Art. 17 Modifica all'art. 10 della legge regionale 7/2008 1. Al comma 6 dell'art. 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole «le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio)» sono sostituite dalle seguenti: «le procedure indicate nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».