Art. 10 
 
Norme per la pianificazione urbanistica comunale  degli  insediamenti
                      produttivi e commerciali 
 
  1. Dopo l'art. 63-quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n.
5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina  dell'attivita'  edilizia  e
del paesaggio), e' inserito il seguente: 
  «Art.  63-quinquies  (Norme  transitorie  per  la   formazione   di
strumenti urbanistici  generali  comunali  e  loro  varianti  di  cui
all'art. 63-bis. Disposizioni particolari in materia di  insediamenti
produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale). - 1. Al fine
di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori  riduzioni
di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito  delle  relazioni  e
degli effetti territoriali  indotti  dall'insediamento  di  attivita'
industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure  e
azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive  e  della
trasformazione  fisica  delle  aree  naturali   e   di   riserva   di
biodiversita'. 
  2. Alla salvaguardia del suolo, quale bene comune non rinnovabile e
fondamentale per l'equilibrio ambientale ed ecologico, per la  salute
umana, per la produzione agricola e per la valorizzazione dell'intera
struttura territoriale regionale, concorrono  gli  enti  territoriali
operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di
programmazione economica degli interventi di settore. 
  3. La formazione degli strumenti urbanistici  generali  comunali  e
loro varianti i cui contenuti prevedono nuove zone omogenee  D  e  H,
come definite dal PURG approvato con  decreto  del  Presidente  della
Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.  (Approvazione  del
Piano urbanistico regionale generale), di  seguito  denominato  PURG,
ovvero l'ampliamento delle stesse, non rientranti  nella  fattispecie
delle varianti di livello comunale di cui  al  capo  II  della  legge
regionale 25 settembre  2015,  n.  21  (Disposizioni  in  materia  di
varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del  consumo
del  suolo),  oltre  a  quanto  disposto  in  materia  di  contenuti,
procedure di adozione e approvazione, nonche' di validita'  temporale
e  salvaguardia  ai  sensi  degli  articoli  63-bis  e  63-ter,  deve
dimostrare e documentare tutte le condizioni riportate nel comma 5  e
rispettare i criteri operativi dei commi 6 e 7. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle zone omogenee D4, come  definite  dal  PURG,  e  destinate  agli
insediamenti industriali per  attivita'  estrattive  esistenti  e  di
progetto. 
  5. Le condizioni da dimostrare e documentare sono: 
    a)  l'ulteriore  comprovato  fabbisogno  insediativo  rispetto  a
quello previsto  negli  strumenti  urbanistici  comunali  in  vigore,
riconducibile  a  dinamiche  o  andamenti  socioeconomici  di   nuova
evidenza e dai cui effetti si  percepiscano  presupposti  sostanziali
per rivedere il vigente dimensionamento; 
    b) la preminente  saturazione  delle  aree  gia'  destinate  alle
funzioni insediative nell'ambito delle corrispondenti zone omogenee D
e H; 
    c) la prevalente occupazione dei volumi extra  residenziali  gia'
edificati sui volumi complessivamente esistenti nelle zone omogenee D
e H; 
    d) l'area d'influenza degli agglomerati  industriali  d'interesse
regionale di tipo D1 di cui all'art. 37 delle norme di attuazione del
PURG, cosi' come recepiti negli strumenti urbanistici comunali; 
    e)  l'eventuale  esistenza  di  Aree  Produttive   Ecologicamente
Attrezzate (APEA) di cui all'art. 8 della legge regionale 20 febbraio
2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali),
dovendo le stesse costituire  riferimento  localizzativo  prioritario
per l'insediamento di nuove attivita' artigianali e industriali; 
    f) la coerenza con le  finalita'  di  promozione  dello  sviluppo
sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto  alla
dispersione insediativa, di cui all'art.  1,  comma  2,  lettera  a),
della legge regionale 3/2015; 
    g) la congruita' commerciale dei piani comunali  di  settore  del
commercio alla vigente normativa; 
    h) la compatibilita' urbanistica e  ambientale  della  scelta  di
localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura. 
  6. I criteri operativi da rispettare ai fini  della  documentazione
delle condizioni di cui al comma 5 per  le  funzioni  preminentemente
produttive di tipo D sono: 
    a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi: 
      1) riferirsi all'attualita' della domanda  di  nuove  attivita'
produttive o di ampliamento di quelle esistenti,  nonche'  a  atti  o
documenti relativi all'insediamento quali piani aziendali,  programmi
di rilancio produttivo, previsioni occupazionali  che  illustrino  in
termini quantitativi e qualitativi le iniziative imprenditoriali e le
linee strategiche di sviluppo, le azioni per il raggiungimento  degli
obiettivi e i risultati attesi, nonche' la sostenibilita' economica e
finanziaria degli interventi previsti; 
      2) prevedere l'insediamento di nuove attivita' in aree  diverse
dalle zone omogenee  D1,  solamente  a  fronte  dell'indisponibilita'
funzionale a collocare le attivita' stesse  negli  ambiti  produttivi
gestiti dai Consorzi  di  sviluppo  industriale  o  dai  Consorzi  di
sviluppo economico locale di cui alla legge regionale 3/2015; 
      3) dar seguito a istanze di nuove  zone  omogenee  D2  solo  se
queste ultime non ricadano entro aree d'influenza  degli  agglomerati
industriali d'interesse regionale di tipo D1 di cui all'art. 37 delle
norme di attuazione  del  PURG,  ovvero  qualora  le  nuove  funzioni
produttive in zona omogenea D2 non confliggano  con  quelle  previste
negli agglomerati industriali stessi; 
      4)  ricondurre  le  trasformazioni   territoriali   comportanti
riduzioni di aree naturali o agricole a una dimensione non  eccedente
le  strette  esigenze  di  soddisfacimento   dei   nuovi   fabbisogni
insediativi; 
      5) comprovare che in  termini  funzionali  e  dimensionali  gli
ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili vuoi
con i livelli di  servizio  delle  reti  infrastrutturali  e  con  la
dotazione  di  attrezzature  collettive,  vuoi  con  la  tutela   del
paesaggio; 
    b) per la documentazione della preminente saturazione delle  aree
gia'  destinate  a  funzioni  artigianali-industriali,  descrivere  e
attestare che l'estensione o la conformazione fisica delle  superfici
edificabili  nelle  vigenti  zone  preminentemente  produttive,   non
consenta l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi  di  cui
alla lettera a); 
    c)  per  la  dimostrazione  della  prevalente  occupazione  degli
insediamenti extraresidenziali edificati nelle zone vigenti destinate
alle funzioni preminentemente produttive, descrivere e attestare  che
l'entita' o la disposizione planivolumetrica delle superfici  coperte
degli  insediamenti  non   occupati   ivi   presenti   non   consenta
l'attuazione degli  ulteriori  fabbisogni  insediativi  di  cui  alla
lettera a); 
    d)  per  la  dimostrazione  relativa  all'effettiva  correlazione
funzionale  tra  APEA  e  nuove  zone  omogenee   D   artigianali   e
industriali, descrivere e attestare che le nuove previsioni, anche se
al momento  non  collocabili  per  comprovata  motivazione  entro  il
contesto delle APEA, possiedono caratteristiche e requisiti  tali  da
conferire all'insediamento un elevato livello prestazionale sotto  il
profilo ambientale e del risparmio delle risorse naturali; 
    e) per la documentazione della coerenza delle nuove zone omogenee
D o dell'ampliamento di quelle esistenti, alle finalita'  di  cui  al
comma 5, lettera f), la Direzione centrale competente in  materia  di
pianificazione territoriale, su specifica istanza,  acquisisce  dalla
Direzione centrale competente in materia di attivita'  produttive  il
parere sul rispetto del criterio operativo di cui  alla  lettera  a),
punto 2); tale parere va espresso entro il termine di  venti  giorni,
decorso  il  quale  trovano  applicazione  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 24, comma 2 della legge regionale 20 marzo  2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso); ai sensi dell'art. 7, comma  1,  lettera  d),
della legge  regionale  7/2000,  l'istanza  sospende  i  termini  del
procedimento di cui all'art. 63-bis, comma 12. 
  7. I criteri operativi da rispettare ai fini  della  documentazione
delle condizioni di cui al comma 5 per  le  funzioni  preminentemente
commerciali di tipo H sono: 
    a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi: 
      1) riferirsi all'attualita' della domanda  di  nuove  attivita'
commerciali o di ampliamento di quelle esistenti, che  illustrino  in
termini quantitativi e qualitativi le iniziative imprenditoriali e le
linee strategiche di sviluppo, le azioni per il raggiungimento  degli
obiettivi e i risultati attesi, nonche' la sostenibilita' economica e
finanziaria degli interventi previsti; 
      2)  ricondurre  le  trasformazioni   territoriali   comportanti
riduzioni di aree naturali o agricole a una dimensione non  eccedente
le  strette  esigenze  di  soddisfacimento   dei   nuovi   fabbisogni
insediativi; 
      3) comprovare che in  termini  funzionali  e  dimensionali  gli
ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili vuoi
con i livelli di  servizio  delle  reti  infrastrutturali  e  con  la
dotazione  di  attrezzature  collettive,  vuoi  con  la  tutela   del
paesaggio; 
    b) per la documentazione della preminente saturazione delle  aree
gia' destinate alle  funzioni  insediative  sopraindicate  si  dovra'
descrivere e attestare che l'estensione  e  la  conformazione  fisica
delle  superfici  edificabili  comprese  nelle   vigenti   zone   non
preminentemente residenziali e  non  preminentemente  produttive  non
consentano l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui
alla lettera a); 
    c) per  la  documentazione  della  prevalente  occupazione  degli
insediamenti extraresidenziali gia' edificati  sulle  aree  destinate
alle funzioni ammissibili,  si  dovra'  descrivere  e  attestare  che
l'entita' e la disposizione planivolumetrica delle superfici  coperte
degli insediamenti non  occupati  presenti  sulle  vigenti  zone  non
preminentemente residenziali e  non  preminentemente  produttive  non
consentano l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui
alla lettera a); 
    d) per la dimostrazione della congruita'  commerciale  dei  piani
comunali di settore del commercio alla vigente normativa di cui  alla
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia
di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifica alla legge regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  "Disciplina
organica del turismo"), la Direzione centrale competente  in  materia
di pianificazione  territoriale,  su  specifica  istanza,  acquisisce
dalla  Direzione  centrale  competente  in   materia   di   attivita'
produttive un  parere  di  congruita'  commerciale;  tale  parere  va
espresso entro il termine di venti giorni, decorso il  quale  trovano
applicazione le disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, della legge
regionale 7/2000; ai sensi dell'art. 7, comma 1,  lettera  d),  della
legge regionale 7/2000, l'istanza sospende i termini del procedimento
di cui all'art. 63-bis, comma 12; 
    e)  per  la  dimostrazione  della  compatibilita'  urbanistica  e
ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi  di  vendita
di grande struttura, oltre al rispetto dei criteri  di  indirizzo  di
cui all'art. 15, commi 7 e 8, della legge regionale 29/2005,  nonche'
delle disposizioni in  materia  di  urbanistica  commerciale  di  cui
all'art. 20 del regolamento di esecuzione della legge stessa, emanato
con decreto del Presidente della Regione del 23  marzo  2007,  n.  69
(Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3,
della  legge  regionale  5  dicembre  2005,  n.  29,  in  materia  di
urbanistica commerciale  e  programmazione  per  le  medie  e  grandi
strutture di vendita), si dovra' attestare che  la  previsione  degli
esercizi  di  vendita   di   grande   struttura   non   comporti   la
trasformazione di zone di tipo F o di zone di  tipo  E  definite  dal
PURG  o  dai  vigenti  strumenti  urbanistici  come  zone  di  pregio
paesaggistico, ambientale o agronomico. 
  8.  Con  deliberazione  del  Consiglio  comunale   possono   essere
apportate precisazioni alla classificazione delle zone  previste  nei
vigenti  strumenti  urbanistici  comunali  unicamente  ai   fini   di
assicurare l'equiparazione alle zone omogenee indicate dal PURG, come
delineato nel comma 3. 
  9. Al fine di garantire le equiparazioni di  cui  al  comma  8,  il
Comune puo' richiedere alla Direzione centrale competente in  materia
di  pianificazione   territoriale   un   parere   di   compatibilita'
preliminarmente alla deliberazione di cui al comma 8.».