Art. 12 
 
          Modifica all'art. 12 della legge regionale 3/2001 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 12 febbraio  2001,
n. 3 (Disposizioni in materia di sportello  unico  per  le  attivita'
produttive e semplificazione di  procedimenti  amministrativi  e  del
corpo legislativo regionale), dopo le parole «costituisce proposta di
variante» sono aggiunte le seguenti:  «e  segue  le  procedure  delle
varianti di livello  comunale  ai  sensi  del  capo  II  della  legge
regionale 25 settembre  2015,  n.  21  (Disposizioni  in  materia  di
varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del  consumo
di suolo)».