Art. 20 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
  1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000,
i beneficiari dei contributi per gli interventi su beni  immobili  di
cui al presente capo, per un importo inferiore a 500.000 euro,  hanno
l'obbligo di non trasferire  la  proprieta'  dei  beni  stessi  e  di
mantenere la loro destinazione d'uso per la  durata  di  cinque  anni
dalla data di ultimazione dei lavori come risulta dal certificato  di
collaudo o di regolare esecuzione. 
  2. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000,
per i contributi per interventi su beni immobili per un importo  pari
o superiore a 500.000 euro, la durata dei vincoli previsti dal  comma
1 e' pari a dieci anni. 
  3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2
comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo  e
l'obbligo di restituzione delle somme percepite con le  modalita'  di
cui al titolo III, capo II, della legge regionale n. 7/2000. 
  4. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000,
in caso di successione a causa di morte nella titolarita' del diritto
di proprieta' di immobili che beneficiano dei contributi  di  cui  al
presente capo, nonche' in caso di trasferimento a titolo gratuito del
diritto di proprieta' di tali immobili, non trova applicazione l'art.
49, comma 1, della legge regionale  medesima,  a  condizione  che  il
soggetto che acquisisce il diritto di proprieta' continui a mantenere
la destinazione del bene immobile sino alla scadenza del  termine  di
cui ai commi 1 e 2.