Art. 21 Disposizioni generali 1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione valorizza i patrimoni e l'attivita' delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, anche sostenendo l'attivita' dei poli SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale. 2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche, per mezzo dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale n. 10/2008. 3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.