Art. 18 Interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia 1. La Regione valorizza i siti culturali e naturali del Friuli Venezia Giulia iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO mediante la previsione, in legge finanziaria o in legge di assestamento del bilancio, di specifici finanziamenti destinati a promuovere e sostenere la realizzazione delle iniziative comprese nei rispettivi Piani di gestione.