Art. 7 Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura 1. Sono, altresi', varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a: a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni; b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all'art. 63-bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'art. 3, i limiti di soglia di cui all'art. 4 e le modalita' operative di cui all'art. 5; c) modificare l'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici generali vigenti contestualmente alla formazione degli strumenti urbanistici attuativi, quando le eventuali variazioni da apportare rispettino le condizioni di cui all'art. 3, i limiti di soglia di cui all'art. 4 e le modalita' operative di cui all'art. 5; d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessita' di pubblicazione degli elaborati progettuali; e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilita' territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti; f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonche' gli indici di edificabilita', i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'art. 3, i limiti di soglia di cui all'art. 4 e le modalita' operative di cui all'art. 5.