Art. 13 
 
      Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali 
 
  1. La Regione promuove la conservazione e valorizzazione  dei  beni
di valore storico, artistico e ambientale e  del  loro  contesto,  in
quanto  componente   essenziale   del   suo   patrimonio   culturale,
testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa  di
fondamentale importanza sul piano educativo  e  fattore  di  sviluppo
dell'offerta turistico-culturale del suo territorio. 
  2. La Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di
contributi in conto capitale  fino  al  100  per  cento  della  spesa
ammissibile, alla realizzazione di progetti di  investimento  per  il
recupero, la conservazione e  la  valorizzazione  dei  seguenti  beni
culturali: 
    a) beni del patrimonio archeologico; 
    b) beni dell'architettura fortificata; 
    c) beni di archeologia industriale; 
    d) dimore e giardini storici; 
    e) edifici di pregio artistico e architettonico; 
    f) beni culturali mobili. 
  3. I contributi di cui al comma 2  sono  concessi  ai  proprietari,
pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti  pubblici  territoriali
che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione. 
  4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al  comma  2  la
Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle  indicazioni  di
priorita' fissati dal Documento di politica culturale  regionale,  di
cui all'art. 5 della legge regionale n. 16/2014, e nei  limiti  delle
risorse stanziate con legge finanziaria o con legge  di  assestamento
di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'art.  36,
comma  3,  della  legge  regionale  n.  7/2000,  che  specificano  le
tipologie dei  beni  oggetto  degli  interventi  stessi,  determinano
l'intensita' dei  contributi  e  i  loro  limiti  massimi  e  minimi,
definiscono  le  spese  ammissibili,  stabiliscono  i  termini  e  le
modalita' di presentazione della domanda e individuano i criteri e le
priorita' di selezione funzionali all'elaborazione della  graduatoria
dei progetti,  le  modalita'  della  concessione  ed  erogazione  dei
contributi, nonche' i termini dei relativi procedimenti. 
  5.  Per  l'assegnazione  dei  contributi  di   cui   al   comma   2
l'Amministrazione regionale puo' avvalersi di Commissioni  valutative
composte dal Direttore del Servizio regionale competente  in  materia
di  beni  culturali  o  suo  delegato,  dal  Direttore  dell'Istituto
regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia  Giulia,  di
cui alla legge regionale n. 10/2008 o suo delegato, e da uno  o  piu'
degli esperti di cui all'art. 6, comma 2, lettera e bis), della legge
regionale n.  16/2014,  previa  verifica  dell'assenza  di  cause  di
incompatibilita' in capo agli stessi.