Art. 6 
 
Interventi regionali per  il  superamento  dell'emergenza.  Modifiche
            dell'art. 24 della legge regionale n. 67/2003 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 24 della  legge  regionale  n.  67/2003  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Gli interventi regionali per il superamento dell'emergenza, che
possono essere  elaborati  anche  per  stralci,  sono  finalizzati  a
realizzare il ripristino delle infrastrutture, dei beni pubblici, del
reticolo idraulico e del sistema dei versanti colpiti.». 
  2. Alla lettera b), del comma 3, dell'art. 24 della legge regionale
n. 67/2003 le parole « e dalle comunita' montane » sono soppresse. 
  3. La lettera c), del comma 3, dell'art. 24 della  legge  regionale
n. 67/2003 e' abrogata.