Art. 18 
 
          Modifica all'art. 4 della legge regionale 12/2008 
 
  1. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n.
12 (Integrazioni e modifiche alla  legge  regionale  5/2007  "Riforma
dell'urbanistica  e  disciplina   dell'attivita'   edilizia   e   del
paesaggio"), le parole «puo' procedere con variante  non  sostanziale
agli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle  seguenti:
«puo' procedere con variante di livello comunale di cui  al  capo  II
della legge regionale 25  settembre  2015,  n.  21  (Disposizioni  in
materia di varianti urbanistiche di livello comunale  e  contenimento
del consumo di suolo)».