Art. 25 Disciplina transitoria 1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e' definita sulla base delle norme previgenti. 2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le relazioni con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilita' di cui all'art. 63-bis, comma 7, lettera b), punto 1), della legge regionale 5/2007 allegate agli strumenti urbanistici comunali vigenti, divengono inefficaci e trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II della presente legge. 3. Per gli strumenti urbanistici aventi valenza di nuovo piano o di variante generale e comunque per quelli aventi per oggetto la completa riformulazione delle relazioni con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilita' di cui all'art. 63-bis, comma 7, lettera b), punto 1), della legge regionale 5/2007, le cui procedure di formazione risultino in corso ai sensi del comma 1, le relazioni di flessibilita' allegate di cui al comma 2 divengono inefficaci trascorso il periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico. Con deliberazione consiliare il Comune puo' stabilire un periodo di durata inferiore ovvero la revoca della relazione. 4. Le disposizioni di cui al capo II trovano applicazione anche con riferimento alle fattispecie disciplinate dagli articoli 11, comma 2, e 16, comma 4, del regolamento di attuazione della legge regionale 5/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 86/2008.