Art. 23 Modifiche all'art. 65 della legge regionale 3/2015 1. Al comma 10 dell'art. 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole «variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale» sono sostituite dalle seguenti: «variante di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».