Art. 5 
 
                Riconoscimento delle strade esistenti 
 
  1. I percorsi denominati "Strade del Vino" di cui al capo IV  della
legge regionale 21/2000 sono riconosciuti quali "Strade  del  Vino  e
dei Sapori" ai sensi della presente legge a far data dall'entrata  in
vigore della stessa; tali percorsi conservano la loro denominazione e
il   loro   riconoscimento   adeguandosi,   dove   necessario,   alle
disposizioni della presente legge, ferma restando la possibilita'  di
venir integrati da nuovi itinerari o prodotti.