Art. 8 Norme transitorie relative all'esercizio associato della funzione di protezione civile. Inserimento dell'art. 32-bis nella legge regionale n. 67/2003 1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 67/2003 e' aggiunto il seguente: «Art. 32-bis (Norme transitorie relative all'esercizio associato della funzione di protezione civile). - 1. I comuni che gia' esercitano in forma associata la funzione di protezione civile, ai sensi dell'art. 8, comma 4, in ambiti territoriali diversi da quelli previsti dall'allegato A della legge regionale n. 68/2011, possono continuare l'esercizio associato della funzione con la modalita' attualmente in essere fino al 31 dicembre 2016. 2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in forma associata, fino all'approvazione del piano unico per l'ambito intercomunale di cui all'art. 16, comma 2, rimangono in vigore i piani di protezione civile comunali gia' approvati.».