Art. 19 Modifica all'art. 4 della legge regionale 16/2008 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole «varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio)» sono sostituite dalle seguenti: «varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».