Art. 5 I piani di protezione civile comunali e provinciali. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 67/2003 1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 67/2003 e' sostituito dal seguente: «2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in forma associata, il piano di protezione civile e' unico per l'ambito intercomunale.». 2. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 67/2003 le parole: « , da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1» sono soppresse.