Art. 11 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
  1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita  la
Commissione consiliare competente: 
    a) i requisiti per l'inserimento nel Sistema museale regionale  e
per  il  riconoscimento  della  qualifica  di  «Museo   a   rilevanza
regionale» o di «Rete museale a rilevanza regionale», i  criteri  per
la classificazione dei  musei  riconosciuti  a  rilevanza  regionale,
nonche' le modalita' e i termini dei relativi procedimenti; 
    b) i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi  di
sostegno previsti dall'art. 10, comma 1, e in particolare: i  termini
e  le  modalita'  di  presentazione  della  domanda,  i  criteri   di
valutazione dei programmi e  di  determinazione  dei  contributi,  le
tipologie delle spese ammissibili; l'intensita' dei  contributi  e  i
loro limiti minimi e massimi; le modalita' della loro concessione  ed
erogazione, nonche' i termini dei relativi procedimenti. 
  2. Con riferimento ai contributi previsti dall'art. 10, comma 1, le
spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili  alle
iniziative  progettuali  comprese  nei  programmi  di  attivita',  si
considerano  ammissibili  fino  al  20  per  cento  dell'importo  del
contributo.