Art. 16 Modifiche alla legge regionale 5/2007 e al relativo regolamen-to di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 086/2008 1. I commi 5 e 6 dell'art. 63 della legge regionale 5/2007 sono abrogati. 2. Al comma 1 dell'art. 63-bis della legge regionale 5/2007 le parole «e all'art. 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5)», sono sostituite dalle seguenti: «e al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)». 3. Al punto 1), della lettera b) del comma 7 dell'art. 63-bis della legge regionale 5/2007 le parole «e la relazione con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilita', riferiti agli specifici contenuti del piano, per l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento del piano medesimo; la flessibilita' non puo' consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per cento, in relazione alla quantita' complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con piu' interventi successivi, con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale; per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento, la flessibilita' puo' consentire variazioni fino al 20 per cento» sono soppresse. 4. Al punto 2) della lettera b) del comma 7 dell'art. 63-bis della legge regionale 5/2007 le parole «e con il programma di attuazione delle previsioni del piano», sono sostituite dalle seguenti: «e dei contenuti delle modifiche che esorbitano condizioni o limiti di applicazione delle disposizioni di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015». 5. Al comma 20 dell'art. 63-bis della legge regionale 5/2007 le parole «variante al medesimo purche' rientrino nella flessibilita' di cui al comma 7, lettera b), numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «variante di livello comunale al medesimo purche' rientrino nelle disposizioni del capo II della legge regionale n. 21/2015». 6. Il comma 21 dell'art. 63-bis della legge regionale 5/2007 e' abrogato. 7. Al comma 22 dell'art. 63-bis della legge regionale 5/2007 le parole «costituisce variante non sostanziale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 86/2008», sono sostituite dalle seguenti: «costituisce variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi del capo II della legge regionale n. 21/2015». 8. Il comma 1 dell'art. 63-quater della legge regionale 5/2007 e' sostituito dal seguente: «1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione dello strumento urbanistico generale comunale, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo puo' apportare modifiche secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque nei limiti previsti dal capo II della legge regionale n. 21/2015, per le varianti di livello comunale. L'osservanza delle indicazioni dello strumento urbanistico generale e il rispetto dei limiti previsti dal capo II della legge regionale n. 21/2015 devono essere asseverati dal progettista incaricato della redazione dello strumento attuativo e dal responsabile del procedimento.». 9. L'art. 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), e' abrogato.