Art. 20 Obblighi dei beneficiari 1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, i beneficiari dei contributi per gli interventi su beni immobili di cui al presente capo, per un importo inferiore a 500.000 euro, hanno l'obbligo di non trasferire la proprieta' dei beni stessi e di mantenere la loro destinazione d'uso per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori come risulta dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 2. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, per i contributi per interventi su beni immobili per un importo pari o superiore a 500.000 euro, la durata dei vincoli previsti dal comma 1 e' pari a dieci anni. 3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite con le modalita' di cui al titolo III, capo II, della legge regionale n. 7/2000. 4. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, in caso di successione a causa di morte nella titolarita' del diritto di proprieta' di immobili che beneficiano dei contributi di cui al presente capo, nonche' in caso di trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprieta' di tali immobili, non trova applicazione l'art. 49, comma 1, della legge regionale medesima, a condizione che il soggetto che acquisisce il diritto di proprieta' continui a mantenere la destinazione del bene immobile sino alla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2.