Art. 4 
 
Limiti di soglia per le varianti di livello comunale  agli  strumenti
  urbanistici dotati di rappresentazione schematica  delle  strategie
  di piano, ovvero di piano struttura 
 
  1. Sono soggette alle  procedure  previste  dal  presente  capo  le
varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'art. 3 e le
modalita' operative di cui all'art. 5, osservano i limiti  di  soglia
di seguito specificati: 
    a)  adattamento  per  riconfigurare  il  perimetro  in   aderenza
all'assetto proprietario, nonche' a seguito di approfondimenti  volti
a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali  per  le  sotto
specificate zone  di  livello  regionale,  purche'  non  s'incrementi
l'entita' dei carichi insediativi: 
      1) zone omogenee A e  B0  o  altre  assimilabili  alle  zone  A
definite dal PURG, cosi' come recepite  negli  strumenti  urbanistici
comunali; 
      2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P
definite dal PURG, cosi' come recepite  negli  strumenti  urbanistici
comunali; 
      3) zone strategiche,  zone  di  trasferimento,  altre  zone  di
livello regionale cosi' come classificate negli strumenti urbanistici
comunali; 
    b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle  zone
omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come  pure
degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi o  riserve  regionali,
aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree  di  reperimento,
parchi comunali  o  intercomunali  previsti  nell'assetto  azzonativo
degli   strumenti   urbanistici   comunali,   fermo   restando    che
l'adattamento  non  puo'  discostarsi  dalla  delimitazione  d'ambito
prevista dalla normativa di riferimento; 
    c)  adattamento  per  riconfigurare  il  perimetro  in   aderenza
all'assetto proprietario, nonche' a seguito di approfondimenti  volti
a determinare nuove e  peculiari  soluzioni  progettuali  delle  zone
omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite
nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici  comunali,  ferma
restando  la  possibilita'  di  riduzione  totale  o  parziale  delle
relative funzioni qualora si rispettino gli standard minimi  previsti
per ogni categoria di  servizio  nel  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 20  aprile  1995,  n.  0126/Pres.  (Revisione  degli
standard urbanistici regionali), e le  aree  rimanenti  rispettino  i
caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa
zone omogenee; 
    d)  adattamento  per  riconfigurare  il  perimetro  in   aderenza
all'assetto proprietario, nonche' a seguito di approfondimenti  volti
a  determinare  nuove  e  peculiari  soluzioni  progettuali  per   le
infrastrutture  di  livello  regionale  gia'  recepite   nell'assetto
azzonativo degli strumenti urbanistici comunali; 
    e) ampliamento delle zone omogenee di  completamento  di  tipo  B
definite dal  PURG,  previste  nell'assetto  azzonativo  dei  vigenti
strumenti urbanistici, purche' prioritariamente comprese  all'interno
delle aree urbanizzate cosi'  come  rappresentate  nella  planimetria
allegata agli strumenti stessi, ferma  restando  la  possibilita'  di
riduzione, parziale o totale, delle relative funzioni qualora le aree
rimanenti  rispettino  i  caratteri   insediativi   richiesti   dalle
disposizioni vigenti per questa zone omogenee; 
    f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare
il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonche' a  seguito
di approfondimenti volti a determinare nuove  e  peculiari  soluzioni
pro-gettuali, delle zone omogenee di livello  comunale  definite  dal
PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O cosi'  come  recepite  nell'assetto
azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito: 
      1) di un ulteriore documentato fabbisogno insediativo  rispetto
a quello gia' previsto negli strumenti urbanistici  dovuto  a  eventi
non prevedibili dagli strumenti stessi; 
      2) della preminente saturazione delle aree gia' destinate  alle
funzioni insediative nell'ambito delle cor-rispondenti zone  omogenee
elencate nella lettera f) rispetto  alle  superfici  complessivamente
comprese nell'ambito delle zone omogenee stesse; 
      3) della prevalente occupazione  dei  volumi  extraresidenziali
gia' edificati rispetto ai volumi  complessivamente  esistenti  sulle
zone omogenee elencate nella lettera f); 
    g)  ampliamento  motivato  di  insediamenti   singoli   esistenti
destinati a funzioni extraresidenziali riconosciuti in  zona  propria
dai vigenti strumenti urbanistici, entro un massimo del 50 per  cento
dell'esistente superficie coperta e, comunque, entro il 70 per  cento
dell'area di pertinenza urbanistica prevista negli strumenti  stessi,
ferma restando la possibilita' di riduzione totale o  parziale  delle
relative funzioni qualora le aree rimanenti  rispettino  i  caratteri
insediativi richiesti dalle  disposizioni  vigenti  per  questa  zona
omogenea; 
    h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite  dal  PURG,
cosi'  come  recepite   nell'assetto   azzonativo   degli   strumenti
urbanistici  comunali  ed  eventuale  riduzione  delle  zone   stesse
soltanto  a  seguito  degli  adattamenti  e  degli  ampliamenti   dei
perimetri previsti dal presente comma  per  le  altre  zone,  nonche'
sulla base di giustificate motivazioni; 
    i) ampliamento di altre particolari categorie urbanistiche, cosi'
come  classificate  nell'assetto  azzonativo  dei  vigenti  strumenti
urbanistici e non riconducibili ne' alle zone omogenee  definite  dal
PURG, ne' a quelle specificate nel comma 1,  lettera  a),  punto  3),
purche' nel rispetto dei  criteri  metodologici  rappresentati  negli
strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione; 
    j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), di nuove aree ovvero ampliamento
di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilita'
e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi
progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.