Art. 10 Interventi regionali di sostegno 1. L'Amministrazione regionale sostiene i programmi di attivita' dei musei e delle reti museali di cui e' stata riconosciuta la rilevanza regionale mediante la concessione, ai relativi enti gestori, di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative progettuali diversificate e innovative finalizzate alla valorizzazione e all'incremento del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattivita', all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale e all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, in collaborazione con il mondo della scuola e delle Universita'. 2. Nella determinazione dell'entita' dei contributi di cui al comma 1 si tiene conto anche della seguente classificazione dei musei e delle reti museali, operata sulla base dei requisiti di tipo dimensionale e qualitativo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b): a) grandi; b) medi; c) tematici, come definiti dall'art. 7, comma 5. 3. L'Amministrazione regionale puo' inoltre sostenere i musei e le reti museali di rilevanza regionale finanziando, mediante la concessione ai relativi enti gestori di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, progetti di investimento per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di edifici adibiti a museo, per il potenziamento e l'ammodernamento degli allestimenti e della dotazione di apparecchiature tecniche e per l'impiego delle tecnologie digitali. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che specificano le tipologie dei progetti finanziabili e delle spese ammissibili, determinano l'intensita' dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, stabiliscono i termini e le modalita' di presentazione della domanda, e individuano i criteri e le priorita' di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi, nonche' i termini dei relativi procedimenti. 5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale puo' avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 10/2008 o suo delegato, e da uno o piu' degli esperti di cui all'art. 9, comma 2, lettera e), previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilita' in capo agli stessi.