Art. 2 
 
  Il comune. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 67/2003 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  67/2003  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Fermo restando l'obbligo di esercizio associato per la funzione
di protezione civile derivante dalla normativa statale per  i  comuni
di cui all'art. 55, comma 1, della legge regionale 27 dicembre  2011,
n. 68 (Norme sul sistema della autonomie locali), i  restanti  comuni
possono comunque esercitare in forma associata tale funzione  secondo
le modalita' e gli ambiti di dimensione territoriale adeguata di  cui
alla stessa legge regionale n. 68/2011.».