concorrono  alla
formazione del limite annuo dei compensi di cui ai commi 1 e 3 e agli
stessi si applicano i commi 2, 4 e 6. 
    8. I  compensi  percepiti  ai  sensi  dell'art.  92  del  decreto
legislativo n. 163/2006 non concorrono  alla  formazione  del  limite
annuo dei compensi. 
 
                              Art. 41. 
 
 
       Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza 
          della Regione o in qualita' di esperti regionali 
          (Articolo 34, comma 8, legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Le disposizioni di cui all'art.  40,  commi  4  e  6,  trovano
applicazione anche per le nomine  dei  dipendenti  regionali  per  lo
svolgimento  di  incarichi  in  rappresentanza  della  Regione  o  in
qualita' di esperti regionali in seno a comitati  o  altri  organismi
collegiali qualora ricorrano le seguenti condizioni: 
      a) composizione mista di rappresentanti o esperti dello Stato o
delle autonomie territoriali; 
      b) qualificazione di rappresentante delle regioni o di  esperto
regionale  esplicitamente  prevista  nella   norma   istitutiva   del
comitato; 
      c) nomina preceduta dalla  designazione  o  segnalazione  della
Conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome
oppure proposta per iscritto da un componente della Giunta  regionale
su richiesta del soggetto competente alla nomina stessa. 
 
                              Art. 42. 
 
 
                     Anagrafe delle prestazioni 
               (Articolo 33 legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. E'  istituita  presso  la  direzione  generale  competente  in
materia  di   personale   un'anagrafe   nominativa,   da   aggiornare
annualmente, in cui sono indicati: 
      a)  gli  incarichi  conferiti  o  autorizzati   ai   dipendenti
nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'in carico e
del compenso lordo previsto o presunto; 
      b) i compensi erogati dall'amministrazione o da soggetti  terzi
ai dipendenti, distinti per ogni incarico conferito o autorizzato. 
    2.  Entro  il  mese  di  febbraio  di  ogni  anno  il  dipendente
interessato dichiara l'entita' dei compensi effettivamente percepiti,
pena la decadenza dalla nomina, designazione o autorizzazione. 
    3. In attuazione del comma 1 le strutture regionali  che  erogano
compensi   a   dipendenti   regionali   per    incarichi    conferiti
dall'amministrazione  sono  tenute  a   comunicare   alla   struttura
competente in materia di attivita' extraimpiego, entro  la  fine  del
mese di febbraio, gli elenchi nominativi dei dipendenti, le tipologie
degli incarichi e l'entita' dei compensi a questi  erogati  nell'anno
precedente. 
 
                               CAPO V 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
                               Art. 43 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. Fino all'attivazione  delle  procedure  informatiche  previste
dall'art. 29, comma 9  e  dall'art.  36,  comma  2,  le  domande,  le
richieste e i pareri ivi disciplinati sono presentati  con  modalita'
telematiche conformi alla normativa nazionale e regionale, oppure  in
formato cartaceo. 
 
                              Art. 44. 
 
 
                             Abrogazione 
               (Articolo 69 legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Il regolamento regionale 24 dicembre 1999, n.  5  (Regolamento
di attuazione concernente le  norme  per  l'accesso  al  ruolo  unico
regionale e per l'assunzione a tempo determinato) e' abrogato. 
    2. Cessano altresi' di avere efficacia i seguenti atti: 
      a) deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2004, n. 632; 
      b) deliberazione della Giunta regionale 27  febbraio  2006,  n.
127. 
 
                              Art. 45. 
 
 
                    Disposizione di coordinamento 
               (Articolo 70 legge regionale n. 1/2009) 
 
    1. Le disposizioni del  presente  regolamento  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  al  personale  degli  enti  e  degli  organismi
dipendenti della Regione, ivi compresi  quelli  di  consulenza  della
Giunta regionale e del Consiglio regionale. 
--- 
    (1) Periodo aggiunto con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 1. 
    (2) Comma cosi' sostituito con d.P.G.R. 8 aprile 2013,  n.  14/R,
art. 1. 
    (3) Le parole «o interni» previste nella formulazione  originaria
sono state soppresse con d.P.G.R. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 1. 
    (4) Lettera aggiunta con d.P.G.R. 4 dicembre 2015, n. 73/R,  art.
1. 
    (5) Comma cosi' sostituito con d.P.G.R. 4 dicembre 2015, n. 73/R,
art. 1. 
    (6) Comma aggiunto con d.P.G.R. 4 dicembre 2015, n. 73/R, art. 1. 
    (7) Il presente Capo, unitamente agli articoli che lo compongono,
e' stato inserito con d.P.G.R. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2. 
    (8) Parole cosi' sostituite con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n.  65/R,
art. 2. 
    (9) La parola «generale» prevista nella  formulazione  originaria
e' stata soppressa con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 2. 
    (10) Comma cosi' sostituito con d.P.G.R.  22  dicembre  2014,  n.
80/R, art. 1. 
    (11) Comma inserito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 3. 
    (12) Comma cosi' sostituito con d.P.G.R.  22  dicembre  2014,  n.
80/R, art. 1. 
    (13) Comma abrogato con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 4. 
    (14) Comma cosi' sostituito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n.  65/R,
art. 4. 
    (15) Comma inserito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 4. 
    (16) Comma inserito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n. 65/R, art. 4. 
    (17) Comma cosi' sostituito con d.P.G.R. 5 agosto 2015, n.  65/R,
art. 4. 
    (18) Lettera abrogata con d.P.G.R. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art.
3. 
    (19) Lettera cosi' sostituita con  d.P.G.R.  8  aprile  2013,  n.
14/R, art. 2. 
    (20) Le parole «promossi, organizzati e finanziati dalla  Regione
Toscana» previste nella  formulazione  originaria  sono  state  cosi'
sostituite con d.P.G.R. 8 aprile 2013, n. 14/R, art. 3. 
    (21) Lettera abrogata con d.P.G.R. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art.
4. 
    (22) Lettera abrogata con d.P.G.R. 8 aprile 2013, n.  14/R,  art.
4. 
    (23) Lettera cosi' sostituita con  d.P.G.R.  8  aprile  2013,  n.
14/R, art. 4.