Art. 11 Regolamento di attuazione 1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente: a) i requisiti per l'inserimento nel Sistema museale regionale e per il riconoscimento della qualifica di «Museo a rilevanza regionale» o di «Rete museale a rilevanza regionale», i criteri per la classificazione dei musei riconosciuti a rilevanza regionale, nonche' le modalita' e i termini dei relativi procedimenti; b) i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dall'art. 10, comma 1, e in particolare: i termini e le modalita' di presentazione della domanda, i criteri di valutazione dei programmi e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l'intensita' dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalita' della loro concessione ed erogazione, nonche' i termini dei relativi procedimenti. 2. Con riferimento ai contributi previsti dall'art. 10, comma 1, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attivita', si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.