Art. 26 
 
                           Rinvio dinamico 
 
  1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella
presente legge si intende effettuato al testo  vigente  dei  medesimi
comprensivo  delle  modifiche  e   delle   integrazioni   intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
  2. Le espressioni "variante non sostanziale",  "variante  ai  sensi
del DPReg.  o86/2008",  "variante  a  procedura  semplificata"  e  le
ulteriori definizioni assimilabili  alle  stesse,  devono  intendersi
riferite al capo II della presente legge.