Art. 3 
 
                         Progetti articolati 
 
  1. I progetti articolati di cui all'articolo 1, comma 2,  prevedono
la partecipazione attiva, il coinvolgimento e la  valorizzazione  dei
soggetti che operano sul territorio regionale  e  di  nuovi  soggetti
interessati allo sviluppo del territorio medesimo  nel  perseguimento
delle finalita' della legge e in ogni caso prevedono: 
    a) l'individuazione di standard  minimi  di  qualita'  comuni  ai
soggetti aderenti alla "Strada del Vino e dei Sapori"; 
    b) le azioni di pubblicita' e  di  promozione  che  si  intendono
attivare ai fini  della  valorizzazione  dei  territori  a  vocazione
vinicola; 
    c) le modalita' per la realizzazione e successiva  adesione  alla
"Strada del Vino e dei Sapori" da parte dei soggetti interessati; 
    d)  le  modalita'  per  l'attribuzione  o   modificazione   della
denominazione di una "Strada del Vino e dei Sapori"; 
    e) la formazione degli operatori addetti all'accoglienza aderenti
alla "Strada del Vino e dei Sapori"; 
    f) l'installazione, lungo i percorsi delle  Strade,  di  apposita
segnaletica  stradale  con  la  finalita'  di  favorirne  un'immagine
coordinata    unitaria,    nel    rispetto     delle     peculiarita'
plurilinguistiche del territorio regionale; 
    g) la valorizzazione della rete di "Strade del Vino e dei Sapori"
conformemente all'incentivazione della  conoscenza  delle  produzioni
tipiche e alle relative tradizioni enogastronomiche.