Art. 8 Procedure per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura 1. Il progetto di variante di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e' pubblicato sul sito web comunale e, successivamente, e' adottato dal Consiglio comunale. La delibera di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, e' depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinche' chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso dal Comune sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonche' mediante pubblicazione nell'Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicita' puo' essere sostituita dall'affissione di manifesti. 2. Entro il periodo di deposito, chiunque puo' presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune e' tenuto a pronunciarsi specificatamente. 3. Il Comune, prima dell'approvazione della variante, interpella la competente struttura del Ministero per i beni e le attivita' culturali, qualora siano interessati beni vincolati dalla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonche' le intese necessarie con gli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi. 4. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 3, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune e introduce le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali e ambientali e alle intese con gli Enti di cui al comma 3, e approva la variante modificata di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione e' necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilita' assoluta. 5. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviate in forma cartacea o digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Il Comune provvede a pubblicare la predetta deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per l'invio in forma digitale vengono utilizzati i formati pdf e shapefile, le cui forme di redazione e modalita' di invio sono stabilite con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale. 6. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a opera del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa. 7. La variante al piano regolatore sin dall'adozione deve contenere l'asseverazione geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di settore, nonche' una valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, redatta dal Comune tenuto conto dei criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, allorche' nella medesima siano ricompresi beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004. 8. Le varianti sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. 9. Le varianti di cui al presente articolo recepiscono con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonche' tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici in via ordinaria e contengono altresi': a) copia dell'atto deliberativo di precisazioni cui all'art. 6, qualora tale atto risulti gia' approvato alla data di adozione della variante; b) una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, dei limiti di soglia di cui all'art. 4 e delle modalita' operative di cui all'art. 5.