Art. 25 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici  comunali
in corso alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'
definita sulla base delle norme previgenti. 
  2. A far data dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
relazioni con l'indicazione motivata dei limiti di  flessibilita'  di
cui all'art. 63-bis, comma 7,  lettera  b),  punto  1),  della  legge
regionale  5/2007  allegate  agli  strumenti   urbanistici   comunali
vigenti, divengono inefficaci e trovano applicazione le  disposizioni
di cui al capo II della presente legge. 
  3. Per gli strumenti urbanistici aventi valenza di nuovo piano o di
variante generale  e  comunque  per  quelli  aventi  per  oggetto  la
completa riformulazione delle relazioni  con  l'indicazione  motivata
dei limiti di flessibilita' di cui all'art. 63-bis, comma 7,  lettera
b), punto 1), della legge  regionale  5/2007,  le  cui  procedure  di
formazione risultino in corso ai sensi del comma 1, le  relazioni  di
flessibilita'  allegate  di  cui  al  comma  2  divengono  inefficaci
trascorso il periodo di dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
dello strumento urbanistico. Con deliberazione consiliare  il  Comune
puo' stabilire un periodo di durata inferiore ovvero la revoca  della
relazione. 
  4. Le disposizioni di cui al capo II trovano applicazione anche con
riferimento alle fattispecie disciplinate dagli articoli 11, comma 2,
e 16, comma 4, del regolamento di attuazione  della  legge  regionale
5/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 86/2008.