Art. 17 
 
          Modifica all'art. 10 della legge regionale 7/2008 
 
  1. Al comma 6 dell'art. 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n.
7 (Legge comunitaria 2007), le  parole  «le  procedure  indicate  nel
regolamento  di  attuazione  della  parte  urbanistica  della   legge
regionale  23  febbraio  2007,  n.  5  (Riforma  dell'urbanistica   e
disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio)» sono  sostituite
dalle seguenti: «le  procedure  indicate  nel  capo  II  della  legge
regionale 25 settembre  2015,  n.  21  (Disposizioni  in  materia  di
varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del  consumo
di suolo)».