Art. 26 Rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. 2. Le espressioni "variante non sostanziale", "variante ai sensi del DPReg. o86/2008", "variante a procedura semplificata" e le ulteriori definizioni assimilabili alle stesse, devono intendersi riferite al capo II della presente legge.