Art. 7 Criteri per la concessione dei contributi per i privati e le imprese. Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 67/2003 1. L'art. 26 della legge regionale n. 67/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 26 (Contributo ai comuni in caso di eventi di rilevanza regionale). - 1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), la Giunta regionale, con deliberazione, concede, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie, un contributo ai comuni colpiti, individuati secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'art. 15. 2. Il contributo di cui al comma 1, e' calcolato tenendo conto del numero dei nuclei familiari del comune che hanno subito un danno ai beni immobili ed alle relative pertinenze adibite a propria dimora abituale e continuativa o ai beni mobili ivi contenuti a causa dell'evento, ed all'indice di poverta' relativa del medesimo comune, come determinato dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) secondo il metodo dell'Ufficio statistico della Commissione europea (EUROSTAT) con riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile. 3. Con il medesimo atto sono attivate, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie, misure agevolative a favore delle attivita' produttive, ivi comprese quelle agricole, quali in particolare interventi di microcredito e concessione di garanzie per liquidita' ed investimenti.».