Art. 8 
 
Norme transitorie relative all'esercizio associato della funzione  di
  protezione  civile.  Inserimento  dell'art.  32-bis   nella   legge
  regionale n. 67/2003 
 
  1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 67/2003 e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 32-bis (Norme transitorie  relative  all'esercizio  associato
della funzione  di  protezione  civile).  -  1.  I  comuni  che  gia'
esercitano in forma associata la funzione di  protezione  civile,  ai
sensi dell'art. 8, comma 4, in ambiti territoriali diversi da  quelli
previsti dall'allegato A della legge regionale  n.  68/2011,  possono
continuare l'esercizio associato  della  funzione  con  la  modalita'
attualmente in essere fino al 31 dicembre 2016. 
  2. Ove le funzioni comunali siano esercitate  in  forma  associata,
fino all'approvazione del piano unico per l'ambito  intercomunale  di
cui all'art. 16, comma 2, rimangono in vigore i piani  di  protezione
civile comunali gia' approvati.».