Art. 20 
 
       Modifica all'art. 16-bis della legge regionale 16/2009 
 
  1. Al comma 5 dell'art. 16-bis  della  legge  regionale  11  agosto
2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela
fisica  del  territorio),  le  parole  «costituiscono  varianti   non
sostanziali ai sensi del l'dell'art. 17 del  decreto  del  Presidente
della Regione 20 marzo 2008 n. 086/Pres. (Regolamento  di  attuazione
della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio
2007 n. 5)», sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono  varianti
di livello comunale di cui  al  capo  II  della  legge  regionale  25
settembre  2015,  n.  21  (Disposizioni  in   materia   di   varianti
urbanistiche di  livello  comunale  e  contenimento  del  consumo  di
suolo)».