Art. 7 
 
Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici  dotati
  di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero  di
  piano struttura 
 
  1. Sono, altresi', varianti  di  livello  comunale  agli  strumenti
urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie  di
piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a: 
    a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani  regionali
di settore ove l'adeguamento comporti unicamente  il  recepimento  di
previsioni e prescrizioni; 
    b) recepire le previsioni dei piani comunali di  settore  di  cui
all'art. 63-bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n.
5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina  dell'attivita'  edilizia  e
del  paesaggio),  quando  le   eventuali   modifiche   da   apportare
all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino
le condizioni di cui all'art. 3, i limiti di soglia di cui all'art. 4
e le modalita' operative di cui all'art. 5; 
    c) modificare l'assetto azzonativo  degli  strumenti  urbanistici
generali vigenti  contestualmente  alla  formazione  degli  strumenti
urbanistici attuativi, quando le eventuali  variazioni  da  apportare
rispettino le condizioni di cui all'art. 3, i limiti di soglia di cui
all'art. 4 e le modalita' operative di cui all'art. 5; 
    d) sostituire la base cartografica  degli  strumenti  urbanistici
vigenti, qualora vi sia necessita' di pubblicazione  degli  elaborati
progettuali; 
    e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto  azzonativo
degli strumenti urbanistici comunali  in  sottozone  omogenee  e  gli
ambiti unitari d'intervento soggetti a  pianificazione  attuativa  in
subambiti  urbanisticamente  sostenibili  e  senza  incremento  degli
indici di fabbricabilita' territoriale e fondiaria e del rapporto  di
copertura massimi consentiti; 
    f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le
zone e le categorie  urbanistiche  previste  nell'assetto  azzonativo
degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si rispettino i
carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonche' gli indici
di edificabilita', i rapporti di  copertura  massimi  previsti  negli
strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti  per  le
zone A, B0 e altre a esse assimilabili; 
    g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici  e  procedurali,
qualora  le  modifiche  da  apportare  all'assetto  azzonativo  degli
strumenti  urbanistici  vigenti  rispettino  le  condizioni  di   cui
all'art. 3, i limiti di soglia di  cui  all'art.  4  e  le  modalita'
operative di cui all'art. 5.