Art. 6 Disposizioni particolari per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura 1. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone omogenee, delle zone di livello regionale e delle categorie urbanistiche previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali, al fine di assicurare: a) l'equiparazione alle zone omogenee definite dal PURG come specificate nell'art. 4; b) l'identificazione nelle zone di livello regionale come specificate nell'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3); c) l'identificazione nelle particolari categorie urbanistiche come specificate nell'art. 4, comma 1, lettera i). 2. Al fine di garantire le equiparazioni e le identificazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il Comune puo' richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilita' preliminarmente all'atto deliberativo di precisazione di cui al comma 1.