Art. 26 Finanziamenti ai sistemi bibliotecari 1. La Regione, tenendo conto della qualita' dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici di cui all'art. 23, comma 3, lettera b), che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti annui da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per: a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio; b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche; c) sostenere l'attivita' di catalogazione; d) sostenere progetti per il miglioramento e l'innovazione dei servizi resi all'utenza; e) adeguare gli arredi.