Art. 26 
 
                Finanziamenti ai sistemi bibliotecari 
 
  1. La Regione, tenendo conto della  qualita'  dei  servizi  erogati
sulla base di standard obiettivo dinamici di cui all'art.  23,  comma
3, lettera b), che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio  e
la qualificazione  del  personale,  concede  all'ente  gestore  della
biblioteca centro sistema specifici finanziamenti annui da  ripartire
tra le biblioteche aderenti al sistema per: 
    a) incrementare il  patrimonio  documentario  e  librario,  anche
antico e di pregio; 
    b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche; 
    c) sostenere l'attivita' di catalogazione; 
    d) sostenere progetti per il miglioramento  e  l'innovazione  dei
servizi resi all'utenza; 
    e) adeguare gli arredi.