Art. 23 
 
                        Sistema bibliotecario 
 
  1. Il sistema bibliotecario e' un insieme di biblioteche gestite da
enti locali singoli o organizzati secondo le forme previste dall'art.
5 della legge regionale n. 26/2014. 
  2.  Il  sistema  bibliotecario  e'  caratterizzato   dai   seguenti
elementi: 
    a) esistenza di una pluralita' di biblioteche di piccole e  medie
dimensioni e di una biblioteca di ente locale,  di  seguito  chiamata
biblioteca centro sistema, la quale  provvede  al  coordinamento  del
sistema stesso; 
    b) aggregazione delle biblioteche medesime, per le  finalita'  di
cui al comma 1, mediante la  stipula  di  una  convenzione,  definita
sulla base della convenzione  tipo  di  cui  all'art.  25,  comma  1,
lettera a). 
  3. Puo' essere individuata come biblioteca centro sistema  solo  la
biblioteca di ente locale che: 
    a) ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale; 
    b) eroga servizi con un livello  di  qualita'  corrispondente  ai
valori  degli  standard  obiettivo  dinamici  fissati  ai  sensi  del
regolamento di cui all'art. 39. 
  4. Previa convenzione con  la  biblioteca  centro  sistema  possono
aderire al sistema bibliotecario anche le biblioteche  che  rientrino
nelle seguenti tipologie: 
    a) le biblioteche gestite dalle scuole, dalle  Universita'  e  da
altri enti pubblici; 
    b)  le  biblioteche  appartenenti  a  privati,  ad   associazioni
professionali, a istituti culturali, educativi e di  ricerca,  aperte
al pubblico; 
    c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico. 
  5. Possono fare parte di un sistema  bibliotecario  le  biblioteche
pubbliche e private situate nel  territorio  di  una  o  piu'  Unioni
territoriali  intercomunali  contigue;  per  la  costituzione  di  un
sistema bibliotecario comprendente biblioteche  pubbliche  e  private
situate nel territorio di piu' Unioni territoriali  intercomunali  e'
necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali  intercomunali
interessate. 
  6. Nel territorio di una singola Unione territoriale  intercomunale
puo' essere costituito un unico sistema bibliotecario; le biblioteche
pubbliche e private situate nel territorio di una Unione territoriale
intercomunale nel quale sia presente  un  sistema  bibliotecario  non
possono fare parte di altri sistemi.