Art. 15 
 
    Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni 
 
  1. La  Regione  riconosce  il  ruolo  promozionale  e  sostiene  le
attivita' degli enti pubblici  e  delle  persone  giuridiche  private
aventi come scopo istituzionale la valorizzazione turistico-culturale
dei beni del patrimonio archeologico industriale e  dell'architettura
fortificata, nonche' delle dimore e dei giardini storici  del  Friuli
Venezia Giulia. 
  2. Per la finalita' di cui al comma 1  l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata a concedere contributi annuali fino alla misura del 75
per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attivita'
degli enti di cui al comma 1. 
  3. Con regolamento regionale sono definiti i termini e le modalita'
di presentazione delle  domande,  i  criteri  di  determinazione  dei
contributi, le modalita' della loro  concessione  ed  erogazione,  le
tipologie delle spese ammissibili, nonche'  i  termini  del  relativo
procedimento. 
  4.  Le  spese  generali  di   funzionamento,   non   esclusivamente
collegabili alle iniziative progettuali  comprese  nei  programmi  di
attivita' di cui al comma 1, si considerano ammissibili  fino  al  20
per cento dell'importo del contributo.