Art. 19 
 
          Modifica all'art. 4 della legge regionale 16/2008 
 
  1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale  5
dicembre  2008,  n.  16  (Norme  urgenti  in  materia  di   ambiente,
territorio,    edilizia,    urbanistica,     attivita'     venatoria,
ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio  marittimo
e turismo),  le  parole  «varianti  non  sostanziali  agli  strumenti
urbanistici comunali  di  cui  all'art.  63,  comma  5,  della  legge
regionale  23  febbraio  2007,  n.  5  (Riforma  dell'urbanistica   e
disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio)» sono  sostituite
dalle seguenti: «varianti di livello comunale di cui al capo II della
legge  regionale  25  settembre  2015  (Disposizioni  in  materia  di
varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del  consumo
di suolo)».