Art. 7 
 
Criteri per la concessione dei contributi per i privati e le imprese.
  Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 67/2003 
 
  1. L'art. 26 della legge regionale n.  67/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 26 (Contributo ai comuni  in  caso  di  eventi  di  rilevanza
regionale). -  1.  A  seguito  della  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2,  lettera  a),  la
Giunta regionale, con deliberazione, concede, compatibilmente con  le
disponibilita'  finanziarie,  un  contributo   ai   comuni   colpiti,
individuati secondo le procedure  previste  dal  regolamento  di  cui
all'art. 15. 
  2. Il contributo di cui al comma 1, e' calcolato tenendo conto  del
numero dei nuclei familiari del comune che hanno subito un  danno  ai
beni immobili ed alle relative pertinenze adibite  a  propria  dimora
abituale e continuativa o  ai  beni  mobili  ivi  contenuti  a  causa
dell'evento, ed all'indice di poverta' relativa del medesimo  comune,
come  determinato  dall'Istituto  regionale  per  la   programmazione
economica  della  Toscana  (IRPET)  secondo  il  metodo  dell'Ufficio
statistico della Commissione europea (EUROSTAT)  con  riferimento  ai
dati dell'ultimo anno disponibile. 
  3. Con il medesimo  atto  sono  attivate,  compatibilmente  con  le
disponibilita'  finanziarie,  misure  agevolative  a   favore   delle
attivita'  produttive,  ivi  comprese  quelle  agricole,   quali   in
particolare interventi di microcredito e concessione di garanzie  per
liquidita' ed investimenti.».