Art. 10 Norme per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti produttivi e commerciali 1. Dopo l'art. 63-quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), e' inserito il seguente: «Art. 63-quinquies (Norme transitorie per la formazione di strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'art. 63-bis. Disposizioni particolari in materia di insediamenti produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale). - 1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attivita' industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversita'. 2. Alla salvaguardia del suolo, quale bene comune non rinnovabile e fondamentale per l'equilibrio ambientale ed ecologico, per la salute umana, per la produzione agricola e per la valorizzazione dell'intera struttura territoriale regionale, concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore. 3. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti i cui contenuti prevedono nuove zone omogenee D e H, come definite dal PURG approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG, ovvero l'ampliamento delle stesse, non rientranti nella fattispecie delle varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo), oltre a quanto disposto in materia di contenuti, procedure di adozione e approvazione, nonche' di validita' temporale e salvaguardia ai sensi degli articoli 63-bis e 63-ter, deve dimostrare e documentare tutte le condizioni riportate nel comma 5 e rispettare i criteri operativi dei commi 6 e 7. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle zone omogenee D4, come definite dal PURG, e destinate agli insediamenti industriali per attivita' estrattive esistenti e di progetto. 5. Le condizioni da dimostrare e documentare sono: a) l'ulteriore comprovato fabbisogno insediativo rispetto a quello previsto negli strumenti urbanistici comunali in vigore, riconducibile a dinamiche o andamenti socioeconomici di nuova evidenza e dai cui effetti si percepiscano presupposti sostanziali per rivedere il vigente dimensionamento; b) la preminente saturazione delle aree gia' destinate alle funzioni insediative nell'ambito delle corrispondenti zone omogenee D e H; c) la prevalente occupazione dei volumi extra residenziali gia' edificati sui volumi complessivamente esistenti nelle zone omogenee D e H; d) l'area d'influenza degli agglomerati industriali d'interesse regionale di tipo D1 di cui all'art. 37 delle norme di attuazione del PURG, cosi' come recepiti negli strumenti urbanistici comunali; e) l'eventuale esistenza di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), dovendo le stesse costituire riferimento localizzativo prioritario per l'insediamento di nuove attivita' artigianali e industriali; f) la coerenza con le finalita' di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015; g) la congruita' commerciale dei piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa; h) la compatibilita' urbanistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura. 6. I criteri operativi da rispettare ai fini della documentazione delle condizioni di cui al comma 5 per le funzioni preminentemente produttive di tipo D sono: a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi: 1) riferirsi all'attualita' della domanda di nuove attivita' produttive o di ampliamento di quelle esistenti, nonche' a atti o documenti relativi all'insediamento quali piani aziendali, programmi di rilancio produttivo, previsioni occupazionali che illustrino in termini quantitativi e qualitativi le iniziative imprenditoriali e le linee strategiche di sviluppo, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi, nonche' la sostenibilita' economica e finanziaria degli interventi previsti; 2) prevedere l'insediamento di nuove attivita' in aree diverse dalle zone omogenee D1, solamente a fronte dell'indisponibilita' funzionale a collocare le attivita' stesse negli ambiti produttivi gestiti dai Consorzi di sviluppo industriale o dai Consorzi di sviluppo economico locale di cui alla legge regionale 3/2015; 3) dar seguito a istanze di nuove zone omogenee D2 solo se queste ultime non ricadano entro aree d'influenza degli agglomerati industriali d'interesse regionale di tipo D1 di cui all'art. 37 delle norme di attuazione del PURG, ovvero qualora le nuove funzioni produttive in zona omogenea D2 non confliggano con quelle previste negli agglomerati industriali stessi; 4) ricondurre le trasformazioni territoriali comportanti riduzioni di aree naturali o agricole a una dimensione non eccedente le strette esigenze di soddisfacimento dei nuovi fabbisogni insediativi; 5) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili vuoi con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, vuoi con la tutela del paesaggio; b) per la documentazione della preminente saturazione delle aree gia' destinate a funzioni artigianali-industriali, descrivere e attestare che l'estensione o la conformazione fisica delle superfici edificabili nelle vigenti zone preminentemente produttive, non consenta l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a); c) per la dimostrazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali edificati nelle zone vigenti destinate alle funzioni preminentemente produttive, descrivere e attestare che l'entita' o la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati ivi presenti non consenta l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a); d) per la dimostrazione relativa all'effettiva correlazione funzionale tra APEA e nuove zone omogenee D artigianali e industriali, descrivere e attestare che le nuove previsioni, anche se al momento non collocabili per comprovata motivazione entro il contesto delle APEA, possiedono caratteristiche e requisiti tali da conferire all'insediamento un elevato livello prestazionale sotto il profilo ambientale e del risparmio delle risorse naturali; e) per la documentazione della coerenza delle nuove zone omogenee D o dell'ampliamento di quelle esistenti, alle finalita' di cui al comma 5, lettera f), la Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, su specifica istanza, acquisisce dalla Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive il parere sul rispetto del criterio operativo di cui alla lettera a), punto 2); tale parere va espresso entro il termine di venti giorni, decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, l'istanza sospende i termini del procedimento di cui all'art. 63-bis, comma 12. 7. I criteri operativi da rispettare ai fini della documentazione delle condizioni di cui al comma 5 per le funzioni preminentemente commerciali di tipo H sono: a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi: 1) riferirsi all'attualita' della domanda di nuove attivita' commerciali o di ampliamento di quelle esistenti, che illustrino in termini quantitativi e qualitativi le iniziative imprenditoriali e le linee strategiche di sviluppo, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi, nonche' la sostenibilita' economica e finanziaria degli interventi previsti; 2) ricondurre le trasformazioni territoriali comportanti riduzioni di aree naturali o agricole a una dimensione non eccedente le strette esigenze di soddisfacimento dei nuovi fabbisogni insediativi; 3) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili vuoi con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, vuoi con la tutela del paesaggio; b) per la documentazione della preminente saturazione delle aree gia' destinate alle funzioni insediative sopraindicate si dovra' descrivere e attestare che l'estensione e la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentano l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a); c) per la documentazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali gia' edificati sulle aree destinate alle funzioni ammissibili, si dovra' descrivere e attestare che l'entita' e la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati presenti sulle vigenti zone non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentano l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a); d) per la dimostrazione della congruita' commerciale dei piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), la Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, su specifica istanza, acquisisce dalla Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive un parere di congruita' commerciale; tale parere va espresso entro il termine di venti giorni, decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, della legge regionale 7/2000; ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, l'istanza sospende i termini del procedimento di cui all'art. 63-bis, comma 12; e) per la dimostrazione della compatibilita' urbanistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura, oltre al rispetto dei criteri di indirizzo di cui all'art. 15, commi 7 e 8, della legge regionale 29/2005, nonche' delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale di cui all'art. 20 del regolamento di esecuzione della legge stessa, emanato con decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 69 (Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita), si dovra' attestare che la previsione degli esercizi di vendita di grande struttura non comporti la trasformazione di zone di tipo F o di zone di tipo E definite dal PURG o dai vigenti strumenti urbanistici come zone di pregio paesaggistico, ambientale o agronomico. 8. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali unicamente ai fini di assicurare l'equiparazione alle zone omogenee indicate dal PURG, come delineato nel comma 3. 9. Al fine di garantire le equiparazioni di cui al comma 8, il Comune puo' richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilita' preliminarmente alla deliberazione di cui al comma 8.».