Art. 15 Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni 1. La Regione riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attivita' degli enti pubblici e delle persone giuridiche private aventi come scopo istituzionale la valorizzazione turistico-culturale dei beni del patrimonio archeologico industriale e dell'architettura fortificata, nonche' delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia. 2. Per la finalita' di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi annuali fino alla misura del 75 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attivita' degli enti di cui al comma 1. 3. Con regolamento regionale sono definiti i termini e le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di determinazione dei contributi, le modalita' della loro concessione ed erogazione, le tipologie delle spese ammissibili, nonche' i termini del relativo procedimento. 4. Le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attivita' di cui al comma 1, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.