Art. 6 
 
Disposizioni particolari per le varianti  di  livello  comunale  agli
  strumenti urbanistici dotati di rappresentazione  schematica  delle
  strategie di piano, ovvero di piano struttura 
 
  1.  Con  deliberazione  del  Consiglio  comunale   possono   essere
apportate precisazioni  alla  classificazione  delle  zone  omogenee,
delle zone  di  livello  regionale  e  delle  categorie  urbanistiche
previste nei vigenti  strumenti  urbanistici  comunali,  al  fine  di
assicurare: 
    a) l'equiparazione alle zone  omogenee  definite  dal  PURG  come
specificate nell'art. 4; 
    b)  l'identificazione  nelle  zone  di  livello  regionale   come
specificate nell'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3); 
    c) l'identificazione  nelle  particolari  categorie  urbanistiche
come specificate nell'art. 4, comma 1, lettera i). 
  2. Al fine di garantire le equiparazioni e  le  identificazioni  di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), il Comune puo'  richiedere  alla
Direzione  centrale   competente   in   materia   di   pianificazione
territoriale un parere  di  compatibilita'  preliminarmente  all'atto
deliberativo di precisazione di cui al comma 1.