Art. 5 Modalita' operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura 1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'art. 3 e i limiti di soglia di cui all'art. 4, osservano le modalita' operative di seguito specificate. 2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonche' delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree gia' destinate alle funzioni insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali gia' edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), devono essere elaborate sulla base delle seguenti modalita' operative: a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni prevalentemente residenziali nelle zone omogenee di tipo C e O, si dovra': 1) specificare quali eventi imprevisti hanno determinato l'ulteriore fabbisogno insediativo rispetto a quello gia' quantificato nello strumento urbanistico vigente per l'arco decennale di previsione dello strumento stesso; 2) comprovare che la dimensione territoriale delle eventuali trasformazioni di aree agricole, naturali o d'interesse culturale, paesaggistico e ambientale e' quella ritenuta indispensabile per poter assicurare esclusivamente il conseguimento dei fabbisogni insediativi suddetti; 3) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinano carichi insediativi compatibili sia con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, sia con la tutela del paesaggio; b) per la dimostrazione della preminente saturazione delle aree gia' destinate alle funzioni insediative di cui alla lettera a) si dovra' attestare che l'estensione o la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone omogenee preminentemente residenziali di tipo C e O non consente l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni elencate alla lettera a); c) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni diverse da quelle prevalentemente residenziali nelle zone di tipo I, L2, M2 e N2, si dovra': 1) fare riferimento ad aggiornate e documentate domande di nuovi insediamenti supportate da un'analisi da cui si evinca che le attivita' da svolgere nei nuovi insediamenti proposti non possono trovare collocazione in altre vigenti zone omogenee di livello regionale; 2) specificare quali eventi imprevisti hanno determinato un ulteriore fabbisogno insediativo rispetto a quello gia' previsto nello strumento urbanistico vigente; 3) comprovare che la dimensione territoriale delle eventuali trasformazioni di aree agricole, naturali o d'interesse culturale, paesaggistico e ambientale e' quella ritenuta indispensabile per poter assicurare esclusivamente il conseguimento dei fabbisogni insediativi suddetti; 4) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili sia con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, sia con la tutela del paesaggio; d) per la dimostrazione della preminente saturazione delle aree gia' destinate alle funzioni insediative di cui alla lettera c) si dovra' attestare che l'estensione e la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone omogenee non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentono l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni elencate alla lettera c); e) per la dimostrazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali gia' edificati sulle aree compatibili con le funzioni insediative di cui alla lettera c) si dovra' attestare che alla data di adozione dello strumento urbanistico l'entita' e la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati presenti sulle vigenti zone omogenee non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentono l'insediamento delle nuove funzioni elencate alla lettera c). 3. Le varianti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilita' di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del perimetro delle aree urbanizzate di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresi': a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata; b) accertare la concreta possibilita' di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti; c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilita' pubblica esistente, purche' la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all'articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.