Art. 18 
 
    Interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia 
 
  1. La Regione valorizza i siti  culturali  e  naturali  del  Friuli
Venezia  Giulia  iscritti  nella  Lista   del   Patrimonio   mondiale
dell'UNESCO mediante la previsione, in legge finanziaria o  in  legge
di assestamento del bilancio, di specifici finanziamenti destinati  a
promuovere e sostenere la realizzazione delle iniziative comprese nei
rispettivi Piani di gestione.