Art. 14 Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale 1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 10/2008, puo' stipulare, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2000 e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione o al riuso per finalita' culturali o sociali del patrimonio dell'archeologia industriale. 2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.