Art. 20 Modifica all'art. 16-bis della legge regionale 16/2009 1. Al comma 5 dell'art. 16-bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole «costituiscono varianti non sostanziali ai sensi del l'dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5)», sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».