(Pubblicata  nel  1°  Supplemento  ordinario  n.  36  al   Bollettino
  Ufficiale del Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 30 settembre 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  La  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia,  in  attuazione
dell'art. 4, primo comma, numero 12, dello Statuto speciale, adottato
con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1  (Statuto  speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia), detta le presenti  disposizioni
in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale al fine di
semplificarne i procedimenti,  promuovere  lo  sviluppo  sostenibile,
anche attraverso il recupero delle aree industriali e commerciali non
utilizzate e il riuso del patrimonio edilizio esistente, favorendo la
valorizzazione  e  la  tutela  dell'ambiente,   del   paesaggio,   la
rigenerazione urbana e il contenimento del  consumo  di  suolo  quale
bene comune e risorsa non  rinnovabile,  contemperando,  allo  stesso
tempo, anche le  esigenze  di  sviluppo  di  impresa  e  di  crescita
economica complessiva. 
  2. In ossequio ai principi  di  sussidiarieta'  e  adeguatezza,  la
Regione attua gli obiettivi di cui al comma 1 garantendo  ai  Comuni,
nell'ambito  dei  procedimenti  di  formazione  delle  varianti  agli
strumenti  urbanistici  generali  comunali,  un  adeguato  grado   di
autonomia  nelle  determinazioni  che  coinvolgono  il   livello   di
pianificazione comunale. 
  3.  La  presente  legge  costituisce  una  prima  attuazione  delle
disposizioni, anche di livello europeo, finalizzate al raggiungimento
del consumo di suolo zero entro l'anno 2050.