Art. 3 Progetti articolati 1. I progetti articolati di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono la partecipazione attiva, il coinvolgimento e la valorizzazione dei soggetti che operano sul territorio regionale e di nuovi soggetti interessati allo sviluppo del territorio medesimo nel perseguimento delle finalita' della legge e in ogni caso prevedono: a) l'individuazione di standard minimi di qualita' comuni ai soggetti aderenti alla "Strada del Vino e dei Sapori"; b) le azioni di pubblicita' e di promozione che si intendono attivare ai fini della valorizzazione dei territori a vocazione vinicola; c) le modalita' per la realizzazione e successiva adesione alla "Strada del Vino e dei Sapori" da parte dei soggetti interessati; d) le modalita' per l'attribuzione o modificazione della denominazione di una "Strada del Vino e dei Sapori"; e) la formazione degli operatori addetti all'accoglienza aderenti alla "Strada del Vino e dei Sapori"; f) l'installazione, lungo i percorsi delle Strade, di apposita segnaletica stradale con la finalita' di favorirne un'immagine coordinata unitaria, nel rispetto delle peculiarita' plurilinguistiche del territorio regionale; g) la valorizzazione della rete di "Strade del Vino e dei Sapori" conformemente all'incentivazione della conoscenza delle produzioni tipiche e alle relative tradizioni enogastronomiche.