Art. 12 Modifica all'art. 12 della legge regionale 3/2001 1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), dopo le parole «costituisce proposta di variante» sono aggiunte le seguenti: «e segue le procedure delle varianti di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».