Art. 4 Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura 1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'art. 3 e le modalita' operative di cui all'art. 5, osservano i limiti di soglia di seguito specificati: a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonche' a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purche' non s'incrementi l'entita' dei carichi insediativi: 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, cosi' come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, cosi' come recepite negli strumenti urbanistici comunali; 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale cosi' come classificate negli strumenti urbanistici comunali; b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non puo' discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento; c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonche' a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ferma restando la possibilita' di riduzione totale o parziale delle relative funzioni qualora si rispettino gli standard minimi previsti per ogni categoria di servizio nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici regionali), e le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee; d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonche' a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale gia' recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali; e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purche' prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate cosi' come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, ferma restando la possibilita' di riduzione, parziale o totale, delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee; f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonche' a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni pro-gettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O cosi' come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito: 1) di un ulteriore documentato fabbisogno insediativo rispetto a quello gia' previsto negli strumenti urbanistici dovuto a eventi non prevedibili dagli strumenti stessi; 2) della preminente saturazione delle aree gia' destinate alle funzioni insediative nell'ambito delle cor-rispondenti zone omogenee elencate nella lettera f) rispetto alle superfici complessivamente comprese nell'ambito delle zone omogenee stesse; 3) della prevalente occupazione dei volumi extraresidenziali gia' edificati rispetto ai volumi complessivamente esistenti sulle zone omogenee elencate nella lettera f); g) ampliamento motivato di insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni extraresidenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici, entro un massimo del 50 per cento dell'esistente superficie coperta e, comunque, entro il 70 per cento dell'area di pertinenza urbanistica prevista negli strumenti stessi, ferma restando la possibilita' di riduzione totale o parziale delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zona omogenea; h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, cosi' come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonche' sulla base di giustificate motivazioni; i) ampliamento di altre particolari categorie urbanistiche, cosi' come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e non riconducibili ne' alle zone omogenee definite dal PURG, ne' a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purche' nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione; j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilita' e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.