Art. 3 
 
Condizioni  per  le  varianti  di  livello  comunale  agli  strumenti
  urbanistici dotati di rappresentazione schematica  delle  strategie
  di piano ovvero di piano struttura 
 
  1. Sono soggette alle  procedure  previste  dal  presente  capo  le
varianti che, nell'osservanza dei limiti di soglia di cui all'art.  4
e nel rispetto delle  modalita'  operative  di  cui  all'art.  5,  si
identificano nelle seguenti condizioni: 
    a)  modificano  unicamente  le  zone  omogenee  e  le   categorie
urbanistiche gia' previste nell'assetto  azzonativo  degli  strumenti
urbanistici comunali, attraverso l'adattamento,  l'ampliamento  o  la
riduzione dei perimetri delle stesse, purche' non  in  conflitto  con
gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali; 
    b) attuano le  modalita'  operative  gia'  previste  nei  vigenti
strumenti urbanistici per il  trasferimento  nell'assetto  azzonativo
delle  funzioni  insediative  e  infrastrutturali  indicate  soltanto
nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalita' rispettino le
condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'art.
4 e le modalita' operative di cui all'art. 5; 
    c)  prevedono  l'interscambio  tra  le  indicazioni   dei   piani
struttura e le previsioni degli assetti  azzonativi  degli  strumenti
urbanistici comunali, qualora non si  modifichi  la  rappresentazione
del  piano  struttura,  non  si  incrementi  l'entita'  dei   carichi
insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in  zona
agricola di tipo E come  definita  dal  Piano  urbanistico  regionale
generale approvato con decreto del Presidente della Giunta  Regionale
15 settembre 1978, n. 0826 /Pres. (Approvazione del Piano urbanistico
regionale generale), di seguito denominato PURG; 
    d) modificano, nei limiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera f),
l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche
previste  nell'assetto   azzonativo   degli   strumenti   urbanistici
comunali.