Art. 8 
 
Procedure  per  le  varianti  di  livello  comunale  agli   strumenti
  urbanistici dotati di rappresentazione schematica  delle  strategie
  di piano, ovvero di piano struttura 
 
  1. Il progetto di variante di cui all'art. 2, comma 1, lettera  a),
e' pubblicato sul sito web comunale e, successivamente,  e'  adottato
dal Consiglio comunale. La delibera di adozione, divenuta  esecutiva,
con i relativi elaborati, e' depositata presso la segreteria comunale
per la durata di trenta giorni effettivi,  affinche'  chiunque  possa
prendere visione di tutti i suoi elementi. Del  deposito  viene  dato
tempestivo avviso dal Comune sul Bollettino Ufficiale della  Regione,
nonche' mediante pubblicazione nell'Albo  comunale  e  inserzione  su
almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con
meno di diecimila abitanti quest'ultima  forma  di  pubblicita'  puo'
essere sostituita dall'affissione di manifesti. 
  2. Entro il periodo di deposito, chiunque puo' presentare al Comune
osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari  degli
immobili vincolati  dalla  variante  possono  presentare  opposizioni
sulle quali il Comune e' tenuto a pronunciarsi specificatamente. 
  3. Il Comune, prima dell'approvazione della variante, interpella la
competente  struttura  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, qualora  siano  interessati  beni  vincolati  dalla  parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137), e raggiunge con le  Amministrazioni  competenti
le  intese  necessarie  ai  fini   degli   eventuali   mutamenti   di
destinazione  dei  beni  immobili,  appartenenti  al  demanio  o   al
patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti  dalla
variante  adottata,  nonche'  le  intese  necessarie  con  gli   enti
pubblici, ai quali leggi statali o regionali  attribuiscono  speciali
funzioni  di  pianificazione  territoriale,  ai  fini  di   eventuali
mutamenti  di  destinazione  di  beni   immobili   rientranti   nella
competenza degli enti stessi. 
  4. Decorsi i termini di cui  ai  commi  1,  2  e  3,  il  Consiglio
comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate  al
Comune e introduce le modifiche  conseguenti  alle  prescrizioni  del
Ministero per i beni culturali e ambientali e  alle  intese  con  gli
Enti di  cui  al  comma  3,  e  approva  la  variante  modificata  di
conseguenza  o  decide  la  sua  rielaborazione  e  riadozione  anche
parziale. La riadozione e' necessaria quando le modifiche comportino,
ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione  per  pubblica  utilita'),
ulteriori vincoli preordinati  all'esproprio  o  di  inedificabilita'
assoluta. 
  5. Copia della variante approvata e  della  relativa  deliberazione
divenuta  esecutiva  sono  inviate  in  forma  cartacea  o   digitale
all'Amministrazione regionale per il  trattamento  dei  dati  a  fini
istituzionali.  Il  Comune  provvede   a   pubblicare   la   predetta
deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della  Regione.
Per l'invio in forma digitale vengono  utilizzati  i  formati  pdf  e
shapefile, le cui forme  di  redazione  e  modalita'  di  invio  sono
stabilite con provvedimento  del  Direttore  centrale  competente  in
materia di pianificazione territoriale. 
  6. La variante al  piano  regolatore  entra  in  vigore  il  giorno
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione,
a opera del Comune, dell'avviso  della  deliberazione  del  Consiglio
comunale di approvazione della variante stessa. 
  7. La variante al piano regolatore sin dall'adozione deve contenere
l'asseverazione geologica ovvero  il  parere  geologico,  secondo  la
disciplina  di  settore,  nonche'  una  valutazione   degli   aspetti
paesaggistici della variante, redatta dal  Comune  tenuto  conto  dei
criteri generali previsti dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 12 dicembre  2005  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio), per quanto compatibili e proporzionalmente  al  dettaglio
stabilito dalla scala di rappresentazione della  variante,  allorche'
nella medesima siano ricompresi beni tutelati ai  sensi  della  parte
terza del decreto legislativo 42/2004. 
  8.  Le  varianti  sono  assoggettate  alla  valutazione  ambientale
strategica e alla valutazione di incidenza  secondo  quanto  disposto
dal decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre
1997,  n.  357  (Regolamento  recante  attuazione   della   direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), e  dalla
disciplina regionale  di  settore,  tenendo  conto  dell'esigenza  di
razionalizzare  i  procedimenti   ed   evitare   duplicazioni   nelle
valutazioni. 
  9. Le varianti di cui  al  presente  articolo  recepiscono  con  le
necessarie verifiche, precisazioni e  integrazioni,  le  prescrizioni
dei  piani  e  delle  normative  sovraordinate,  nonche'   tutte   le
disposizioni vigenti che disciplinano la formazione  degli  strumenti
urbanistici in via ordinaria e contengono altresi': 
    a) copia dell'atto deliberativo di precisazioni cui  all'art.  6,
qualora tale atto risulti gia' approvato alla data di adozione  della
variante; 
    b) una relazione sottoscritta dal  progettista  incaricato  della
redazione dello strumento urbanistico e asseverata  dal  responsabile
del procedimento che dimostri il rispetto  delle  condizioni  di  cui
all'art. 3, dei limiti di soglia di cui all'art. 4 e delle  modalita'
operative di cui all'art. 5.