Art. 9 
 
Formazione di varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici
  per  Comuni  non  dotati  di  rappresentazione   schematica   delle
  strategie di piano, ovvero di piano struttura 
 
  1. Le varianti di livello comunale agli strumenti  urbanistici  non
dotati di  rappresentazione  schematica  delle  strategie  di  piano,
ovvero di piano struttura, non coinvolgono il  livello  regionale  di
pianificazione qualora osservino le seguenti condizioni e  limiti  di
soglia: 
    a)  prevedono  l'ampliamento  delle  zone  agricole  o  la   loro
eventuale riduzione soltanto a  seguito  degli  adattamenti  e  degli
ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma  per  le  altre
zone urbanistiche, nonche' a seguito di giustificate motivazioni; 
    b)  prevedono  la  rettifica  della  perimetrazione  delle   zone
omogenee A, B, C, D, G, H e I, entro il limite del 10 per cento delle
superfici previste, ferma restando  la  quantita'  complessiva  delle
superfici previste per le zone omogenee D, G, H e I, ovvero prevedono
la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C,  entro
il limite del 10 per cento delle superfici previste,  ferma  restando
la capacita' insediativa teorica di Piano; 
    c) hanno a oggetto le norme di attuazione  che  non  incrementino
l'indice di edificabilita' territoriale e fondiaria e il rapporto  di
copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere a) e b); 
    d)  hanno  a  oggetto  l'individuazione  di  nuove  aree   ovvero
l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di
opere pubbliche e di pubblica utilita' e per servizi pubblici; 
    e) hanno  a  oggetto  la  revisione  dei  vincoli  urbanistici  e
procedurali; 
    f) derivano dall'approvazione di piani comunali di settore, entro
i limiti indicati alle lettere a), b), c) e d); 
    g) adeguano lo strumento urbanistico comunale ai piani  regionali
di settore, ove l'adeguamento comporti unicamente il  recepimento  di
previsioni e prescrizioni; 
    h) modificano l'assetto azzonativo  degli  strumenti  urbanistici
generali vigenti  contestualmente  alla  formazione  degli  strumenti
urbanistici attuativi, quando le eventuali  variazioni  da  apportare
rispettano le condizioni e limiti di soglia di cui al presente comma; 
    i) sostituiscono la base cartografica degli strumenti urbanistici
vigenti, qualora vi sia necessita' di pubblicazione  degli  elaborati
progettuali; 
    j) suddividono le zone  previste  nell'assetto  azzonativo  degli
strumenti urbanistici comunali, in sottozone omogenee  e  gli  ambiti
unitari  d'intervento  soggetti  a   pianificazione   attuativa,   in
subambiti  urbanisticamente  sostenibili  e  senza  incremento  degli
indici di fabbricabilita' territoriale e fondiaria e del rapporto  di
copertura massimi consentiti; 
    k) hanno a  oggetto  l'adattamento  delle  superfici  delle  zone
forestali e di tutela ambientale come pure degli ambiti  destinati  a
SIC, ZSC, ZPS, parchi e riserve regionali, ARIA, aree di reperimento,
parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo  dei
piani  operativi,  fermo  restando   che   l'adattamento   non   puo'
discostarsi dai margini interpretativi della  delimitazione  d'ambito
rappresentata nell'atto normativo sovraordinato di riferimento; 
    l) hanno a oggetto il recepimento delle previsioni dei  piani  di
gestione degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS  di  cui  alla  legge
regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); 
  2. Per le varianti di cui al comma 1  si  applicano,  per  le  fasi
successive alla sua adozione da  parte  del  Consiglio  comunale,  le
procedure di cui all'art. 8, commi da 1 a 8. 
  3. Le varianti di cui al  presente  articolo  recepiscono,  con  le
necessarie verifiche, precisazioni e  integrazioni,  le  prescrizioni
dei  piani  e  delle  normative  sovraordinate,  nonche'   tutte   le
disposizioni vigenti che disciplinano la formazione  degli  strumenti
urbanistici in via ordinaria e contengono,  altresi',  una  relazione
sottoscritta  dal  progettista  incaricato  della   redazione   dello
strumento urbanistico e asseverata dal responsabile del  procedimento
che dimostri il rispetto delle condizioni e dei limiti di  soglia  di
cui al comma 1.