Art. 13 Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali 1. La Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio. 2. La Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei seguenti beni culturali: a) beni del patrimonio archeologico; b) beni dell'architettura fortificata; c) beni di archeologia industriale; d) dimore e giardini storici; e) edifici di pregio artistico e architettonico; f) beni culturali mobili. 3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione. 4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorita' fissati dal Documento di politica culturale regionale, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 16/2014, e nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, che specificano le tipologie dei beni oggetto degli interventi stessi, determinano l'intensita' dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalita' di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorita' di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalita' della concessione ed erogazione dei contributi, nonche' i termini dei relativi procedimenti. 5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale puo' avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale n. 10/2008 o suo delegato, e da uno o piu' degli esperti di cui all'art. 6, comma 2, lettera e bis), della legge regionale n. 16/2014, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilita' in capo agli stessi.