Art. 16 
 
Modifiche alla legge regionale 5/2007 e al relativo  regolamen-to  di
  attuazione emanato con decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
  086/2008 
 
  1. I commi 5 e 6 dell'art. 63 della  legge  regionale  5/2007  sono
abrogati. 
  2. Al comma 1 dell'art. 63-bis  della  legge  regionale  5/2007  le
parole «e  all'art.  17  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della  Regione  20  marzo  2008,  n.  86  (Regolamento  di
attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge  regionale
23 febbraio 2007, n. 5)», sono sostituite dalle seguenti: «e al  capo
II della legge regionale 25 settembre 2015, n.  21  (Disposizioni  in
materia di varianti urbanistiche di livello comunale  e  contenimento
del consumo di suolo)». 
  3. Al punto 1), della lettera b) del comma 7 dell'art. 63-bis della
legge regionale 5/2007 le parole «e la  relazione  con  l'indicazione
motivata  dei  limiti  di  flessibilita',  riferiti  agli   specifici
contenuti del piano, per l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento
del piano medesimo; la flessibilita' non puo' consentire l'incremento
di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10  per  cento,
in relazione alla quantita' complessiva delle superfici previste  per
le diverse funzioni, attuabile anche con piu' interventi  successivi,
con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di
tutela ambientale; per i Comuni con popolazione  residente  inferiore
ai   15.000   abitanti,   risultante   dall'ultimo   censimento,   la
flessibilita' puo' consentire variazioni fino al 20 per  cento»  sono
soppresse. 
  4. Al punto 2) della lettera b) del comma 7 dell'art. 63-bis  della
legge regionale 5/2007 le parole «e con il  programma  di  attuazione
delle previsioni del piano», sono sostituite dalle seguenti:  «e  dei
contenuti delle modifiche  che  esorbitano  condizioni  o  limiti  di
applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  capo  II  della  legge
regionale n. 21/2015». 
  5. Al comma 20 dell'art. 63-bis della  legge  regionale  5/2007  le
parole «variante al medesimo purche' rientrino nella flessibilita' di
cui al  comma  7,  lettera  b),  numero  1)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «variante di livello comunale al medesimo purche' rientrino
nelle disposizioni del capo II della legge regionale n. 21/2015». 
  6. Il comma 21 dell'art. 63-bis della  legge  regionale  5/2007  e'
abrogato. 
  7. Al comma 22 dell'art. 63-bis della  legge  regionale  5/2007  le
parole  «costituisce  variante   non   sostanziale   allo   strumento
urbanistico generale comunale ai sensi dell'art. 17 del  decreto  del
Presidente della Regione 86/2008», sono  sostituite  dalle  seguenti:
«costituisce variante di livello comunale allo strumento  urbanistico
generale comunale ai sensi del  capo  II  della  legge  regionale  n.
21/2015». 
  8. Il comma 1 dell'art. 63-quater della legge regionale  5/2007  e'
sostituito dal seguente: «1. Fino  all'entrata  in  vigore  del  PTR,
nell'attuazione dello strumento  urbanistico  generale  comunale,  il
PRPC o altro strumento urbanistico attuativo puo' apportare modifiche
secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque nei limiti
previsti dal capo  II  della  legge  regionale  n.  21/2015,  per  le
varianti di livello comunale. L'osservanza  delle  indicazioni  dello
strumento urbanistico generale e il rispetto dei limiti previsti  dal
capo II della legge regionale n. 21/2015 devono essere asseverati dal
progettista incaricato della redazione dello  strumento  attuativo  e
dal responsabile del procedimento.». 
  9. L'art. 17 del regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente
della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di  attuazione  della
Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007,
n. 5), e' abrogato.