Art. 6 Interventi regionali per il superamento dell'emergenza. Modifiche dell'art. 24 della legge regionale n. 67/2003 1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 67/2003 e' sostituito dal seguente: «2. Gli interventi regionali per il superamento dell'emergenza, che possono essere elaborati anche per stralci, sono finalizzati a realizzare il ripristino delle infrastrutture, dei beni pubblici, del reticolo idraulico e del sistema dei versanti colpiti.». 2. Alla lettera b), del comma 3, dell'art. 24 della legge regionale n. 67/2003 le parole « e dalle comunita' montane » sono soppresse. 3. La lettera c), del comma 3, dell'art. 24 della legge regionale n. 67/2003 e' abrogata.