Art. 21 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Al fine di garantire a tutti i cittadini  un  adeguato  servizio
bibliotecario, la Regione valorizza i patrimoni e  l'attivita'  delle
biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati  aperte
al  pubblico  e  promuove  lo  sviluppo  di  una  rete  bibliotecaria
regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale,  anche
sostenendo  l'attivita'  dei  poli  SBN  -   Servizio   Bibliotecario
Nazionale presenti nel territorio regionale. 
  2. Ferme restando le  competenze  attribuite  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento  ed
integrazione delle norme di attuazione dello statuto  speciale  della
Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita  le  funzioni  di
tutela di cui all'art. 5, commi 2 e 3,  del  decreto  legislativo  n.
42/2004, e successive modifiche, per  mezzo  dell'Istituto  regionale
per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia,  di  cui  alla
legge regionale n. 10/2008. 
  3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando  con
lo Stato per la sua tutela.