Art. 24 
 
                Efficienza del sistema bibliotecario 
 
  1. Al  fine  della  ottimizzazione  delle  risorse  economiche,  le
biblioteche  facenti  parte  del  sistema  bibliotecario   effettuano
acquisti in comune, adottano  forme  di  condivisione  delle  risorse
umane e delle attrezzature e realizzano in  collaborazione  attivita'
di valorizzazione del patrimonio librario e documentale. 
  2. Le biblioteche pubbliche e private facenti parte di  un  sistema
bibliotecario implementano il catalogo collettivo e trasmettono  alla
biblioteca centro sistema i  dati  della  propria  attivita'  per  il
rilevamento statistico regionale di cui all'art. 31, comma 1, lettere
b) e c). 
  3. L'ente gestore della biblioteca centro sistema ripartisce tra le
biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario  i  finanziamenti
ricevuti dalla Regione ai sensi dell'art. 26.