Art. 5 
 
I piani  di  protezione  civile  comunali  e  provinciali.  Modifiche
            all'art. 16 della legge regionale n. 67/2003 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 16 della  legge  regionale  n.  67/2003  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in  forma  associata,
il piano di protezione civile e' unico per l'ambito intercomunale.». 
  2. Al comma 4 dell'art. 16 della  legge  regionale  n.  67/2003  le
parole: « , da ultimo modificata  dalla  legge  regionale  2  gennaio
2003, n. 1» sono soppresse.