Art. 22 
 
          Modifica all'art. 6 della legge regionale 10/2010 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16 giugno 2010,  n.
10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione  finalizzata
al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati  nei
territori  montani),  le  parole  «"Variante  non  sostanziale   agli
strumenti  di  pianificazione  comunale"  da  adottarsi  secondo   le
modalita' e  le  procedure  disciplinate  dalla  legge  regionale  di
settore»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «variante  di   livello
comunale  da  adottarsi  secondo  le   modalita'   e   le   procedure
disciplinate nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015,  n.
21 (Disposizioni in  materia  di  varianti  urbanistiche  di  livello
comunale e contenimento del consumo di suolo)».