Art. 14 
 
Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale 
 
  1. La Regione,  sentito  l'Istituto  regionale  per  il  patrimonio
culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla  legge  regionale  n.
10/2008, puo' stipulare, ai sensi dell'art. 23 della legge  regionale
n. 7/2000 e dell'art. 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove
norme   sul   procedimento   amministrativo),    accordi    con    le
amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per  disciplinare
la  realizzazione  in  collaborazione  di  specifici  interventi   di
investimento  finalizzati  al  recupero,  alla  conservazione,   alla
valorizzazione o al riuso  per  finalita'  culturali  o  sociali  del
patrimonio dell'archeologia industriale. 
  2. Ai fini della  realizzazione  degli  interventi  previsti  negli
accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata
a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di
cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.