(Pubblicato nel Supplemento n. 171 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 18 dicembre 2015) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a il seguente regolamento: (omissis) Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento); Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie; Visto l'Accordo Stato Regioni del 15 marzo 2012, Rep. Atti n. 59/CSR, concernente «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualita' e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane»; Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta dell'8 ottobre 2015; Visto il parere della Direzione generale della presidenza di cui al Regolamento interno della Giunta regionale toscana del 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 1069 del 9 novembre 2015 di adozione dello schema di regolamento; Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 23 novembre 2015; Visto l'ulteriore parere della Direzione generale della presidenza di cui al Regolamento interno della Giunta regionale toscana del 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 1202; Considerato quanto segue: 1) e' necessario, a favore delle strutture sanitarie private, estendere i termini di adeguamento ai requisiti di esercizio strutturali e impiantistici che necessitano di tempi superiori rispetto a quelli previsti, in considerazione sia degli oneri gia' sostenuti sulla base della precedente normativa anche alla luce dei recenti interventi in materia sanitaria che hanno comportato la riduzione dei budget assegnati alle strutture stesse, sia degli adempimenti derivanti dal decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera); 2) e' necessario facilitare l'applicazione dei requisiti impiantistici relativi al microclima; 3) e' necessario, con riguardo alle strutture di procreazione medicalmente assistita, recepire i requisiti di cui all'Accordo Stato Regioni del 15 marzo 2012 (Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualita' e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane) nonche' eliminare, fra i requisiti tecnologici, il contenitore criogenico per quelle strutture di PMA che effettuano solo tecniche a fresco; 4) e' necessario dare continuita' al funzionamento delle strutture terapeutiche per tossicodipendenti autorizzate come enti ausiliari ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993 n. 54 (Istituzione dell'Albo regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti. Criteri e procedure per l'iscrizione) prevedendo misure che tengano conto della loro specificita' e che garantiscano la possibilita' di continuare l'attivita' delle medesime strutture gia' autorizzate anche nell'ambito della nuova disciplina normativa, nonche' garantire la presenza dell'infermiere professionale all'interno delle strutture terapeutiche di trattamento specialistico; 5) e' necessario modificare i requisiti relativi alle strutture residenziali della salute mentale in attuazione delle indicazioni nazionali e regionali in materia; 6) e' necessario, con riguardo allo standard minimo di ore settimanali di apertura del front office telefonico nelle aziende sanitarie, allinearsi alle indicazioni regionali e nazionali in materia; 7) e' opportuno prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle nuove domande di autorizzazione ed accreditamento delle strutture terapeutiche per tossicodipendenti in virtu' delle modifiche introdotte dal presente regolamento; 8) il contenitore criogenico previsto dall'accordo Stato Regioni del 2012 per la conservazione delle cellule non e' necessario per i centri di procreazione medicalmente assistita che effettuano solo tecniche a fresco; 9) e' necessario effettuare una valutazione tecnica propedeutica all'inserimento nel regolamento dell'attivazione di percorsi pediatrici dedicati nel pronto soccorso del sistema sanitario regionale della Toscana. Tale intervento sara' effettuato con un successivo intervento regolamentare; 10) e' necessario inserire la clausola di immediata entrata in vigore del presente regolamento in considerazione delle proroghe di adeguamento previste nell'atto; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. 61/R/2010 1. Nel comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010 n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».