Art. 9 Formazione di varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici per Comuni non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura 1. Le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, non coinvolgono il livello regionale di pianificazione qualora osservino le seguenti condizioni e limiti di soglia: a) prevedono l'ampliamento delle zone agricole o la loro eventuale riduzione soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone urbanistiche, nonche' a seguito di giustificate motivazioni; b) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H e I, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantita' complessiva delle superfici previste per le zone omogenee D, G, H e I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacita' insediativa teorica di Piano; c) hanno a oggetto le norme di attuazione che non incrementino l'indice di edificabilita' territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere a) e b); d) hanno a oggetto l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilita' e per servizi pubblici; e) hanno a oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali; f) derivano dall'approvazione di piani comunali di settore, entro i limiti indicati alle lettere a), b), c) e d); g) adeguano lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore, ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni; h) modificano l'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici generali vigenti contestualmente alla formazione degli strumenti urbanistici attuativi, quando le eventuali variazioni da apportare rispettano le condizioni e limiti di soglia di cui al presente comma; i) sostituiscono la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessita' di pubblicazione degli elaborati progettuali; j) suddividono le zone previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilita' territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti; k) hanno a oggetto l'adattamento delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale come pure degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi e riserve regionali, ARIA, aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo dei piani operativi, fermo restando che l'adattamento non puo' discostarsi dai margini interpretativi della delimitazione d'ambito rappresentata nell'atto normativo sovraordinato di riferimento; l) hanno a oggetto il recepimento delle previsioni dei piani di gestione degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); 2. Per le varianti di cui al comma 1 si applicano, per le fasi successive alla sua adozione da parte del Consiglio comunale, le procedure di cui all'art. 8, commi da 1 a 8. 3. Le varianti di cui al presente articolo recepiscono, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonche' tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici in via ordinaria e contengono, altresi', una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni e dei limiti di soglia di cui al comma 1.