(Pubblicata nel 1° Supplemento ordinario n. 36 al Bollettino Ufficiale del Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 30 settembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 4, primo comma, numero 12, dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), detta le presenti disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale al fine di semplificarne i procedimenti, promuovere lo sviluppo sostenibile, anche attraverso il recupero delle aree industriali e commerciali non utilizzate e il riuso del patrimonio edilizio esistente, favorendo la valorizzazione e la tutela dell'ambiente, del paesaggio, la rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, contemperando, allo stesso tempo, anche le esigenze di sviluppo di impresa e di crescita economica complessiva. 2. In ossequio ai principi di sussidiarieta' e adeguatezza, la Regione attua gli obiettivi di cui al comma 1 garantendo ai Comuni, nell'ambito dei procedimenti di formazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali comunali, un adeguato grado di autonomia nelle determinazioni che coinvolgono il livello di pianificazione comunale. 3. La presente legge costituisce una prima attuazione delle disposizioni, anche di livello europeo, finalizzate al raggiungimento del consumo di suolo zero entro l'anno 2050.