Art. 5 Riconoscimento delle strade esistenti 1. I percorsi denominati "Strade del Vino" di cui al capo IV della legge regionale 21/2000 sono riconosciuti quali "Strade del Vino e dei Sapori" ai sensi della presente legge a far data dall'entrata in vigore della stessa; tali percorsi conservano la loro denominazione e il loro riconoscimento adeguandosi, dove necessario, alle disposizioni della presente legge, ferma restando la possibilita' di venir integrati da nuovi itinerari o prodotti.