Art. 5 
 
Modalita'  operative  per  le  varianti  di  livello  comunale   agli
  strumenti urbanistici dotati di rappresentazione  schematica  delle
  strategie di piano, ovvero di piano struttura 
 
  1. Sono soggette alle  procedure  previste  dal  presente  capo  le
varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'art. 3 e  i
limiti di soglia di cui all'art. 4, osservano le modalita'  operative
di seguito specificate. 
  2.  Ai  fini  della  quantificazione  degli  ulteriori  fabbisogni,
nonche' delle dimostrazioni della preminente saturazione  delle  aree
gia' destinate alle  funzioni  insediative  di  livello  comunale  e,
all'interno delle aree medesime, della prevalente  occupazione  degli
insediamenti  extraresidenziali  gia'  edificati,  le   varianti   di
trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C,
I, L2, M2, N2 e O di cui all'art. 4,  comma  1,  lettera  f),  devono
essere elaborate sulla base delle seguenti modalita' operative: 
    a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni  insediativi
per le funzioni prevalentemente residenziali nelle zone  omogenee  di
tipo C e O, si dovra': 
      1)  specificare  quali  eventi  imprevisti  hanno   determinato
l'ulteriore   fabbisogno   insediativo   rispetto   a   quello   gia'
quantificato nello strumento urbanistico vigente per l'arco decennale
di previsione dello strumento stesso; 
      2) comprovare che la dimensione  territoriale  delle  eventuali
trasformazioni di aree agricole, naturali  o  d'interesse  culturale,
paesaggistico e ambientale  e'  quella  ritenuta  indispensabile  per
poter  assicurare  esclusivamente  il  conseguimento  dei  fabbisogni
insediativi suddetti; 
      3) comprovare che in  termini  funzionali  e  dimensionali  gli
ulteriori fabbisogni determinano carichi insediativi compatibili  sia
con i livelli di  servizio  delle  reti  infrastrutturali  e  con  la
dotazione  di  attrezzature  collettive,  sia  con  la   tutela   del
paesaggio; 
    b) per la dimostrazione della preminente saturazione  delle  aree
gia' destinate alle funzioni insediative di cui alla  lettera  a)  si
dovra' attestare che l'estensione o  la  conformazione  fisica  delle
superfici  edificabili   comprese   nelle   vigenti   zone   omogenee
preminentemente residenziali di tipo C e O non consente  l'attuazione
degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni elencate  alla
lettera a); 
    c) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni  insediativi
per le funzioni diverse da quelle prevalentemente residenziali  nelle
zone di tipo I, L2, M2 e N2, si dovra': 
      1) fare riferimento ad  aggiornate  e  documentate  domande  di
nuovi insediamenti supportate da un'analisi da cui si evinca  che  le
attivita' da svolgere nei nuovi  insediamenti  proposti  non  possono
trovare collocazione  in  altre  vigenti  zone  omogenee  di  livello
regionale; 
      2) specificare quali eventi  imprevisti  hanno  determinato  un
ulteriore fabbisogno insediativo  rispetto  a  quello  gia'  previsto
nello strumento urbanistico vigente; 
      3) comprovare che la dimensione  territoriale  delle  eventuali
trasformazioni di aree agricole, naturali  o  d'interesse  culturale,
paesaggistico e ambientale  e'  quella  ritenuta  indispensabile  per
poter  assicurare  esclusivamente  il  conseguimento  dei  fabbisogni
insediativi suddetti; 
      4) comprovare che in  termini  funzionali  e  dimensionali  gli
ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili  sia
con i livelli di  servizio  delle  reti  infrastrutturali  e  con  la
dotazione  di  attrezzature  collettive,  sia  con  la   tutela   del
paesaggio; 
    d) per la dimostrazione della preminente saturazione  delle  aree
gia' destinate alle funzioni insediative di cui alla  lettera  c)  si
dovra' attestare che l'estensione e  la  conformazione  fisica  delle
superfici  edificabili  comprese  nelle  vigenti  zone  omogenee  non
preminentemente residenziali e  non  preminentemente  produttive  non
consentono l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le
funzioni elencate alla lettera c); 
    e)  per  la  dimostrazione  della  prevalente  occupazione  degli
insediamenti extraresidenziali gia' edificati sulle aree  compatibili
con le  funzioni  insediative  di  cui  alla  lettera  c)  si  dovra'
attestare che alla  data  di  adozione  dello  strumento  urbanistico
l'entita' e la disposizione planivolumetrica delle superfici  coperte
degli insediamenti non occupati presenti sulle vigenti zone  omogenee
non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non
consentono l'insediamento delle nuove funzioni elencate alla  lettera
c). 
  3. Le varianti di cui all'art. 4,  comma  1,  lettera  e),  per  la
dimostrazione  della  possibilita'  di  individuare  nuove   zone   B
prioritariamente all'interno del perimetro delle aree urbanizzate  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta  regionale  n.
0126/1995, dovranno altresi': 
    a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con  la
tipologia della zona omogenea interessata; 
    b) accertare la concreta possibilita'  di  attuare  un  effettivo
collegamento alle reti tecnologiche esistenti; 
    c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati  in
posizione retrostante rispetto alla  viabilita'  pubblica  esistente,
purche' la  superficie  da  edificare  non  difetti  delle  opere  di
urbanizzazione cui all'articolo 22, comma 2, della legge regionale 11
novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); 
    d) subordinare l'individuazione di nuove zone B  al  rispetto  di
una distanza non superiore  a  50  metri  dal  perimetro  delle  aree
urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.