Art. 2 Il comune. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 67/2003 1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 67/2003 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando l'obbligo di esercizio associato per la funzione di protezione civile derivante dalla normativa statale per i comuni di cui all'art. 55, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema della autonomie locali), i restanti comuni possono comunque esercitare in forma associata tale funzione secondo le modalita' e gli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla stessa legge regionale n. 68/2011.».