Art. 22 Modifica all'art. 6 della legge regionale 10/2010 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), le parole «"Variante non sostanziale agli strumenti di pianificazione comunale" da adottarsi secondo le modalita' e le procedure disciplinate dalla legge regionale di settore» sono sostituite dalle seguenti: «variante di livello comunale da adottarsi secondo le modalita' e le procedure disciplinate nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».