Art. 23 
 
         Modifiche all'art. 65 della legge regionale 3/2015 
 
  1. Al comma 10 dell'art. 65 della legge regionale 20 febbraio 2015,
n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma  delle  politiche  industriali),  le
parole «variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale»
sono sostituite dalle seguenti: «variante di livello comunale di  cui
al  capo  II  della  legge  regionale  25  settembre  2015,   n.   21
(Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale
e contenimento del consumo di suolo)».