Art. 10 
 
                  Interventi regionali di sostegno 
 
  1. L'Amministrazione regionale sostiene i  programmi  di  attivita'
dei musei e delle reti  museali  di  cui  e'  stata  riconosciuta  la
rilevanza  regionale  mediante  la  concessione,  ai  relativi   enti
gestori, di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile,
destinati a promuovere la realizzazione, da parte  delle  istituzioni
museali stesse, di iniziative progettuali diversificate e  innovative
finalizzate  alla  valorizzazione  e   all'incremento   del   proprio
patrimonio, allo sviluppo della propria attrattivita', all'attuazione
di  iniziative  di  formazione  e  aggiornamento  professionale   del
personale e all'intensificazione della funzione didattico-educativa e
di ricerca scientifica, in collaborazione con il mondo della scuola e
delle Universita'. 
  2. Nella determinazione dell'entita' dei contributi di cui al comma
1 si tiene conto anche della seguente  classificazione  dei  musei  e
delle  reti  museali,  operata  sulla  base  dei  requisiti  di  tipo
dimensionale e qualitativo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b): 
    a) grandi; 
    b) medi; 
    c) tematici, come definiti dall'art. 7, comma 5. 
  3. L'Amministrazione regionale puo' inoltre sostenere i musei e  le
reti  museali  di  rilevanza  regionale  finanziando,   mediante   la
concessione ai relativi enti gestori di contributi fino  al  100  per
cento della  spesa  ammissibile,  progetti  di  investimento  per  la
ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di edifici adibiti  a
museo, per il potenziamento e l'ammodernamento degli  allestimenti  e
della dotazione di apparecchiature tecniche  e  per  l'impiego  delle
tecnologie digitali. 
  4. Per le finalita' di cui al comma  3  la  Giunta  regionale,  nei
limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con  legge  di
assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi  ai  sensi
dell'art. 36, comma 3, della legge regionale  20  marzo  2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso), che specificano  le  tipologie  dei  progetti
finanziabili e delle spese ammissibili, determinano l'intensita'  dei
contributi e i loro limiti massimi e minimi, stabiliscono i termini e
le modalita' di presentazione della domanda, e individuano i  criteri
e  le  priorita'  di  selezione  funzionali  all'elaborazione   della
graduatoria dei progetti, le modalita' di concessione  ed  erogazione
dei contributi, nonche' i termini dei relativi procedimenti. 
  5. Per l'assegnazione dei contributi di cui  al  presente  articolo
l'Amministrazione regionale puo' avvalersi di Commissioni valutative,
composte dal Direttore del Servizio regionale competente  in  materia
di  beni  culturali  o  suo  delegato,  dal  Direttore  dell'Istituto
regionale per il patrimonio culturale del Friuli  Venezia  Giulia  di
cui alla legge regionale n. 10/2008 o suo delegato, e da uno  o  piu'
degli esperti di cui all'art. 9, comma 2, lettera e), previa verifica
dell'assenza di cause di incompatibilita' in capo agli stessi.