Art. 21 Modifiche alla legge regionale 19/2009 1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 19/2009, le parole «costituisce adozione di variante non sostanziale degli strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «non comporta la necessita' di variante urbanistica qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5)». 2. Al comma 4 dell'art. 60 della legge regionale 19/2009, le parole «costituisce variante non sostanziale» sono sostituite delle seguenti: «costituisce variante di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)». 3. Al comma 2-bis dell'art. 61 della legge regionale 19/2009, le parole «alla procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.», sono sostituite dalle seguenti: «alla procedura di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015». 4. Al comma 6 dell'art. 61 della legge regionale 19/2009, le parole «Sono ammesse varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite con le seguenti: «Sono ammesse varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015».