Art. 18 Modifica all'art. 4 della legge regionale 12/2008 1. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio"), le parole «puo' procedere con variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti: «puo' procedere con variante di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».