Art. 21 
 
               Modifiche alla legge regionale 19/2009 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 19/2009, le parole
«costituisce adozione di variante  non  sostanziale  degli  strumenti
urbanistici»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «non  comporta   la
necessita' di variante urbanistica qualora ricorra la fattispecie  di
cui all'art. 11, comma 1, del regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione  20  marzo  2008,  n.  086  (Regolamento  di
attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge  regionale
23 febbraio 2007, n. 5)». 
  2. Al comma 4 dell'art. 60 della legge regionale 19/2009, le parole
«costituisce  variante  non  sostanziale»   sono   sostituite   delle
seguenti: «costituisce variante di livello comunale di cui al capo II
della legge regionale 25  settembre  2015,  n.  21  (Disposizioni  in
materia di varianti urbanistiche di livello comunale  e  contenimento
del consumo di suolo)». 
  3. Al comma 2-bis dell'art. 61 della legge  regionale  19/2009,  le
parole «alla  procedura  di  cui  all'articolo  17  del  decreto  del
Presidente  della  Regione  20  marzo  2008,  n.   086/Pres.»,   sono
sostituite dalle seguenti: «alla procedura di cui al  capo  II  della
legge regionale n. 21/2015». 
  4. Al comma 6 dell'art. 61 della legge regionale 19/2009, le parole
«Sono ammesse varianti non  sostanziali  agli  strumenti  urbanistici
comunali» sono sostituite con le seguenti: «Sono ammesse varianti  di
livello comunale di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015».